Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME ad AOSTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 14/6/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione pronunciata dal Tribunale di Aosta in data 16/11/2021 nei confronti COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625 e 493 ter e art. 75 D.Lgs. 159 del 2011.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Mancata applicazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. pen. in relazione all’art. 75 D.Lgs. 159 del 2011. In un unico motivo la difesa, considerata la natura permanente del reato, evidenzia che i fatti oggetto dell’attuale processo sarebbero i medesimi in ordine ai quali si è già pronunciato il Tribunale di Aosta il 12 gennaio 2022, che ha condanNOME lo stesso ricorrente per la violazione della misura di prevenzione
avvenuta in un arco temporale che va dall’Il dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 e “da113 febbraio 2012, in corso di esecuzione”, per un periodo cioè che comprenderebbe quello dell’attuale contestazione che va dall’Il gennaio 2021 al 12 aprile 2021.
In data 14 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
In data 24 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali l’AVV_NOTAIO -ribadita la natura permanente del reato, quanto meno per la violazione dell’obbligo di soggiorno, situazione assimilabile all’evasione- insiste pe l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. pen. con riferimento al reato di cui all’art. 75 D.Lgs 159 del 2011.
La questione posta con l’atto di ricorso è stata sollevata per la prima volta nell’ultima udienza celebrata avanti la Corte territoriale nel corso della quale la difesa ha depositato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Aosta in data 12 gennaio 2022 evidenziando che questa si riferirebbe ai medesimi fatti oggetto dell’attuale giudizio.
Il giudice di appello ha ritenuto che le condotte oggetto delle due contestazioni non siano le medesime in quanto i fatti commessi tra il 23 gennaio e il 12 febbraio 2021 non sarebbero compresi in quelli oggetto della sentenza di condanna già divenuta irrevocabile e ha respinto la richiesta.
Ad avviso della Corte territoriale, infatti, le violazioni commesse in questo periodo, quello oggetto del presente processo, relativo alle condotte realizzate dall’il gennaio 2021 al 12 aprile 2021, non coinciderebbero con quelle in merito alle quali si è pronunciato il Tribunale di Aosta con la precedente sentenza di condanna, relativa alle sole violazioni commesse dall’Il dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 e dal “13 febbraio 2021, in corso di esecuzione”.
2.2. La difesa censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale evidenziando che il reato contestato avrebbe natura permanente e che, pertanto, i fatti oggetto dell’attuale processo sarebbero compresi in quelli già in precedenza giudicati. Ciò in quanto questi in assenza di interruzioni, in virtù della contestazione effettuata in quella sed (“dall’il dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 e dal 13 febbraio 2021, in corso di esecuzione”), comprenderebbero tutti fatti avvenuti nel periodo intercorrente dall’Il
dicembre 2020 sino alla pronuncia di primo grado, nel caso di specie il 12 gennaio 2022, e, quindi, anche quelli contenuti nell’imputazione ora contestata.
La premessa dalla quale prende . le mosse il ragionamento della difesa è errata e la doglianza, è conseguentemente infondata.
2.3. Come evidenziato nelle conclusioni dal Procuratore generale, infatti, il reato di cui all’art. 75 D.Lgs. è un reato istantaneo che si perfeziona ogni volta in cui non viene adempiuto uno degli obblighi annessi alla misura di prevenzione e la reiterazione delle violazioni, ripetuta anche sino alla serialità, non ne muta la natura quanto, piuttosto determina la commissione di una serie di reati distinti, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione.
Né, d’altro canto, la conclusione è differente nel caso in cui un’unica condotta comporti la violazione di diverse prescrizioni ovvero, protraendosi, le assorba, come accade quando il sorvegliato speciale si allontani dal comune di residenza così omettendo di presentarsi negli uffici di polizia nei giorni prefissati ovvero di permanere nella propria abitazione neg orari previsti (Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, P., Rv. 273975 – 01).
Anche in tale ipotesi, infatti, diversamente da quanto sostenuto in termini astratti nella memoria, le violazioni assorbite sono solo quelle inserite nel medesimo arco temporale coincidente con un unico, protratto e ininterrotto allontanamento e non comprendono le ulteriori e autonome condotte reiterate nel corso del tempo.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La decisione in ordine all’istanza di liquidazione degli onorari del difensore per la difesa del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è rimessa alla Corte d’Appello di Torino che provvederà ai sensi del D.P.R. 115 del 2002 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 febbraio 2024