Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48393 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48393 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, inerente alla grossolanità del falso in relazione a 49 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dal cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni po alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senz cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corret argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particola pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.