Reato ostativo e sospensione dell’ordine di esecuzione
In materia di esecuzione penale, la distinzione tra reati comuni e reati di particolare gravità assume un rilievo fondamentale. La giurisprudenza di legittimità è tornata a occuparsi della questione riguardante il reato ostativo e la possibilità di sospendere l’ordine di carcerazione quando la sentenza di condanna riconosce un’equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti.
Il caso del reato ostativo in fase di esecuzione
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte di un Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, di una richiesta volta a ottenere la sospensione e la revoca di un ordine di carcerazione. Il soggetto interessato sosteneva che, nonostante la condanna riguardasse un reato tipicamente considerato preclusivo, il fatto che il giudice della cognizione avesse bilanciato le attenuanti con le aggravanti dovesse mutare la natura del beneficio concedibile in fase esecutiva.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno respinto fermamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la natura di un reato ostativo, ai sensi dell’ordinamento penitenziario, non viene meno per effetto del giudizio di comparazione delle circostanze. Il rigetto della richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione è dunque un atto dovuto quando la fattispecie di reato rientra tra quelle previste dalla legge come impeditive.
L’irrilevanza del bilanciamento delle attenuanti
Il nucleo della decisione risiede nel chiarire che il giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ha un effetto limitato esclusivamente alla determinazione quantitativa della pena. Questo calcolo, definito tecnicamente come operante “quoad poenam”, non incide sulla qualificazione giuridica della condotta. Se la condotta è stata tipizzata dal legislatore come grave e inserita nell’elenco dei reati che impediscono benefici automatici, il giudice dell’esecuzione non può ignorare tale classificazione.
le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla distinzione tra l’entità della pena e la tipologia del reato commesso. Secondo il diritto vivente, la condanna per un delitto aggravato che costituisce un reato ostativo impedisce la concessione della sospensione dell’ordine di esecuzione a norma dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Questo accade perché le circostanze aggravanti che definiscono il reato come ostativo continuano a caratterizzare la gravità della condotta sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal fatto che, per ragioni di equità nella punizione, il giudice abbia deciso di applicare una riduzione di pena bilanciandole con le attenuanti.
le conclusioni
Il provvedimento conclude che la prospettazione del ricorrente è manifestamente infondata. L’ordine di carcerazione non può essere sospeso se il titolo di reato appartiene alla categoria dei reati ostativi. Oltre al rigetto della domanda, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta inammissibilità dell’impugnazione proposta.
Cosa accade se si chiede la sospensione dell’ordine di esecuzione per un reato ostativo?
La richiesta viene rigettata perché la legge impedisce la sospensione dell’ordine di esecuzione per i reati considerati ostativi ai sensi dell’ordinamento penitenziario.
Il riconoscimento delle attenuanti permette di evitare la carcerazione immediata?
No, se il reato è ostativo il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti influisce solo sulla durata della pena ma non rimuove il divieto di sospendere l’esecuzione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8713 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8713 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 16/10/2025, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di sospensione e revoca dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 08/09/2025;
Ritenuto che la prospettazione in diritto addotta dal ricorrente è manifestamente infondato, visto che «la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo “quoad poenann” e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2)» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 – 01; analogamente già Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc. Chilelli, Rv. 253784 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.