Reato impossibile e tentato furto: la guida alla sentenza
Il concetto di reato impossibile rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale italiano, spesso invocato dalla difesa per escludere la punibilità di un’azione che non avrebbe potuto concretamente ledere un bene giuridico. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo istituto in relazione a un caso di tentato furto in abitazione.
Il caso in esame
Un soggetto era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver tentato un furto all’interno di una privata dimora. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello. Nello specifico, veniva contestato il rifiuto del giudice di disporre una perizia tecnica che, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto confermare l’ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell’azione.
La natura della perizia nel processo penale
Uno dei punti cardine della decisione riguarda la natura della perizia. La Suprema Corte ha ribadito che essa non costituisce una prova di cui le parti possono disporre liberamente, ma è un mezzo di prova “neutro”. Ciò significa che la sua ammissione è interamente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve valutarne la necessità ai fini della decisione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra doglianze di fatto e questioni di diritto. Il ricorrente, invocando il reato impossibile, ha presentato censure che si risolvevano in mere contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, già ampiamente analizzati dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando la motivazione della sentenza impugnata è corretta e priva di vizi logici, il ricorso che reitera le stesse difese senza apportare nuovi elementi di diritto deve essere dichiarato inammissibile. Inoltre, è stato sottolineato come l’inidoneità dell’azione debba essere valutata con una prognosi postuma, verificando se l’atto compiuto avesse la reale potenzialità di offendere il bene protetto, indipendentemente dal fallimento dell’intento criminoso per cause esterne.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la condanna e imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. La sentenza riafferma un principio fondamentale: il reato impossibile non può essere utilizzato come scudo generico per ribaltare accertamenti di fatto già cristallizzati, specialmente quando la prova richiesta (la perizia) non è obbligatoria per il giudice. Per chi si trova ad affrontare procedimenti simili, emerge chiaramente l’importanza di strutturare la difesa su basi giuridiche solide, evitando di trasformare il ricorso di legittimità in un terzo grado di merito.
Quando si configura il reato impossibile?
Si configura quando l’azione è inidonea a produrre l’evento o quando l’oggetto dell’azione è inesistente, rendendo impossibile la lesione del bene giuridico.
Il giudice è obbligato a concedere una perizia tecnica?
No, la perizia è un mezzo di prova neutro e la sua ammissione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in base alla necessità del caso.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40610 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso- che lamenta la mancata rinnovazione dell’istruzione mediante espletamento di una perizia al fine di corroborare le dichiarazioni dell’imputato nonché la tesi del reato impossibile” – è inammissibile poiché la perizia è un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca la figura del reato del reato impossibile, si risolve in mere doglianze in fatto e inoltre reitera censure già adeguatamente risulte dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche (pag. 5, paragrafo 3 sentenza impugnata);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023