Reato Ostativo: Perché la Pena non Viene Sospesa Anche con le Attenuanti?
La legge prevede, come regola generale, la sospensione dell’ordine di esecuzione per le pene detentive non superiori a quattro anni. Tuttavia, questa regola trova un’importante eccezione nei casi di condanna per un reato ostativo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non è sufficiente a superare l’ostatività, con conseguenze dirette sull’immediata esecuzione della pena. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la portata di questo principio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata in via definitiva a una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. Nonostante la pena fosse inferiore al limite di quattro anni previsto dall’art. 656 del codice di procedura penale, il Giudice dell’esecuzione non ha disposto la sospensione dell’ordine di carcerazione. La ragione risiedeva nella natura dei reati commessi, qualificati come ‘ostativi’ ai sensi dell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario.
La difesa del condannato ha presentato ricorso, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ignorato un dettaglio cruciale: nel giudizio di merito, la circostanza aggravante che rendeva il reato ostativo era stata dichiarata ‘equivalente’ a una circostanza attenuante (il risarcimento del danno). Secondo la tesi difensiva, tale equivalenza avrebbe dovuto ‘neutralizzare’ l’effetto ostativo, consentendo così la sospensione dell’esecuzione della pena.
La Decisione della Corte: il reato ostativo non si neutralizza
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione del giudice dell’esecuzione. Gli Ermellini hanno chiarito che la condanna per un delitto aggravato, che rientra nell’elenco dei reati ostativi, impedisce la concessione della sospensione dell’ordine di esecuzione. Questo principio rimane valido anche quando la sentenza di condanna ha ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate.
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la qualificazione giuridica del reato e la determinazione della pena. La Corte ha ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze incide solo ‘quoad poenam’, cioè esclusivamente sulla misura della sanzione da infliggere, ma non modifica gli elementi strutturali e la natura del reato stesso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il punto centrale è che il reato, una volta accertato in tutti i suoi elementi costitutivi (inclusa la circostanza aggravante che ne determina l’ostatività), resta legalmente ‘incluso’ nell’elenco dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Il bilanciamento con le attenuanti opera su un piano diverso, quello sanzionatorio, senza alterare la qualificazione giuridica del fatto.
In altre parole, anche se ai fini della pena l’aggravante viene ‘bilanciata’, essa non scompare dal punto di vista giuridico. Il reato commesso continua ad essere, nella sua essenza, quello previsto dalla norma incriminatrice aggravata. L’unica eccezione a questa regola si verificherebbe se, nel corso del processo, il giudice avesse escluso in fatto la sussistenza della circostanza aggravante. Nel caso di specie, invece, l’aggravante era stata accertata e semplicemente ritenuta equivalente all’attenuante, una situazione che non ne fa venir meno la rilevanza ai fini dell’ostatività.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma un principio di rigore nell’applicazione della normativa sui reati ostativi. La decisione chiarisce che la ‘pericolosità’ associata a determinati reati, che ne giustifica l’inclusione nell’elenco ostativo, non può essere annullata dal successivo comportamento del reo (come il risarcimento del danno) se non nei limiti della determinazione della pena. Dal punto di vista pratico, chi viene condannato per un reato ostativo deve sapere che, anche in presenza di una pena relativamente mite e di circostanze attenuanti riconosciute, l’esecuzione della pena sarà con ogni probabilità immediata, senza possibilità di accedere alla sospensione prevista come regola generale.
Che cos’è un reato ostativo?
È un tipo di reato considerato particolarmente grave dalla legge (elencato nell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario), che impedisce al condannato di accedere al beneficio della sospensione automatica dell’ordine di esecuzione, anche se la pena è inferiore a quattro anni.
Se un’aggravante che rende il reato ostativo viene bilanciata con un’attenuante, è possibile ottenere la sospensione della pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti influisce solo sul calcolo della pena finale (effetto quoad poenam). Non modifica la qualificazione giuridica del reato, che rimane ‘ostativo’ e, pertanto, preclude la sospensione dell’ordine di esecuzione.
In quale caso un reato, inizialmente considerato ostativo per un’aggravante, potrebbe consentire la sospensione della pena?
La sospensione sarebbe possibile solo se il giudice, durante il processo di merito, avesse escluso in punto di fatto la sussistenza stessa della circostanza aggravante. Se, invece, l’aggravante viene considerata esistente ma semplicemente bilanciata con un’attenuante, il reato conserva la sua natura ostativa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29431 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29431 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Napoli;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La COGNOME ha contestato la legittimità della esecuzione immediata – senza sospensione ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen.- pur essendo divenuta definitiva la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, inferiore al limite dei quattro anni.
Il Giudice della esecuzione rappresenta, di contro, che i reati oggetto di giudizio definitivo – art.628 comma 3 e 629 comma 2 cod.pen. – rientrano nella elencazione di cui all’art.4 bis ord.pen. e, pertanto, sono da ritenersi ostativi alla invocata sospensione, ai sensi dell’art.656 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge Megale NOMECOGNOME Il ricorso Ł affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo la difesa della ricorrente la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto, pur prospettato, che la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art.628 cod.pen. Ł stata ritenuta equivalente, in sede di cognizione, alla attenuante del risarcimento del danno. Da ciò sarebbe derivato – in tesi difensiva – il superamento della ostatività, con doverosa sospensione dell’ordine di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento – del tutto condivisibile –
– Relatore –
Sent. n. sez. 2068/2025
CC – 12/06/2025
espresso, tra le altre, da Sez. I n. 20796 del 12.4.2019, rv 276312, per cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.
Ciò perchØ il reato giudicato resta ‘incluso’ nell’elenco di cui all’art.4 bis ord.pen. – cui compie rinvio l’art. 659 comma 9 in chiave di ostatività – salva l’ipotesi in cui la circostanza aggravante (da cui dipende detta condizione) sia stata esclusa in fatto, ipotesi che nel caso in esame non risulta.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME