Reato Lieve di Spaccio: La Cassazione Conferma la Condanna Basata su Narcotest e Suddivisione in Dosi
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di reato lieve di spaccio, confermando la condanna di un individuo e chiarendo quali elementi probatori possono essere considerati sufficienti per la configurazione di tale fattispecie. L’ordinanza numero 3982 del 2024 offre spunti importanti sulla valutazione delle prove, in particolare sul valore del narcotest e degli indizi circostanziali come la suddivisione della sostanza in dosi.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima aveva confermato la condanna di un soggetto per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, comunemente noto come reato lieve di spaccio. L’imputato era stato trovato in possesso di cocaina, per un totale di circa 36 grammi, suddivisa in otto involucri distinti. La difesa aveva contestato la decisione, sollevando questioni che, tuttavia, erano già state esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il reato lieve di spaccio
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra sulla correttezza formale e logica del ricorso stesso e della sentenza impugnata. La Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni del difensore non fossero altro che una riproposizione di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. In sostanza, il ricorso non ha presentato nuovi e validi motivi di diritto che potessero mettere in discussione la sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della sufficienza probatoria degli elementi raccolti. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione, basandosi su due elementi principali:
1. Il Narcotest: La Corte ha ritenuto che il narcotest fosse un elemento di prova sufficiente per accertare la natura stupefacente della sostanza. Questo conferma l’orientamento secondo cui, ai fini della prova del reato, non è sempre necessaria una perizia tossicologica complessa, potendo bastare un test preliminare se non contestato con elementi specifici.
2. La Suddivisione in Dosi e l’Occultamento: Un altro fattore decisivo è stata la modalità di conservazione della droga. La cocaina non era in un unico blocco, ma suddivisa in otto involucri, una circostanza che, unitamente alle modalità di occultamento, è stata interpretata come un chiaro indizio della destinazione della sostanza alla vendita al dettaglio e non all’uso personale. Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno rafforzato la tesi accusatoria del reato lieve di spaccio.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per configurare il reato lieve di spaccio, il giudice può basare la sua convinzione su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Un narcotest positivo, unito a circostanze fattuali come la suddivisione in dosi e l’occultamento della sostanza, può costituire un quadro probatorio solido e sufficiente per una condanna. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di presentare in Cassazione motivi di ricorso che non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, ma che evidenzino vizi di legittimità della sentenza impugnata. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva deduzioni e argomenti che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti con motivazioni corrette dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per provare il reato lieve di spaccio?
La Corte ha ritenuto sufficienti il risultato del narcotest, che accertava la natura della sostanza, unitamente alla suddivisione della cocaina in 8 dosi e alle modalità di occultamento, elementi che indicavano la destinazione alla vendita.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dli NOME COGNOME riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di meri e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, c mma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di gramm 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Prl ente