Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39881 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 27 giugno 2024, con la quale NOME COGNOME veniva condannato alla pena di mesi due di rec:usione ed euro 50,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2, cod. pen., in Bologna il 21 maggio 2024.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l’esclusione della punibilità del fatto per inidoneità dell’azione ex art. 49, comma 2 cod. pen., in quanto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, attivate dal sistema di videosorveglianza del supermercato, avrebbe reso impossibile l’impossessamento dei beni.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo sopra , richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. L stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno, infatti, adeguatamente evidenziato che l’inidoneità dell’azione deve essere valutata ex ante e deve presentare carattere assoluto, cioè, essere strutturalmente inidonea a realizzazione l’evento tipico del reato. Non è sufficiente, dunque, che l’evento non si sia verificato per cause esterne o per l’intervento di terzo. Nel caso di spece, l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il completamento dell’azione, ma non ne ha inficiato l’idoneità, atteso che l’imputato aveva forzato la saracinesca del chiosco, si era introdotto all’interno del locale e aveva predisposto l’esportazione di alcune bottiglie di alcolici.
La sentenza impugnata si inserisce, pertanto, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di reato impossibile, l’inidoneità dell’azione – da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al
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criterio di accertamento della prognosi postuma – deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturaie o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all’agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025