Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22960 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME formulava istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione al provvedimento di cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO.
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 16/03/2023, dichiarava l’istanza inammissibile, sul rilievo che il cumulo comprendesse un reato ostativo (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall’art. 7 I. n. 203 del 1991), e che il condannato non avesse adempiuto agli stringenti oneri di allegazione e di dimostrazione previsti dalla nuova formulazione dell’art. 4 -bis, comma 1 -bis, ord. pen.
Il difensore del COGNOME ha presentato in data 30 marzo 2023 ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale contesta la violazione di legge e l’illogicità della motivazione: si duole del fatto che il Tribunale d sorveglianza abbia omesso di considerare che la pena relativa al reato ostativo è stata interamente espiata; dunque, poiché nessuna delle pene espiande complessivamente pari ad anni 2 e mesi 9 di reclusione – riguarda reati ostativi alle, misure alternative alla detenzione, l’istanza non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il difensore ha allegato al ricorso il provvedimento del 18/05/2023 con il quale lo stesso Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza oggi impugnata, riconoscendo la fondatezza delle doglianze qui oggi ribadite dal difensore del COGNOME.
Il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul rilievo che la pena relativa al reato ostativo risulta interamente espiata dal COGNOME‘.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta, invero, dagli atti che la pena inflitta per il reato che il Tribunale sorveglianza ha ritenuto ostativo all’accoglimento dell’istanza di misure alternative – quello di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall’art. 7 I. n. 203 del 1991 – è stata interamente espiata dal Macrì il 03/05/2021.
Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui «In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi» (Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo, Rv. 285411).
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso il 30/04/2024