Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLANETA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29 gennaio 2024 rigettava la richiesta di COGNOME NOME di riconoscimento del bis in idem fra sei sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Taranto in data 22 aprile 2016, 19 settembre 2017, 17 ottobre 2017, 5 febbraio 2019, 7 marzo 2017, e 21 febbraio 2017 per il reato di cui all’art. 75 D.Lgs. 159/2011.
Rilevava il GE che il reato in esame è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui vien violata una delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pertanto ad una pluralità di reiterate inosservanze anche della medesima prescrizione corrisponde una pluralità di reati e non una condotta violativa perdurante.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso COGNOME NOME tramite il difensore, lamentando violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente come il reato dovesse ritenersi unico, trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti, e non essendo stata dimostrato, al fine di sostenere la pluralità delle violazioni, che dopo ogni violazione il NOME fosse rientrato a casa e avesse nuovamente violato la misura non rientrando a casa entro le 21 la volta successiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti.
Il ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto da parte di questa Corte che in questa fase del giudizio non è consentita.
Il giudice dell’esecuzione ha dato una motivazione esaustiva, consequenziale, logica e priva di contraddizione alla propria decisione, superando anche l’argomento difensivo, riproposto in questa sede senza alcun elemento di novità, della mancanza di prova del rientro a casa dopo ogni violazione.
Il reato in esame, infatti, è reato istantaneo che si consuma ogni volta che il soggetto agente non rientri a casa all’orario stabilito; pertanto, ogni volta che l’imputato sia stato controllato e non reperito a casa nell’orario indicato, ha, come affermato dal giudice dell’esecuzione, commesso un nuovo reato istantaneo.
Del tutto corretta è la motivazione del provvedimento impugnato circa la differenza fra il reato in esame e il reato di evasione : anche nel secondo caso il reato è istantaneo, ma a differenza di quello in esame ha effetti permanenti che si protraggono per tutto il tempo in cui il soggetto agente è rimasto assente dal domicilio.
Ciò in quanto in un caso la condotta doverosa è costituita dal rientro a casa, cioè da una condotta istantanea e puntuale, mentre nell’altro caso è un’azione di durata, che si prolunga nel tempo, cioè la permanenza al domicilio.
Conseguentemente si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell’art. 606 co.3 cod. proc. pen perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024