Reato Ostativo e Benefici Penitenziari: La Cassazione Dichiara un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nell’ambito del diritto penitenziario: i limiti all’accesso ai benefici per i condannati per reato ostativo. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva la detenzione domiciliare e il differimento della pena, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di tali istanze e sulla rigidità della normativa vigente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza due distinte richieste: la prima, volta a ottenere la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario; la seconda, mirata a ottenere un rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di salute. Contro questa decisione, il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, insistendo per l’accoglimento delle istanze originarie.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando l’appello inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su due distinti filoni argomentativi, uno per ciascuna delle richieste avanzate.
Le Motivazioni: L’ostacolo invalicabile del reato ostativo
Per quanto riguarda la richiesta di detenzione domiciliare, la Cassazione ha evidenziato un contrasto insuperabile con il dato normativo. La legge prevede una specifica preclusione all’accesso a questo beneficio per coloro che sono stati condannati per un reato ostativo. Si tratta di una categoria di crimini considerati di particolare gravità e allarme sociale, per i quali il legislatore ha previsto un regime penitenziario più severo.
La Corte ha sottolineato che questa normativa non è stata intaccata o modificata dal Decreto Legge n. 162 del 2022. Pertanto, il ricorso su questo punto si scontrava con una barriera legislativa chiara e tuttora in vigore, rendendolo privo di fondamento giuridico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: La valutazione discrezionale sulla salute
In merito alla seconda istanza, quella relativa al differimento della pena per motivi di salute, la Corte ha rilevato una diversa tipologia di vizio nel ricorso. L’appellante, infatti, non ha contestato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Piuttosto, si è limitato a contrapporre il proprio giudizio soggettivo sulle proprie condizioni di salute a quello, tecnico e motivato, che il Tribunale aveva formulato sulla base di una relazione sanitaria.
Un ricorso in Cassazione non può essere basato su una mera rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove o le perizie. Poiché il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità, ma si è limitato a un dissenso sulla valutazione di merito, anche questo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali nel diritto dell’esecuzione penale. In primo luogo, la normativa sui reati ostativi mantiene la sua piena efficacia nel precludere l’accesso a determinati benefici, e le riforme recenti non hanno modificato questo specifico aspetto. In secondo luogo, un ricorso in Cassazione deve fondarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve anche da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
È possibile ottenere la detenzione domiciliare se si è stati condannati per un reato ostativo?
Sulla base di questa ordinanza, la risposta è negativa. La legge prevede una chiara preclusione all’accesso al beneficio per i condannati per reato ostativo, e la normativa di riferimento non è stata modificata dalle recenti riforme menzionate nel provvedimento.
Perché la richiesta di rinvio della pena per motivi di salute è stata respinta?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’appellante non ha contestato un errore di diritto, ma si è limitato a contrapporre la propria valutazione soggettiva sulle sue condizioni di salute a quella del Tribunale, che invece si era basata su una relazione sanitaria. Questo non costituisce un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME, insiste per l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che, nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità della istanz detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. il ricorso è in contrasto con il dato normativo che prevede una preclusione all’accesso al beneficio per i condannati per reato ostativo, norma che non è stata modificata dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, mentre, nella parte relativa al rig della istanza di differimento della pena, si limita a contrapporre il proprio giudizio sulle cond di salute del ricorrente a quello che il Tribunale ha formulato sulla base di relazione sanitari
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.