Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna, in data 21 maggio 2024, ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione pena n. 368/2024 SIEP, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bologna in data 18 aprile 2024, ritenendo ancora da espiare la pena irrogata per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ostativo alla sospensione;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione determinato la pena irrogata per il reato ostativo in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione a fronte di una pena complessiva da espiare pari a quatto anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione, senza applicare un criterio moderatore che eviti di fargli scontare, di fatto, l’intera pena irrogatagli anche per i reati satelliti;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto il giudice dell’esecuzione non ha il potere di modificare la misura della pena determinata dal giudice della cognizione, che ha irrogato per il reato ostativo una pena pari a sei anni e otto mesi di reclusione ridotta di un terzo per il rito abbreviato, ed ha pertanto legittimamente respinto la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, non essendo stato, al momento, espiato il quantum di pena sopra indicato;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, nella parte in cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per l’omessa applicazione di un criterio moderatore, richiamando l’art. 78 cod. pen., che non risulta violato, essendo stata peraltro concessa dal giudice della cognizione la continuazione tra i reati di cui alle due sentenze in esecuzione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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