Reato ex art. 388 c.p.: quando il Ricorso in Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per il reato ex art. 388 c.p., ovvero per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che le censure sollevate miravano a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Questo provvedimento offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del ricorso per Cassazione e la configurazione del delitto in questione.
La Vicenda Processuale
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver sottratto un bene mobile che un Istituto di Vendite Giudiziarie (IVG) stava tentando di pignorare in esecuzione di un provvedimento civile. In sostanza, l’imputato aveva impedito che la procedura esecutiva seguisse il suo corso, integrando così la fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 388 del codice penale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali, tutti volti a smontare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
I motivi del ricorso: una difesa basata sui fatti
I motivi addotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati:
1. Tempestività della querela: Si contestava che la querela presentata dalla persona offesa fosse tardiva. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già stabilito, sulla base delle prove, il momento esatto in cui la vittima era venuta a conoscenza del reato, rigettando l’eccezione.
2. Ricostruzione alternativa dei fatti: Il ricorrente tentava di offrire una versione diversa della vicenda, sostenendo questioni estranee al perimetro della contestazione penale e senza confutare adeguatamente le conclusioni dei giudici.
3. Mancata risposta e buona fede: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse considerato un’allegazione difensiva, ovvero l’offerta di un assegno a un funzionario dell’IVG, che avrebbe dovuto dimostrare la sua buona fede. Anche in questo caso, la Corte di merito aveva già valutato e ritenuto non veritiera tale circostanza.
L’inammissibilità del ricorso e il ruolo della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollando i motivi come manifestamente infondati e riproduttivi di questioni già adeguatamente risolte. La decisione si fonda su un principio fondamentale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o nell’altro, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e coerente le loro decisioni. Qualsiasi tentativo di sottoporre alla Corte una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti si scontra inevitabilmente con una dichiarazione di inammissibilità.
Le implicazioni sul reato ex art. 388 c.p.
Anche se la Corte non è entrata nel merito del reato ex art. 388 c.p., la decisione conferma indirettamente gli elementi costitutivi della fattispecie. È emerso che, per i giudici di merito, la mancata consegna del bene all’ufficiale giudiziario era stata sufficiente a integrare il reato, e i tentativi di accreditare una presunta buona fede (come l’offerta di un assegno) erano stati smentiti dalle prove e ritenuti irrilevanti di fronte al comportamento omissivo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e dirette. Il primo motivo è stato considerato una mera riproposizione di una questione di fatto, ovvero la data di conoscenza del reato ai fini della tempestività della querela, già risolta dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata. Il secondo motivo è stato giudicato un tentativo di deviare l’attenzione su aspetti marginali senza confrontarsi con il nucleo dell’accusa. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva esplicitamente valutato e smentito la circostanza dell’assegno, ritenendola non veritiera e inidonea a dimostrare la buona fede dell’imputato. La Corte ribadisce che il ricorso non può trasformarsi in un’occasione per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per chi si trova ad affrontare un’accusa per il reato ex art. 388 c.p., è cruciale impostare la difesa fin dal primo grado sulla solida dimostrazione dei fatti, poiché le opportunità di rimetterli in discussione si esauriscono con il giudizio d’appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché l’appellante chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), mentre la Cassazione giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
In cosa consiste il reato previsto dall’articolo 388 del codice penale nel caso specifico?
Sulla base del provvedimento, il reato si è configurato perché l’imputato ha sottratto un bene che un Istituto di Vendite Giudiziarie (IVG) stava cercando di apprendere in esecuzione di un provvedimento del giudice, eludendo così dolosamente l’esecuzione dell’ordine.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ARCANGELO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME C:COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso (1 e 1-bis) con cui si censura la ritenuta tempest querela è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui si evidenzia come la persona offesa f venuta a conoscenza della commissione del reato da parte di COGNOME COGNOME corso dell’udienza de 26 ottobre 2016, affermazione che il ricorrente tenta di confutare attraverso un precl riferimento a parte del compendio probatorio, sottoponendo al diretto vaglio di questa Cor una non consentita valutazione di merito;
rilevato che il secondo motivo (2 e 2-bis) tenta di diversamente ricostruire la vicenda che ha visto il ricorrente aver sottratto il bene che la IVG tentava di apprendere, fatti in o quali il ricorrente deduce questioni estranee al perimetro della contestazione senza idon confutazione dei fatti;
rilevato che il terzo motivo (3 e 3-bis) con cui si deduce la mancata risposta all’allegazione con cui si intendeva dare una lettura alternativa alle emergenze processuali è manifestament infondata avendo la Corte territoriale spiegato la valenza, ai fini dell’integrazione del r cui all’art. 388 cod. pen., della mancata consegna, come pure sostenuto, di un assegno dell’importo di duemila euro al funzionario IVG, circostanza che si era intesa sottoporre attenzione della Corte territoriale onde accreditare una buona fede dell’imputato che accertato non essere veritiera;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024