Reato Ostativo: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’ordinamento penitenziario italiano prevede una categoria di crimini di particolare allarme sociale, definita reato ostativo, la cui condanna preclude l’accesso a importanti benefici penitenziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti per impugnare le decisioni che negano tali benefici, chiarendo perché molti ricorsi finiscono per essere dichiarati inammissibili.
I Fatti del Caso
Un condannato, che stava scontando una pena anche per un reato aggravato dal metodo mafioso, si è visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di detenzione domiciliare. Il diniego era motivato proprio dalla natura di reato ostativo della sua condanna.
L’interessato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando le sue lamentele su due argomenti principali:
1. La mancata considerazione delle sue precarie condizioni di salute.
2. La richiesta di “scorporare” la parte di pena relativa al reato ostativo dal resto della condanna, al fine di ottenere il beneficio per la parte rimanente.
La Questione del Reato Ostativo e i Limiti del Ricorso
Il fulcro della questione legale non era tanto la condizione di salute del ricorrente, quanto i limiti del giudizio della Corte di Cassazione. Quest’ultima opera come giudice di legittimità, il che significa che può solo controllare la corretta applicazione delle norme di diritto, senza poter entrare nel merito dei fatti (come la valutazione dello stato di salute di un detenuto), già di competenza del Tribunale di Sorveglianza.
Il ricorrente, lamentando la mancata considerazione delle sue condizioni sanitarie e proponendo una separazione della pena, stava di fatto chiedendo alla Suprema Corte di compiere una nuova valutazione dei fatti, attività che le è preclusa.
La Decisione della Corte di Cassazione
Coerentemente con il suo ruolo, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di detenzione domiciliare, ma la blocca sul nascere per motivi procedurali.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza prevista dalla legge per i ricorsi giudicati inammissibili senza valide giustificazioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi giuridici consolidati:
1. I Motivi di Fatto non sono Ammessi in Cassazione: Le doglianze del ricorrente erano “meramente versate di fatto”. La valutazione delle condizioni di salute è un’analisi di merito, già svolta e rigettata dal Tribunale di Sorveglianza con una motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
2. L’Indivisibilità del Titolo di Reato Ostativo: La Corte ha smontato l’argomento dello “scorporo” della pena. Ha chiarito che la natura di reato ostativo non si riferisce a una singola componente della pena, ma al titolo di reato in quanto tale. Se una persona è condannata per un crimine di questo tipo, l’intero contesto della sua espiazione di pena ne è influenzato, e non è possibile “isolare” la parte ostativa per ottenere benefici sulla rimanente.
3. Manifesta Infondatezza: Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché proponeva tesi in palese contrasto con il dato normativo e con i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su solidi e specifici vizi di legge (errori nell’applicazione o interpretazione delle norme giuridiche) e non sulla semplice riproposizione di argomenti di fatto già esaminati e respinti nei gradi precedenti. Per i casi che coinvolgono un reato ostativo, le possibilità di ottenere benefici sono intrinsecamente limitate dalla legge. Tentare di aggirare questi limiti con argomentazioni fattuali o con interpretazioni creative e non supportate dalla giurisprudenza, come quella dello “scorporo”, non solo è destinato al fallimento ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Qual è il motivo principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su argomenti di fatto (come le condizioni di salute del ricorrente), che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge (questioni di legittimità), non sui fatti del caso.
È possibile separare la parte di pena relativa a un reato ostativo per ottenere benefici sulla pena rimanente?
No. L’ordinanza chiarisce che la natura ostativa è legata al titolo del reato stesso e non a una porzione della pena. Di conseguenza, l’intera esecuzione della pena è influenzata da questa qualifica e non è possibile “scorporare” la condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Oltre al rigetto della sua richiesta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ricorre i cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino indica epigrafe; il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di dete domiciliare inoltrata nell’interesse del suddetto condannato, avrebbe omess confrontarsi – in ipotesi difensiva – con la conclamata precarietà delle con sanitarie di questi, mancando di effettuare, inoltre, lo scorporo per la co inerente al reato ostativo in relazione al quale è intervenuta condanna circostanziato dall’aggravante mafiosa). La difesa, pertanto, si duole violazione degli artt. 4-bis e 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, 146 e 147 cod. pen.
La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale h sostanzialmente ribadito le ragioni poste a fondamento dell’atto di impugnazi
Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in meramente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di pr censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un ineccepi argomentare giuridico – dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con l’ordin impugnata. Invero, il provvedimento evidenzia come si tratti di soggett espiazione per una delle fattispecie ostative all’invocato beneficio sospensi GLYPH condizionale contrariamente all’assunto difensivo, peraltro, la nat ostativa afferisce al titolo di reato in quanto tale e non alle singole co della pena. Lineare e logica, altresì, si appalesa anche la motivazione conce il rigetto della richiesta ex art. 47-ter, comma 1, lett. d) Ord. pen.
Si tratta, in sostanza, di una impugnazione sostenuta da cens manifestamente infondate, che prospetta difetti, illogicità e contraddittori emergenti dal dato testuale e che, comunque, richiama enunciati ermeneutici palese contrasto con il dato normativo, oltre che con i principi di ripetutamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipot esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabil in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.