Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 630 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 630 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato ad Asti il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 4262/2021, emessa dalla Corte d’Appello di Torino il 17 giugno 2021
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell’udienza del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso o di rimettere alle Sezioni unite la decisione sul contrasto di orientamenti circa la necessità di disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione, in caso di inosservanza del termine minimo a comparire;
lette le conclusioni depositate nell’interesse del ricorrente, con cui si è insist nell’accoglimento del ricorso o nella rimessione alle Sezioni Unite del suddetto contrasto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 giugno 2021 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 14 novembre 2017, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due delitti di usura.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato – a mezzo difensore – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1 violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., essendo il decreto di citazione in giudizio dinanzi alla Corte d’appello stato notificato all’imputato solo in data 2 marzo 2021, ossia 14 giorni prima dell’udienza. La Corte territoriale, nel rinviare il processo al 17 giugno 2021, avrebbe violato l’art. 601, comma tre, cod. proc. pen., non avendo disposto la rinnovazione integrale del decreto di citazione a giudizio, come prescritto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità;
2.2 vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura contestato, essendosi la Corte d’appello riportata pedissequamente alle argomentazioni della sentenza di primo grado ed avendo ribadito l’attendibilità della persona offesa, senza curarsi del contrasto tra quanto dalla stessa dichiarato e la documentazione in atti, atteso che: le cambiali, emesse dalla persona offesa a favore della moglie dell’imputato, ammonterebbero totalmente a C 12.300,00 e non a C 15.000,00; le distinte di carico cartacee, acquisite presso la banca Credem, relative al conto di cui era titolare la moglie dell’imputato, dimostrerebbero che su tale conto sono transitate cambiali proprio per tale importo e non per somme superiori; i testimoni dell’accusa avrebbero confermato di aver ricevuto cambiali per un totale di C 12.300,00 e non 15.000,00. Ne deriverebbe che sarebbe stato applicato un tasso del 23% a fronte di un prestito di C 10.000,00: tasso non usuraio. Anche per il reato di cui al capo B) l’affermazione di responsabilità sarebbe stata basata sulla credibilità della persona offesa, pur avendo le cambiali prodotte date di emissione diverse e, quindi, essendo esse state emesse in momenti diversi, cosicché sarebbe stato onere dell’accusa provare la riconducibilità delle stesse a un unico prestito: prova non fornita. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche per quel che riguarda l’elemento soggettivo del reato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3 violazione dell’art. 178, comma primo lettera b), cod. proc. pen., avendo il Tribunale revocato d’ufficio l’indulto, concesso all’imputato con la sentenza della Corte d’appello di Torino del 2 ottobre 2003, benché non vi fosse stata alcuna richiesta in tal senso da parte del Pubblico ministero. Ciò sarebbe in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione numero 8180 del 2011 (depositata nel 2012);
2.4 violazione dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, essendo stata disposta la confisca dei preziosi, pur avendo l’imputato giustificato la provenienza dei gioiell e pur essendo il loro valore proporzionato ai redditi dello stesso imputato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo del ricorso, reiterato anche nelle conclusioni depositate dal ricorrente, è infondato.
All’udienza del 17 giugno 2021 la Corte territoriale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa in ordine all’inosservanza del termine minimo a comparire, ha disposto il rinvio dell’udienza, senza rinotificare il decret all’imputato, così facendo applicazione dell’orientamento prevalente (Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Rv. 281136 – 01; Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, Rv. 277633 – 01; Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, Rv. 277816; Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Rv. 268125; Sez. 2, n. 52599 del 4/12/2014, Rv. 261630; nello stesso senso, non mass. Sez. 5, n. 11217/19; Sez. 4, n. 8948/19; Sez. 2, n. 1138/19; Sez. 6, n. 56971/18; n. 33481 del 18/6/2019), secondo cui, in tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato i termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullit si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza, rivolto al difensore, vale anche come comunicazione all’interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell’art. comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen.
2.1 Non ignora il Collegio un difforme, minoritario, orientamento, secondo il quale, in fattispecie simili a quella in esame (insufficienza del termine rispetto citazioni in appello), è, invece, necessaria la rinnovazione della notifica de decreto di citazione all’imputato, unitamente all’estratto del verbale d’udienza, nella parte contenente la data del rinvio, assicurandogli per intero un nuovo termine di giorni liberi (Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Rv. 278707; Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Rv. 274738; in motivazione Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, Rv. 272141). Secondo tale orientamento, qualora l’inosservanza del termine concerna la posizione dell’imputato, la rinnovazione deve essere disposta nei suoi confronti, non potendo trovare applicazione la regola generale secondo cui, in caso di assenza, l’imputato è rappresentato dal difensore (art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen.). Si sostiene, infatti, che l’istituto dell rappresentanza processuale presuppone necessariamente la regolare costituzione delle parti, evidentemente insussistente in ipotesi di nullità dell notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. Difetterebbero, in detta evenienza,
presupposti per la dichiarazione d’assenza, analogamente a quanto accadeva nella vigenza dell’istituto della contumacia, la cui dichiarazione la giurisprudenza riteneva pacificamente preclusa, risultando il mancato rispetto dei termini minimi di comparizione e la mancata comparizione dell’imputato circostanze che, unitariamente considerate, escludono la costituzione del rapporto processuale nei confronti dello stesso e, quindi, mancherebbe il presupposto perché il difensore possa fungere da rappresentante dell’imputato.
2.2 A confutazione dell’orientamento minoritario si è osservato che, a norma dell’art. 99 cod. proc. pen., al difensore competono le facoltà e i diritti che legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo. In forza di detta disposizione, il difensore, nell’eccepire la null relativa alla mancata osservanza del termine di comparizione nell’interesse dell’imputato, esercita legittimamente un diritto di quest’ultimo, agendo in sua vece, per effetto di un rapporto di particolare immedesimazione stabilito dalla legge. Da qui, la rilevata illogicità di una tesi che neghi che il rapporto rappresentanza tra difensore e assistito possa preesistere alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti; poiché, se è in forza della nomina difensiva che il difensore è legittimato ad eccepire, in nome e per conto del proprio assistito, le violazioni dei diritti di quest’ultimo, è, del pari, in tale relazione che egli è tenuto a farsi carico dell’onere di comunicazione al proprio assistito del differimento accordato in via di rinnovazione dell’atto null Questa considerazione porta, pertanto, ad escludere che la verifica della regolare costituzione delle parti abbia valore costitutivo della rappresentanza processuale dell’imputato in capo al difensore, valendo, piuttosto, detta fase, quale mera ricognizione del rapporto defensionale, a cui l’art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen. riconnette, in presenza dei presupposti di legge e in via automatica, gli effetti tipici dell’istituto dell’assenza (Rv. 278832, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3 Alla luce di quanto sopra rileva il Collegio che sono da condividere le argomentazioni poste a sostegno dell’orientamento maggioritario, che, come detto, valorizza gli oneri comunicativi che incombono sul difensore di fiducia e che sono stati posti in luce dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 136 del 2008), allorché ha precisato che il rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputato impli «l’insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa» (nonché Corte Cost. n. 211 del 1991, circa l’onere di cooperazione del difensore).
Inoltre, come già osservato, il termine dilatorio a comparire non è un requisito di validità della citazione, rappresentando, invece, lo spazio minimo per
garantire all’imputato e al difensore la preparazione del processo, assolvendo così al diverso fine di assicurare un’adeguata difesa. Si ritiene, cioè, che, i ipotesi come quella qui in scrutinio, non è in discussione la regolarità intrinseca della citazione, dal momento che l’atto ha raggiunto l’effetto di mettere a conoscenza l’imputato della fissazione del processo, ma si verte esclusivamente in tema di nullità della relativa notificazione per omesso rispetto del termine d comparizione: nullità che ben può essere superata con il rinvio dell’udienza, come in effetti avvenuto nel caso in esame.
Il secondo motivo del ricorso non è consentito, oltre che privo di specificità.
La Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha ritenut sussistenti i due reati di usura, contestati all’imputato, sulla base delle attendib dichiarazioni delle persone offese, peraltro suffragate dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni testimoniali rese in dibattimento da NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME
A fronte delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata giova premettere che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale “insegna” della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazi delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell’insussiste di vizi logici ictu ocu/i percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Nel caso in esame, sia pure formalmente evocando travisamenti delle prove, il ricorrente ha sollecitato una differente interpretazione delle dichiarazioni del persone offese e un diverso giudizio di attendibilità, formulato dal Giudice del merito, la cui valutazione circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergen versioni e interpretazioni dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità, salv controllo sulla congruità e logicità della motivazione (cfr. in tal sens Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, Rv. 271623 – 01).
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Come osservato dalla Corte territoriale, la revoca dell’indulto è un effetto automatico ex lege, che non richiede alcuna iniziativa del Pubblico ministero.
Questa Corte (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430 – 01) ha avuto modo di affermare che «Il procedimento di esecuzione, salvo che per l’applicazione della amnistia o dell’indulto, esige per il suo inizio l’impulso parte. Ne consegue che il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, al di
fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato di ufficio, è viziato nullità».
Tale affermazione trova la sua ragione nel principio della domanda che governa anche il processo di esecuzione.
Nel caso in esame, concernente il procedimento di merito, in cui pure vige il principio della domanda, salvo le ipotesi tassativamente previste, ricorre una di queste ultime ipotesi e il provvedimento di revoca può essere adottato di ufficio.
Ciò trae argomento dalla formulazione letterale del comma 3 dell’art. 1 L. n. 241 del 2006, che afferma che il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se ch ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
L’ultimo motivo è privo di specificità a fronte della motivazione della Corte d’appello, che ha sottolineato che le dichiarazioni di NOME COGNOME (secondo cui egli si sarebbe adoperato onde consentire all’imputato l’acquisto di non meglio precisati preziosi, senza percepire alcun compenso) erano generiche ed inverosimili e, in ogni caso, della transazione di acquisto, invocata dalla difesa a giustificazione del possesso dei preziosi, non vi era traccia documentale alcuna.
Il ricorso va quindi rigettato e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, udienza del 25 ottobre 2022
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente