Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 11/07/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 27/01/2022, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’articolo 6 I. 401/89 alla pena di anni uno di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, mancanza e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, posto che i fatti si sono verificati durante il periodo di Covid-19 (marzo 2021) e il COGNOME non sapeva che nel periodo in esame si sarebbero svolte le partite di calcio.
Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 62-bis, 131-bis e 133 cod. pen..
RILEVATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di doglianza è inammissibile in quanto totalmente svolto in fatto e rivalutativo. Inoltre, la tesi della sostanziale buona fede risulta smentita fatto, evidenziato in sentenza e non contestato, che nello stesso periodo l’imputato aveva anche ottemperato all’obbligo di firma (pag. 4).
3. La seconda doglianza è inammissibile sotto ogni punto di vista.
Quanto al trattamento sanzionatorio, evidenzia la Corte territoriale che tra i motivi di appello non era stato dedotto il cattivo uso del potere discrezionale ai sensi dell’articolo 133 cod. pen., ma esclusivamente sotto il profilo delle circostanze attenuanti generiche che si chiedevano riconosciute in prevalenza.
Quanto a queste ultime, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui i precedenti penali dell’imputato, unitamente alle modalità di commissione del reato, denotano un’indole particolarmente proclive a delinquere, circostanza che rende condivisibile la dosimetria della pena operata dal primo giudice. Motivazione che non lascia spazio a censure che non siano meramente oppositive.
Quanto all’articolo 131-bis cod. pen., il Collegio evidenzia che a norma del secondo comma, n. 1), della stessa disposizione invocata, l’offesa non può altresì
essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. NI caso di specie, la condotta imputata al ricorrente è punita dall’articolo 6, comma 6, I. 401/1989, con la pena con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.
Coglie quindi nel segno la sentenza impugnata laddove evidenzia che la particolare gravità del fatto, che esclude la non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stata presunta dal legislatore in via astratta.
Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna in favore della cassa delle ammende di una somma che si quantifica equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.