Reato Impossibile nel Tentativo di Furto: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un tentativo di furto fallisce, è sempre punibile? E se gli strumenti usati non fossero stati all’altezza? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a chiarire i confini tra il delitto tentato e la figura del reato impossibile, fornendo criteri interpretativi cruciali. Il caso analizzato riguarda un tentativo di furto di un motoveicolo, dove la difesa ha invocato proprio l’inidoneità dell’azione per escludere la responsabilità penale. Vediamo come i giudici hanno risolto la questione.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva sorpreso mentre tentava di impossessarsi di un motoveicolo. L’azione veniva interrotta dall’arrivo delle Forze di Polizia, ma sul veicolo venivano riscontrati chiari segni di manomissione, in particolare la forzatura del blocco di accensione. Sulla base di questi elementi, l’uomo veniva condannato per tentato furto aggravato sia in primo grado che in appello. I giudici di merito ritenevano che la condotta posta in essere fosse inequivocabilmente diretta a sottrarre il bene e che l’azione non si fosse conclusa solo per un fattore esterno e non per volontà dell’agente.
Il Ricorso in Cassazione e la Tesi del Reato Impossibile
Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. La linea difensiva si concentrava su un unico, ma fondamentale, punto di diritto: la configurabilità del reato impossibile. Secondo il ricorrente, i mezzi da lui utilizzati non erano idonei a portare a termine il furto. Questa presunta inidoneità, a suo dire, rendeva l’intero tentativo un ‘non-reato’, un’azione che sin dall’inizio non avrebbe mai potuto produrre l’evento lesivo e che, quindi, non doveva essere punita.
La Valutazione del Giudice di Merito
È importante sottolineare che il ricorso in Cassazione verteva su aspetti che, secondo la Suprema Corte, erano già stati ampiamente e correttamente valutati dalla Corte d’Appello. Il ricorso è stato infatti giudicato ‘del tutto generico’, in quanto mirava a una nuova ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione del materiale probatorio, attività che esulano dalla competenza della Corte di Cassazione, la quale si occupa di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo integralmente la tesi difensiva. La motivazione della Corte si articola su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la valutazione dei fatti e delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello). In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, esente da vizi logici. La decisione si basava su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. I segni di manomissione sul veicolo erano elementi oggettivi che rendevano logicamente sostenibile la conclusione che l’imputato avesse posto in essere un’azione predatoria idonea all’asportazione, interrotta solo dall’intervento della polizia.
In secondo luogo, la Corte ha definito ‘inconferente’ il richiamo al reato impossibile. Gli Ermellini hanno chiarito che tale istituto giuridico si applica solo ‘ad azioni assolutamente inidonee a produrre l’evento’. In altre parole, il reato è impossibile non quando il tentativo fallisce per un evento esterno o per inabilità dell’agente, ma quando l’azione, per sua stessa natura, non ha alcuna possibilità, fin dall’inizio, di ledere il bene giuridico protetto. Nel caso di specie, forzare il blocco di accensione è un’azione tipica e assolutamente idonea a commettere un furto. Il fatto che non sia riuscita non la rende ‘impossibile’ ai sensi della legge.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del diritto penale: la distinzione tra tentativo punibile e reato impossibile. Il tentativo si configura quando gli atti sono ‘idonei’ e ‘diretti in modo non equivoco’ a commettere un delitto. L’idoneità non richiede la certezza del successo, ma una concreta possibilità che l’evento si verifichi. Il reato impossibile, invece, è una categoria residuale che si applica solo in casi di inidoneità assoluta e palese dell’azione. La decisione ha un’importante implicazione pratica: chi viene sorpreso a manomettere un veicolo difficilmente potrà invocare il reato impossibile, poiché tale condotta è di per sé considerata un atto idoneo a configurare, quantomeno, il tentativo di furto.
Quando un tentativo di furto può essere considerato “reato impossibile”?
Secondo la Corte, un tentativo può essere considerato reato impossibile solo quando l’azione è assolutamente e oggettivamente inidonea a produrre l’evento, e non semplicemente quando il tentativo fallisce per cause esterne o per l’intervento delle forze dell’ordine.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano generiche e riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, questioni che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità, a fronte di una motivazione logica e adeguata della corte inferiore.
La manomissione del blocco di accensione di un veicolo è un’azione idonea a commettere un furto?
Sì, la Corte ha stabilito che la manomissione del blocco di accensione è un’azione predatoria chiaramente idonea all’asportazione del veicolo e, pertanto, sufficiente a configurare il delitto di tentato furto, rendendo logicamente sostenibile la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato.
Rilevato che la difesa lamenta vizio della motivazione con riguardo all’idoneità dei mezzi utilizzati dall’imputato per impossessarsi del motoveicolo, invocando la ricorrenza del reato impossibile.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, del tutto generiche, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione: i segni di manomissione riscontrati sul veicolo dalla persona offesa (forzatura del blocco di accensione), riconducibili alla condotta serbata dal ricorrente, rendono logicamente sostenibile, alla stregua di quanto argomentato in sentenza, che il ricorrente avesse posto in essere un’azione predatoria idonea all’asportazione del veicolo, interrotta solo dall’intervento delle Forze di Polizia.
Considerato che è inconferente il richiamo al reato impossibile, la cui ricorrenza è riferibile soltanto ad azioni assolutamente inidonee a produrre l’evento (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Rv. 278085).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
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