Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1505 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1505 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ABDESLAM O ABDELSALAM nato il 04/03/1998
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti ascritti.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, di seguito riportati entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 131-bis cod. pen. e 111 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, anche rispetto all’art. 111, comma 6, Cost., quanto all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la circostanza, a tal fi “neutra”, del luogo di svolgimento dei fatti, e della pluralità di persone coinvolte, pur avendo le due persone offese riportato lesioni lievissime comportanti una prognosi di soli tre giorni.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato denuncia violazione dell’artt. 62bis cod. pen. e vizio di motivazione in virtù della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando di avere addotto, a differenza di quanto assunto dalla decisione impugnata, specifici elementi a tal fine valutabili, non vagliati dalla Corte territoriale la quale si era limitata a fare riferimento precedenti a carico dello stesso.
2.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente assume violazione dell’art. 582 cod. pen. e degli artt. 53 e 56 della legge n. 689 del 1981, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.
Sotto un primo aspetto, evidenzia che con l’atto di appello aveva chiesto in via principale di convertire la pena detentiva in quella pecuniaria e tale richiesta era stata disattesa in considerazione della sua personalità e che nulla era stato dedotto sulla possibilità di adempiere ai pagamenti, senza indicare i presupposti logico-fattuali di tali valutazioni.
Soggiunge di poi lo stesso imputato che in via subordinata aveva richiesto la sostituzione della pena della reclusione con quella della libertà controllata esclusa dalla Corte territoriale poiché i fatti contestati ne denoterebbero una “insofferenza” alle restrizioni e agli obblighi, con probabile violazione dell relative prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico poiché omette di confrontarsi in maniera specifica con la complessiva motivazione addotta dalla Corte d’Appello a sostegno della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Innanzitutto, l’imputato non fa alcun riferimento alla parte, pur essenziale, di tale motivazione ai fini della valutazione di oggettiva gravità delle condotte poste in essere dallo stesso, che preclude l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., laddove si fa riferimento all circostanza che egli aveva aggredito gli Agenti senza alcun motivo.
Peraltro, neppure può ritenersi, a differenza di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, che nella fattispecie per cui è processo il luogo di commissione dei fatti non rilevasse per il vaglio sulla ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità poiché l’imputato ha commesso le azioni delittuose mentre era ristretto in una causa circondariale così esprimendo una grave insofferenza rispetto alle regole carcerarie e ponendo a rischio con la propria condotta l’ordinario svolgimento della vita nel penitenziario.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
E’ incontroverso, infatti, che il giudice di merito, nell’esercizio della facolt discrezionale di concedere le circostanze attenuanti generiche, possa decidere, anche tra gli elementi addotti dalle parti e tra quelli a disposizione, qual valorizzare ai fini della relativa decisione sicché non è manifestamente illogica, e dunque si sottrae ad ogni sindacato in questa sede di legittimità, la decisione impugnata laddove esclude la concessione delle stesse per i precedenti a carico dell’imputato, vieppiù alla luce del fatto che tra gli elementi “positivi” da vagliar addotti dallo stesso nell’atto di appello era stata fatta valere una situazione di incensuratezza non corrispondente al vero.
Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato poiché il rigetto dell’istanza di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è stato adeguatamente argomentato in virtù della sua complessiva personalità, come desumibile anche dalle altre parti della motivazione della decisione e, dunque, dai fatti compiuti in evidente spregio dei comandi dell’autorità e dei relativi obblighi durante la detenzione carceraria.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella
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determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente Così deciso in Roma il 29 novembre 2023 Il Consigliere Estensore