Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 36457 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 36457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 marzo 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del il Tribunale di Napoli Nord del 21 febbraio 2023, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato previsto dall’art. 2 de d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un imponibile di euro 168.306,73, oltre Iva pari ad euro 35.510,81, emesse dalla
ditta RAGIONE_SOCIALE“, ed un imponibile di euro 1.218,00 oltre Iva pari ad euro 267,96, emesse dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, indicava, nella dichiarazione dei redditi 2014, per l’anno di imposta 2013, elementi passivi fittizi.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in ordine al mancato rispetto del termine a comparire di 40 giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che sarebbe stata erroneamente ritenuta applicabile anche al termine di cui all’art. 601 citato l’ultrattività della disciplina emergenziale, in costanza de pandemia da Covid-19, rispetto all’art. 598-bis cod. proc. pen.
2.2. In secondo luogo, si eccepisce la prescrizione del reato, il quale si sarebbe consumato nel momento in cui era stata emessa l’ultima fattura. Considerando, dunque, la data del 31 ottobre 2013, il reato si sarebbe prescritto il 31 ottobre 2023.
2.3. In ultimo, si contestano la contraddittorietà e la manifesta illogicità dell motivazione, per travisamento della prova, con particolare riguardo alla consulenza di parte del dott. COGNOME e alla documentazione ad essa allegata, che dimostrerebbe l’effettività dei rapporti con la ditta emittente le fatture confermata da numerosi pagamenti e da documenti di trasporto.
In data 5 agosto 2024 la difesa ha formulato richiesta di trattazione orale del procedimento di fronte alla Corte di cassazione, la quale è stata rigettata dal Presidente, in quanto tardivamente proposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Preliminarmente deve essere confermato il decreto presidenziale di rigetto dell’istanza di trattazione orale, la quale è pervenuta il 5 agosto 2024, ovvero dopo il 3 agosto 2024 – data di scadenza del termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’odierna udienza – ed è, dunque, tardiva.
Infatti, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 11 del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024, continua ad applicarsi l’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, a mente del quale sono trattati in camera di consiglio,
senza l’intervento del Procuratore AVV_NOTAIO e dei difensori delle parti, i ricorsi per i quali si sarebbe dovuto procedere, ai sensi degli artt. 614 e 127 cod. pro pen., in udienza pubblica o camerale partecipata, salvo che una delle parti o il Procuratore AVV_NOTAIO faccia richiesta di discussione orale entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’udienza.
1.2. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite, nei procedimenti r.g. 35543/23 e 35719/23, all’udienza del 27 giugno 2024, stabilendo che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lettera g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile solo agli atti di impugnazione proposti a fare data dal 1° luglio 2024.
Dunque, la Corte territoriale ha correttamente rigettato l’eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello p mancata osservanza del termine di quaranta giorni sollevata dalla difesa – in presenza di un atto di impugnazione precedente al 1° luglio 2024 interpretando in tal senso il quadro normativo di riferimento.
1.3. La doglianza di cui al secondo motivo, riguardante la prescrizione, è del pari manifestamente infondata.
Invero, il momento consumativo del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 coincide – come già rilevato dalla Corte di appello – con la data di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti gli elementi contabili fittizi. È irrilevante, invece, la data di emissi dell’ultima fattura utilizzata, evidentemente precedente a quella della presentazione della dichiarazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282710; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269652; Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Rv. 267659).
Nel caso di specie, il momento consumativo è individuato dall’imputazione nel 22 settembre 2014, momento della presentazione della dichiarazione; ragione per la quale il termine prescrizionale – che è decennale, tenuto conto dell’aumento di un terzo previsto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 – verrà a scadere il 22 settembre 2024.
1.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
La difesa non specifica compiutamente quali siano le ragioni della rilevanza della consulenza di parte e della documentazione da questa richiamata e non contesta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 5-6), la quale correttamente sottolinea la genericità delle dichiarazioni testimoniali a discarico ed evidenzia che dagli atti emerge, diversamente da quanto
rappresentato dal consulente, l’impossibilità di imputare con certezza i pagamenti effettuati attraverso bonifici, assegni bancari e ricariche alle fatture contabilizzate dal ricorrente, in assenza di riscontrabili elementi oggettivi.
2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 29/08/2024