Reato Lieve: Quando la Quantità Conta Più del Valore
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di contraffazione e applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La questione centrale riguarda se un reato lieve, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, possa essere configurato in presenza di un numero elevato di prodotti contraffatti, anche se di modesto valore individuale. La risposta dei giudici è stata netta, sottolineando come la quantità della merce e il potenziale danno a consumatori e titolari di marchi siano elementi decisivi.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un’esercente per aver detenuto e messo in vendita una serie di gadget, tra cui magliette, grembiuli e accendini, riportanti marchi contraffatti di un noto consorzio vinicolo. La merce sequestrata comprendeva, tra l’altro, 34 magliette e 349 grembiuli.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la gravità del comportamento, non tenendo conto del limitato valore della merce e concentrandosi sull’intera quantità sequestrata.
La Valutazione del Reato Lieve da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare che chiarisce i criteri per escludere la configurabilità del reato lieve in contesti simili.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno ritenuto la censura dell’imputata inconsistente, basando la loro decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, la quantità di merce è stata giudicata “notevole”. Anche senza considerare gli accendini e gli altri gadget non quantificati, il numero di 34 magliette e 349 grembiuli è stato ritenuto di per sé sufficiente a escludere la lieve entità del fatto. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, non ha agito illogicamente nel considerare tale quantità come rilevante ai fini del rigetto della richiesta di proscioglimento.
In secondo luogo, e in modo ancora più incisivo, la Corte ha analizzato la natura stessa del reato contestato (art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). La ratio della norma non è solo proteggere il patrimonio del singolo acquirente, ma tutelare beni giuridici di più ampio respiro: l’industria, il commercio e la fede pubblica. Il reato lede gli interessi economici del titolare del marchio e, al contempo, il diritto del consumatore a non essere ingannato sulla provenienza e originalità del prodotto. In quest’ottica, la possibilità di raggiungere un vasto numero di potenziali acquirenti attraverso la vendita di molti articoli assume una “maggiore pregnanza” rispetto al semplice valore venale della merce. Un numero elevato di prodotti contraffatti, anche a basso costo, amplifica il potenziale danno sia per il brand che per il mercato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame stabilisce un punto fermo: nella valutazione della particolare tenuità del fatto in materia di contraffazione, il numero di prodotti detenuti per la vendita è un indicatore cruciale della gravità della condotta. Un quantitativo “notevole” di merce contraffatta è sufficiente a escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., poiché dimostra una capacità offensiva che va oltre la soglia della modesta entità. La decisione riafferma l’importanza di tutelare non solo il singolo atto di acquisto, ma l’intero sistema economico basato sulla lealtà commerciale e la fiducia dei consumatori.
La vendita di molti articoli contraffatti di basso valore può essere considerata un reato lieve?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una quantità “notevole” di merce contraffatta (in questo caso oltre 380 pezzi) è sufficiente a escludere la particolare tenuità del fatto, anche se i singoli oggetti hanno un valore limitato.
Quali interessi protegge la legge quando punisce la vendita di prodotti con marchi falsi?
La legge tutela un duplice interesse: da un lato, gli interessi economici del titolare del marchio (l’industria e il commercio); dall’altro, il diritto del consumatore a non essere ingannato sulla provenienza e l’autenticità dei prodotti che acquista.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIMIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stata condannata alle pene di legge per il reato d cod. pen., per aver detenuto per la vendita, messo in commercio o comunque in circo gadget vari, meglio descritti nel capo d’imputazione (magliette, grembiuli etc.), contraffatti in danno del RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che l’imputata ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lam vizio di motivazione per omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., Corte territoriale aveva considerato tutta la merce sequestrata dimenticando che in p era stata condannata solo per le magliette e i grembiuli e, inoltre, aveva contradd evidenziato il valore limitato della merce;
Ritenuto che la censura sia inconsistente perché il fatto è stato giudicato non di li magliette erano in numero di 34 e i grembiuli in numero di 349, per cui, anche a non co gli accendini, in numero di 42, e gli altri gadget, non quantificati, non illogicam territoriale ha ritenuto che si trattasse di una quantità “notevole” di merce (sic comunque rilevante ai fini del rigetto della causa di proscioglimento;
Ritenuto che per la natura del reato ascritto – vendita di prodotti industriali con s la possibilità di raggiungere un alto numero di consumatori è dato di maggiore pregnanz al valore venale della merce immessa sul mercato perché sono tutelate l’industria e il dal duplice punto di vista degli interessi economici del titolare del marchio e d consumatore a non essere ingannato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente