Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5164 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/12/2024
R.G.N. 35403/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA il 15/09/2001
avverso il decreto del 19/09/2024 del Presidente del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di affidamento, a norma dell’articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avanzata nell’interesse di NOME COGNOME condannato per artt. 12, comma 3, comma 3bis , comma 3ter , d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, in forza del divieto previsto per i reati ostativi dall’art. 4bis ord. pen. in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58ter ord. pen. e in difetto di documentazione e allegazione di quanto previsto in tale caso.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perchØ, come risulta dalla sentenza di applicazione della pena in espiazione, il condannato ha beneficiato della circostanza attenuante dell’art. 12, comma 3quinquies , d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, avendo collaborato con la giustizia.
1. Il ricorso Ł fondato.
¨ utile precisare che la declaratoria di inammissibilità può essere assunta de plano dal presidente del collegio, a norma dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo nØ valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714).
Nel caso di specie il provvedimento Ł stato assunto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge poichØ la rilevata causa di manifesta inammissibilità, derivante dalla condanna per reato ostativo, senza collaborazione, Ł insussistente.
2.1. Come emerge dalla sentenza di applicazione della pena per i reati in esecuzione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 29 febbraio 2024, irrevocabile in data 16 marzo 2024, Ł stata applicata a NOME COGNOME la circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione prevista dall’art. 12, comma 3quinquies , d.lgs. n. 286 del 1998, sicchØ l’istanza di misura alternativa doveva essere vagliata nel merito.
Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste perchØ, nella piena libertà delle valutazioni di merito, proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, a esaminare l’istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME