Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10109 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZIA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 08 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà, e ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da NOME COGNOME, detenuto in espiazione di una pena complessiva pari a cinque anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione per vari reati.
Il Tribunale ha rilevato l’insussistenza delle condizioni di legge per la concessione dei primi due benefici, essendo ancora in corso l’espiazione della pena relativa ad un reato ostativo. Quanto all’ultimo beneficio richiesto, ha preso atto della relazione di sintesi positiva e del fatto che il detenuto ha iniziato ad usufruire di permessi premio ed è stato individuato tra coloro che saranno avviati ai programmi di lavori di pubblica utilità, ed ha ritenuto correttamente iniziato il percorso di progressione trattamentale teso al graduale reinserimento nella società, ma prematura l’adozione di un regime più ampio, perché la gravità di uno dei reati commessi, quello di estorsione, e la storia criminale del soggetto rendono necessario il rispetto del principio di. gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari, e quindi la prosecuzione dei trattamenti intrannurari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione della legge penale in relazione agli artt. 48 e 50 Ord.pen., e il vizio di motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i requisiti per la concessione della semilibertà perché egli non avrebbe espiato la quota dei due terzi della pena irrogata con la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 19/02/2019, irrevocabile in data 15/10/2020, di condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il delitto di estorsione aggravata. Egli, invece, alla data del 08 giugno 2023 aveva espiato almeno tre anni di reclusione, essendo detenuto ininterrottamente dal 04/11/2020 ed avendo beneficiato di 180 giorni di liberazione anticipata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, dovendo ancora essere espiati i due terzi della pena per il reato ostativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il ricorrente sostiene la concedibilità, in suo favore, della misura della semilibertà calcolando la pena espiata esclusivamente con riferimento al reato ostativo, per il quale ha riportato una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione, ed affermando di avere già espiato i due terzi di essa, così come richiesto dall’art. 50, comma 2, Ord.pen..
L’ordinanza impugnata precisa, invece, che la pena complessiva che egli sta espiando è stata determinata a seguito di un cumulo che comprende, oltre alla pena inflitta per il reato ostativo, anche le pene relative a due condanne per reati comuni, per un totale di cinque anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione.
Pertanto, anche accedendo all’interpretazione della norma a cui il ricorrente, apparentemente, si riferisce, egli non ha scontato i due terzi della pena complessiva, per cui l’affermazione della astratta concedibilità della misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 48 Ord.pen. è manifestamente errata.
L’interpretazione dell’art. 50, comma 2, Ord. pen. a cui egli, apparentemente, accede, è stata peraltro superata dalle pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno dettato il principio della scindibilità del cumulo contenente pene per reati ostativi.
Risale alla sentenza Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860 l’affermazione secondo cui «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo, nel corso dell’esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell’art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo». Quando la porzione di pena inflitta per il reato ostativo sia stata espiata, nella misura di due terzi stabilita dalla norma, la concedibilità della misura alternativa consegue alla espiazione delle pene residue, irrogate per reati non ostativi, nella diversa misura della metà.
Questa interpretazione deve essere confermata, in quanto più favorevole per il detenuto, almeno in astratto, e più aderente al testo normativo, in quanto consente di rispettare la prescrizione della espiazione delle pene in misura diversa, secondo la tipologia dei reati di cui alle varie condanne, se compresi nell’art. 4 – bis, commi 1, 1 -ter e 1 -quater, Ord.pen., o meno.
L’espiazione della parte di pena irrogata per i reati non ostativi, però, deve essere calcolata a decorrere dalla intervenuta espiazione della parte di pena relativa ai reati ostativi, come stabilito dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte: «Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come
condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione, il dies a quo decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l’espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione» (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Rv. 271297; Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009, Rv. 245954). Questo principio deve essere ribadito, in quanto coerente con l’interpretazione della norma sopra indicata, che consente una più facile fruizione delle misure alternative anche nel caso di condanne per reati ostativi. Infatti, se l’accesso ad esse diviene possibile attraverso lo scioglimento del cumulo, escludendo la pena relativa al reato ostativo se già espiata, non sarebbe ragionevole, né conforme alla legge, che detta pena venisse nuovamente calcolata ai fini della determinazione della pena complessivamente espiata, escludendo di fatto, dal calcolo, la parte di pena da espiare in relazione ai reati non ostativi.
L’ordinanza impugnata risulta avere correttamente applicato i principi sopra esposti, dichiarando la non concedibilità della misura della semilibertà per non essere stata espiata la parte di pena relativa al reato ostativo, in quanto tale mancata espiazione impedisce di ritenere espiata la parte di pena relativa ai reati comuni.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente