Reato Impossibile e Contraffazione: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di vendita di prodotti contraffatti, offrendo spunti cruciali sulla differenza tra una contraffazione punibile e una talmente palese da configurare un reato impossibile. La decisione sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il delitto previsto dall’articolo 474 del codice penale, ovvero l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare la sentenza di condanna.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il ricorso si fondava su due argomentazioni principali:
1. La configurabilità del reato impossibile: La difesa sosteneva che la contraffazione dei prodotti fosse talmente “grossolana” e di scarsa qualità da non poter ingannare alcun acquirente. Di conseguenza, l’azione sarebbe stata inidonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, configurando un reato impossibile non punibile.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: L’imputato lamentava che i giudici di merito non avessero concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si basa su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità di entrambi i motivi presentati.
Le motivazioni: perché non si configura il reato impossibile?
La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di specificità. Non basta affermare genericamente che una contraffazione è “grossolana”; è necessario contestare in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: per escludere la punibilità, la contraffazione deve essere talmente palese da essere riconoscibile ictu oculi (a colpo d’occhio) da chiunque, senza necessità di particolari competenze. Se il prodotto, pur di qualità inferiore, è idoneo a trarre in inganno il consumatore medio, il reato sussiste. La Corte territoriale aveva già compiuto questa valutazione, e il ricorso non ha offerto elementi validi per metterla in discussione.
Le motivazioni: il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di appello di negare le attenuanti generiche. Tale diniego era stato adeguatamente motivato sulla base di due fattori cruciali:
* L’assenza di elementi positivi a favore del reo.
* La presenza di precedenti penali specifici, che indicavano una particolare inclinazione a commettere reati della stessa specie.
Questo dimostra come la valutazione per la concessione delle attenuanti non sia automatica, ma richieda una disamina completa della personalità dell’imputato e delle circostanze del fatto, inclusa la sua condotta passata.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma due importanti principi. In primo luogo, per invocare con successo la tesi del reato impossibile in materia di contraffazione, non è sufficiente lamentare la scarsa qualità del falso, ma è necessario dimostrare in modo specifico che esso sia talmente evidente da non poter ingannare nessuno. In secondo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte, pena la sua inammissibilità. Infine, la presenza di precedenti penali specifici è un elemento che i giudici possono legittimamente considerare per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quando una contraffazione è considerata ‘grossolana’ al punto da rendere il reato impossibile?
La sentenza chiarisce che una contraffazione non è ‘grossolana’ se ha la capacità di ingannare il consumatore medio. Per configurare un reato impossibile, il falso deve essere così palese ed evidente da essere riconoscibile a prima vista da chiunque, senza bisogno di conoscenze specifiche. Nel caso esaminato, il ricorso non ha fornito elementi validi per dimostrare tale palese evidenza.
È sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché si limitava a riproporre profili di censura già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di argomenti già trattati.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Il diniego è stato confermato perché i giudici di merito hanno correttamente motivato la loro decisione basandosi su due elementi: l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e, soprattutto, la presenza di precedenti penali specifici a suo carico, indicativi di una tendenza a commettere reati dello stesso tipo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4488 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4488 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., per non avere i giudici di merito tenuto conto della grossolanità della contraffazione, con conseguente configurabilità del reato impossibile, oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo di specificità essendo riproduttivo di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che, con congrua motivazione (si veda pag. 2 della impugnata sentenza impugnata) ha pertinentemente richiamato i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia, per la conferma del giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all’onere motivazionale sul punto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), indicando l’assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici a carico dell’odierno ricorrente (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente