Reato Estinto per Morte: La Cassazione Annulla la Sentenza Senza Giudizio di Merito
Il decesso dell’imputato durante un processo penale rappresenta un evento che interrompe irrimediabilmente il corso della giustizia. In questi casi, si verifica il cosiddetto reato estinto per morte, una causa di estinzione che ha conseguenze procedurali precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce la prevalenza di questa causa estintiva su ogni altra possibile valutazione, compresa l’assoluzione nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Tuttavia, durante lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, è sopraggiunto il decesso dell’imputato, un fatto documentato e accertato tramite un certificato di morte agli atti del processo.
Questo evento ha cambiato radicalmente la natura del giudizio, spostando l’attenzione dalla valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato alla gestione procedurale di questa nuova circostanza.
La Prevalenza del Reato Estinto per Morte
La Corte di Cassazione, preso atto del decesso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto penale: la morte del reo prima di una condanna definitiva estingue il reato. Questo principio, sancito dall’articolo 150 del Codice Penale, implica che lo Stato perda interesse a perseguire un’azione penale che non potrebbe più sfociare in una sanzione personale.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che il reato doveva considerarsi estinto, con l’effetto di paralizzare qualsiasi ulteriore attività processuale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della sentenza è di natura prettamente procedurale. I giudici hanno spiegato che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato ha un carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione. In particolare, essa preclude la possibilità di un proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
Questo articolo prevede che il giudice possa assolvere l’imputato anche in presenza di una causa di estinzione del reato, ma solo se emerge in modo evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Tuttavia, la giurisprudenza citata dalla Corte (sentenza n. 24507/2010) conferma che la morte dell’imputato è un evento che blocca il processo prima che si possa arrivare a tale valutazione. L’accertamento della causa estintiva diventa prioritario e definitivo.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la morte dell’imputato cristallizza il procedimento penale e ne impone l’immediata chiusura. La giustizia non può procedere “in memoria” per stabilire una verità processuale quando il soggetto principale del giudizio è venuto a mancare. L’estinzione del reato non è una valutazione di innocenza, ma una presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’azione penale. La decisione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata è, pertanto, l’unica conseguenza giuridicamente corretta, che pone fine al procedimento in modo definitivo.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il reato viene dichiarato estinto, come previsto dall’art. 150 del Codice Penale. Di conseguenza, la sentenza eventualmente impugnata viene annullata senza rinvio e il procedimento si conclude definitivamente.
La morte dell’imputato impedisce una possibile assoluzione nel merito?
Sì, secondo questa sentenza, la dichiarazione di estinzione del reato per morte dell’imputato prevale su ogni altra valutazione e preclude un esame del merito che potrebbe portare a un’assoluzione, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare un reato estinto per morte?
Il fondamento giuridico si trova nell’articolo 150 del Codice Penale, il quale stabilisce che la morte del reo, avvenuta prima della condanna definitiva, estingue il reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di Concetto Iozia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell’imputato, come risulta dal certificato di morte in atti sì che il reato deve ritenersi estinto (art. 150 co con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il ret. estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.