Reato Ostativo: Le Attenuanti Non Bastano a Sospendere la Pena
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale in materia di esecuzione della pena, in particolare per i casi di reato ostativo. La questione centrale era se il riconoscimento di attenuanti prevalenti sull’aggravante potesse far venir meno la natura ostativa del crimine e, di conseguenza, consentire la sospensione dell’ordine di carcerazione. La risposta della Suprema Corte è stata netta e conforme al suo consolidato orientamento.
Il Caso: Rapina Aggravata e la Richiesta di Sospensione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato per un reato di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, del codice penale. Tale fattispecie rientra nel novero dei cosiddetti reati ostativi, elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, che per la loro gravità impediscono l’accesso a benefici come la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
Il ricorrente, tramite il suo legale, aveva sostenuto che, poiché nella sentenza di condanna il giudice aveva ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante contestata, l’ostatività del reato dovesse considerarsi superata. Di conseguenza, a suo avviso, avrebbe avuto diritto alla sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero. Il Tribunale di Cassino, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva però rigettato tale richiesta, spingendo il condannato a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
La Natura del Reato Ostativo e il Bilanciamento delle Circostanze
Il cuore della questione giuridica risiede nella distinzione tra la qualificazione del reato e la determinazione della pena. La difesa sosteneva che il giudizio di prevalenza delle attenuanti avesse l’effetto di ‘neutralizzare’ l’aggravante, modificando la natura stessa del reato da ostativo a comune.
La Corte di Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ha rigettato completamente questa tesi. I giudici hanno chiarito che il bilanciamento delle circostanze, previsto dall’art. 69 c.p., è un’operazione che incide esclusivamente sulla commisurazione della sanzione penale. In altre parole, serve a stabilire la quantità di pena da infliggere al condannato, ma non modifica gli elementi costitutivi del reato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che la valutazione sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti rileva solo “quoad poenam”, ovvero ‘riguardo alla pena’. La natura ostativa di un delitto, invece, non dipende dal calcolo della pena finale, ma dalla presenza di specifici elementi circostanziali che tipizzano la condotta e che il legislatore ha ritenuto di particolare allarme sociale.
L’aggravante contestata nel caso di specie, che rendeva il delitto un reato ostativo, continua a esistere sul piano giuridico e a qualificare la condotta, anche se il suo effetto sulla pena è stato ‘assorbito’ dalle attenuanti. Pertanto, l’ostatività rimane intatta e continua a produrre i suoi effetti, tra cui l’impedimento alla sospensione dell’ordine di esecuzione, come previsto dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La decisione si pone in linea con un insegnamento costante della Corte, citando precedenti conformi che rafforzano la stabilità di tale interpretazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che la qualificazione di un reato come ostativo è una valutazione ‘strutturale’, legata alla sua configurazione normativa, e non ‘funzionale’, cioè dipendente dall’esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze. Per i condannati per tali reati, ciò significa che la possibilità di ottenere benefici come la sospensione della pena detentiva non può essere ancorata alla speranza che le attenuanti prevalgano sulle aggravanti. L’ostacolo previsto dalla legge rimane, e per superarlo è necessario percorrere altre strade previste dall’ordinamento, come la collaborazione con la giustizia o il verificarsi di altre condizioni specifiche. La decisione riafferma la rigidità del sistema previsto per i reati di maggiore gravità, sottolineando che il trattamento sanzionatorio e quello penitenziario seguono logiche distinte e non sempre sovrapponibili.
La prevalenza delle attenuanti su un’aggravante può eliminare la natura di ‘reato ostativo’?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il bilanciamento delle circostanze incide solo sulla quantificazione della pena (‘quoad poenam’) ma non modifica la natura ostativa del reato, che dipende dagli elementi fattuali che lo caratterizzano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato. La tesi del ricorrente si scontrava con un orientamento consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura ostativa di un reato non viene meno per effetto del giudizio di comparazione tra circostanze.
Cosa significa che il giudizio di comparazione rileva solo ‘quoad poenam’?
Significa che la valutazione del giudice sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti ha effetto unicamente sulla determinazione della pena finale da infliggere, ma non altera la qualificazione giuridica del reato né i suoi effetti su altri istituti, come la concessione di benefici penitenziari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ARDEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, finalizzata alla sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico ministero in data 16/04/2025, essendo in esecuzione un reato ostativo incluso nell’elenco di cui all’art. 4 bis ord. pen. (art. 628 comma 3 cod. pen.);
rilevato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 656 cod. proc. pen. in quanto la condanna in esecuzione aveva ritenuto la prevalenza delle attenuanti sulla aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen., facendo venir meno l’ostatività alla procedura di sospensione dell’ordine di esecuzione;
ritenuto che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto: le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sono infatti perfettamente conformi al costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza – come nel caso in esame – delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo “quoad poenam” e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312; v. anche le conformi n. 36318/2012, Rv. 253784 e n. 3731/2000, Rv. 217096).
ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025