Reato ostativo: ricorso inammissibile senza prove adeguate
Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 37718/2024, chiarisce i requisiti per accedere a misure alternative alla detenzione in caso di condanna per un reato ostativo. La decisione sottolinea come la semplice disponibilità a svolgere attività di volontariato non sia sufficiente a superare le rigide condizioni imposte dalla normativa vigente. Approfondiamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato per un reato rientrante nel novero dei cosiddetti “ostativi”, presentava un’istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione. A sostegno della sua richiesta, allegava la disponibilità di un’organizzazione non lucrativa (Onlus) a fargli svolgere attività di volontariato.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza dichiarava l’istanza inammissibile. La motivazione di tale rigetto si fondava sulla constatazione che la richiesta non era accompagnata dalle deduzioni e dalle allegazioni specifiche previste dall’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, come recentemente riformato. Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione.
Reato ostativo e le condizioni per i benefici
I reati ostativi sono considerati dal legislatore di particolare allarme sociale. Per questa ragione, la legge impone condizioni molto più stringenti per la concessione di benefici penitenziari. La normativa, modificata dal D.L. n. 162/2022, richiede al condannato di fornire elementi concreti e specifici che dimostrino il suo percorso di risocializzazione e il definitivo distacco dal contesto criminale.
La ratio della norma è quella di evitare che soggetti ancora legati alla criminalità organizzata possano godere di percorsi alternativi al carcere senza aver dato prova tangibile del proprio cambiamento. Pertanto, la semplice allegazione di un’attività di volontariato, sebbene lodevole, non è di per sé sufficiente a soddisfare tali rigorosi requisiti probatori.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha confermato integralmente la decisione del Tribunale di Sorveglianza, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l’offerta di volontariato da parte di una Onlus, pur essendo un elemento positivo, non basta a soddisfare le condizioni previste dalla legge per i condannati per reato ostativo.
La normativa vigente subordina l’ammissione a misure alternative a prove concrete che dimostrino l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e un effettivo percorso di revisione critica. Il ricorrente non aveva fornito alcuna deduzione o allegazione in tal senso, limitandosi a presentare un’opportunità di volontariato. Questa mancanza è stata ritenuta fatale per l’accoglimento del ricorso. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, rilevando l’assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce il rigore con cui la giurisprudenza interpreta la normativa sui reati ostativi. Per i condannati per tali delitti, la strada verso le misure alternative alla detenzione richiede un onere probatorio aggravato. Non è sufficiente manifestare buone intenzioni o presentare generiche opportunità di reinserimento, come un’attività di volontariato. È necessario, invece, fornire al giudice di sorveglianza elementi di prova specifici e dettagliati che dimostrino in modo inequivocabile il compimento di un percorso di ravvedimento e l’assenza di qualsiasi legame con l’ambiente criminale di provenienza. La decisione serve da monito: le istanze prive di un solido supporto probatorio sono destinate all’inammissibilità, con conseguenze economiche per il proponente.
Cosa si intende per reato ostativo?
È un reato considerato di particolare gravità per il quale la legge limita fortemente la possibilità di accedere a benefici penitenziari, come le misure alternative alla detenzione, a meno che non si dimostrino specifiche condizioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di misura alternativa non era supportata dalle deduzioni e allegazioni probatorie richieste dalla legge per i condannati per reati ostativi. La sola disponibilità a svolgere volontariato è stata ritenuta insufficiente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e il decreto impugNOME;
letti i motivi del ricorso;
considerato che il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarat l’inammissibilità della richiesta, presentata da NOME *COGNOME*COGNOME di applicazio misura alternativa alla detenzione, non accompagnata dalle deduzioni ed allegazioni previste, per il caso in cui la condanna in esecuzione attenga a r c.d. ostativo, dall’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo riformato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162;
che COGNOME rileva, con il ricorso, di avere ottenuto la disponibilità di una a consentirgli di svolgere attività di volontariato, ciò che, con ogni evidenza, vale a soddisfare le condizioni cui la vigente normativa subordina l’ammissione misura alternativa alla detenzione di soggetto in espiazione di pena irrogata reato ostativo;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 11/07/2024.