Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52126 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52126 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODICA il 09/04/1967
avverso la sentenza del 10/12/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore pres- e -n l’avvocato COGNOME del foro di RAGUSA che si riporta ai motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Ragusa ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., commesso in danno di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, dal settembre 2012 al maggio 2013, e specificamente per aver reso insostenibile la convivenza nello stesso edificio, abitando nell’appartamento soprastante quello occupato dai predetti, con la produzione di rumori molesti che quotidianamente cessavano alle ore 1,00 e ricominciavano all’ora di pranzo e che, per l’esasperazione prodotta nei danneggiati, sono stati da costoro registrati su supporto magnetico (CD), contenenti anche immagini, consegnato al momento della presentazione della querela.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità sulla base delle dichiarazioni testimoniali di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno riferito che NOME COGNOME li insultava e provocava continuamente rumori, tanto che nei momenti in cui la stessa si trovava fuori casa non vi erano attività di disturbo. Su questi elementi il Tribunale ha assolto dal reato contestato, per non aver commesso il fatto, NOME COGNOME, coniuge dell’imputata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per travisamento della prova, dal momento che la parte civile NOME COGNOME all’udienza dibattimentale del 23 novembre 2015 ha dichiarato di non poter dire chi, tra i due imputati (NOME COGNOME e NOME COGNOME), provocasse i rumori provenienti dal piano di sopra e, invece, il Tribunale ha affermato che la testimone riferì che i rumori erano prodotti dalla COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui sono state del tutto trascurate le dichiarazioni rese dall’imputata, la quale ha riferito all’udienza dibattimentale del 10 dicembre 2018 che erano i coniugi NOME a fare i dispetti e che era stata da loro più volte denunciata ma sempre poi assolta.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione perché non è stato esplicitato il criterio adottato nel valutare i dati probatori costituiti da files audio e immagini dai quali si sarebbero apprezzati i rumori prodotti dall’imputato,, in danno dei coniugi COGNOMECOGNOME.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in ord all’omesso esame della richiesta difensiva, in sede di conclusioni dibattime di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatt
2.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione circa la concedibilità delle attenuanti generiche e del beneficio della sospen condizionale della pena.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è solo in parte fondato, specificamente per quel che att alla doglianza per l’omesso esame della richiesta di applicazione della ca non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si trae dal verbale dell conclusiva del giudizio di primo grado che la difesa, nel rassegna conclusioni, chiese l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ma il gi sentenza non ha dato sul punto alcuna motivazione.
2. Il reato per il quale si procede, però, si è estinto per prescr successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, nei primi giorni mese di febbraio dell’anno in corso, computati i periodi di sospensi l’aumento per interruzione. Questa sopravvenienza impone alla Corte cassazione di rilevare d’ufficio, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 6 2, cod. proc. pen., la ricorrenza di causa di non punibilità co dall’estinzione del reato, in assenza peraltro dell’evidenza dell’in dell’imputato sulla base di quanto risulta dalla motivazione dell’impu sentenza che, in punto di responsabilità, ha adeguatamente e compiutament motivato, dando atto delle risultanze probatorie in modo coerente e logico.
3. L’estinzione del reato per prescrizione, del resto, è causa di punibilità prevalente sulla esclusione della punibilità per particolare ten fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Si è, infatti, correttamente osserv prescrizione “… estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevo l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale n materialità storica e giuridica” – Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabres 266505; v., anche, Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, 263885 -.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, esse annullata senza rinvio, p essere il reato estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2019.