Reato Impossibile o Tentato Furto? La Cassazione Chiarisce
Quando un furto in un supermercato sorvegliato cessa di essere un tentativo e diventa un reato impossibile? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, offre un’analisi cruciale per distinguere queste due figure giuridiche, spesso al centro di dibattiti in aula. La decisione conferma che la semplice presenza di sistemi di sicurezza non rende, di per sé, l’azione criminosa ‘impossibile’.
Il Caso: Furto Sventato dalla Sicurezza
I fatti riguardano una persona accusata di tentato furto pluriaggravato. L’imputata aveva sottratto della merce dagli scaffali di un supermercato, rimuovendo le placche antitaccheggio. Successivamente, aveva superato le casse senza pagare, ma era stata fermata da un addetto alla sicurezza che aveva osservato tutta la scena. La difesa ha basato il ricorso sulla tesi del reato impossibile, sostenendo che la costante sorveglianza (sia video che umana) rendeva fin dal principio impossibile portare a termine il furto con successo.
La Questione Giuridica: Tentativo vs. Impossibilità
Il cuore della questione legale risiede nell’interpretazione dell’articolo 49 del codice penale. Questo articolo stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. Il ricorrente sosteneva che l’azione fosse ‘inidonea’ a causa del contesto di alta sorveglianza. La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere se un’azione, di per sé capace di realizzare un furto, possa essere considerata inidonea solo perché è osservata e potenzialmente ostacolabile da fattori esterni.
L’analisi del reato impossibile secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, fornendo una motivazione logica e coerente. Ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’inidoneità dell’azione, per configurare un reato impossibile, deve essere assoluta. Ciò significa che la condotta deve essere priva di qualsiasi capacità causale di produrre l’evento, per una debolezza strutturale o strumentale intrinseca all’azione stessa.
le motivazioni
La motivazione della Corte si basa su una distinzione fondamentale. L’inidoneità dell’azione va valutata ex ante, ovvero al momento in cui viene posta in essere, e deve essere intrinseca all’azione stessa, non derivante da fattori esterni e contingenti. Nel caso di specie, le azioni compiute dall’imputata – occultare la merce, rimuovere le placche antitaccheggio e oltrepassare le casse – erano, nella loro natura, perfettamente idonee a realizzare la sottrazione del bene. Il furto non è andato a buon fine non per un difetto strutturale dell’azione, ma per una causa esterna ed estranea alla volontà dell’agente: l’intervento dell’addetto alla sicurezza. La sorveglianza, quindi, non rende l’azione ‘impossibile’, ma è semplicemente uno strumento che facilita la scoperta e l’interruzione del reato. Di conseguenza, il fatto che l’azione sia stata interrotta prova, semmai, che si era in presenza di un tentativo punibile ai sensi dell’art. 56 del codice penale, e non di un reato impossibile.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione rafforza un orientamento chiaro: la presenza di sistemi di videosorveglianza o di personale di vigilanza in un esercizio commerciale non è sufficiente a trasformare un tentativo di furto in un reato impossibile. Per aversi impossibilità, l’azione deve essere inefficace in sé e per sé. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché conferma che chi viene sorpreso a rubare in un negozio, anche se costantemente monitorato, risponderà penalmente per tentato furto. La sorveglianza è un ostacolo, non una garanzia di impunità.
 
Quando un furto può essere considerato un ‘reato impossibile’?
Un furto è considerato ‘reato impossibile’ solo quando l’azione compiuta è, in sé e per sé, assolutamente inidonea a produrre l’evento della sottrazione. L’inidoneità deve essere strutturale e intrinseca all’azione, non dipendente da fattori esterni come la vigilanza.
La presenza di telecamere e vigilanza in un negozio rende il furto impossibile?
No. Secondo la Corte di Cassazione, i sistemi di videosorveglianza e la presenza di personale di sicurezza sono considerati cause esterne che possono interrompere l’azione criminosa, ma non rendono l’azione stessa ‘inidonea’. Pertanto, chi viene scoperto a rubare in tali circostanze risponde di tentato furto.
Qual è la differenza fondamentale tra reato tentato e reato impossibile nel caso analizzato?
La differenza risiede nella causa del fallimento del piano criminale. Nel reato tentato, l’azione è idonea a commettere il reato, ma fallisce per l’intervento di fattori esterni (come un addetto alla sicurezza). Nel reato impossibile, l’azione è intrinsecamente incapace di produrre l’evento, a prescindere da qualsiasi circostanza esterna.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35527  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VITTORIO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre con motivo unico con il quale deduce violazione dell’art. 49, comma secondo, cod. pen. nonché vizio cumulativo di motivazione in merito all’operata sussunzione della fattispecie concretamente accertata nell’astratta fattispecie di tentato furto e non in quella di c.d. «reato impossibile».
Il ricorso, al netto dell’inammissibilità per la mera reiterazione dei motivi d’appello, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito una logica e coerente motivazione (pag. 3 e s. della sentenza impugnata) in merito alla sussunzione della fattispecie concretamente accertata nel contestato tentato furto pluriaggravato contestato in rubrica. Ciò peraltro in linea con la giurisprudenza di legittimità, con la quale invece il ricorrente sostanzialmente non confronta il suo dire, secondo cui, in tema di reato impossibile, l’inidoneità dell’azione – da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma – dev’essere assoluta, nel senso per cui la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, quali sistemi di videosorveglianza e/o vigilanza, ancorché riferibili all’agente (ex plurimis: Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 01). Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito in applicazione del principio innanzi richiamato hanno difatti ritenuto i fatti sussumibili nella contestata fattispecie di furto tentato, non essendo l’azione della prevenuta strutturalmente inefficiente rispetto all’evento, non verificatosi solo per l’intervento dell’addetto alla sicurezza del supermercato. Il riferimento è all’avvenuta sottrazione della merce riposta sugli scaffali del supermercato (munito di sistema di videosorveglianza), peraltro previa rimozione delle placche antitaccheggio, con la quale merce la prevenuta ha oltrepassato le casse senza pagare per poi essere colta dall’addetto alla sicurezza che aveva osservato la condotta innanzi descritta intrinsecamente idonea ex art. 56 cod. pen. 4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità). Corte di Cassazione – copia non ufficiale 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il I settembre 2025 Il Conlier» GLYPH ten .10 e  GLYPH
•, Il Presidente