Reato Impossibile e Prodotti Contraffatti: la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12778/2024, si è pronunciata sulla questione del reato impossibile nel contesto della vendita di prodotti contraffatti, delineando i confini di ammissibilità del ricorso per cassazione. Questa decisione offre importanti spunti sulla differenza tra una legittima critica giuridica e un tentativo inammissibile di rivalutare i fatti del processo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, ovvero l’introduzione e il commercio di prodotti con marchi falsi. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi sul Reato Impossibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due principali argomentazioni:
1. Violazione di legge sulla qualificazione giuridica: Il primo motivo sosteneva un’errata applicazione dell’art. 474 c.p., invocando la tesi del reato impossibile. Secondo la difesa, la contraffazione era talmente grossolana e palese da non poter ingannare nessun acquirente. Di conseguenza, l’azione era inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, rendendo il reato, appunto, impossibile.
2. Violazione di legge sull’elemento soggettivo: Con il secondo motivo, si lamentava la mancanza della prova dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e la volontà di commettere l’illecito. In sostanza, si contestava che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto provato l’intento fraudolento.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti inammissibili. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al reato impossibile, i giudici hanno chiarito che le censure sollevate non erano critiche giuridiche, ma tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti. Questo tipo di riesame è precluso in sede di legittimità, dove la Corte può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non sul merito delle prove. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione giuridicamente corretta per escludere la configurabilità del reato impossibile.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. I giudici hanno osservato che le argomentazioni sull’elemento soggettivo erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelle già presentate e respinte nel giudizio d’appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze. In mancanza di tale specificità, il ricorso viene considerato solo ‘apparente’ e quindi inammissibile.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve sollevare questioni di pura legittimità, con motivi specifici e nuovi, che critichino in modo argomentato le ragioni giuridiche della sentenza impugnata, senza limitarsi a riproporre tesi già respinte.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge, tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi precedenti, oppure quando si limita a ripetere argomentazioni già respinte, mancando di specificità.
Perché l’argomento del “reato impossibile” non è stato accolto in questo caso?
L’argomento è stato respinto non nel merito, ma perché la Corte ha ritenuto che la sua discussione implicasse una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già escluso correttamente tale ipotesi con adeguati argomenti giuridici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12778 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell’imputato nel reato di cui all’art. 474 cod. pen., è costituito da censure in punto di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del reato impossibile con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 4), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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