Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49972 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49972 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Genzano di Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 14 luglio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di ricorsi.
RITENUTO IN FA -U0
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma il 26 Aprile 2021, per quel che qui rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al concorso nei reati di usura e di esercizio abusivo dell’attività finanziaria contestati ai cap 1 e 3 e, per l’effetto dell’assoluzione dal reato estorsivo, ha ridotto la pena infli revocando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici a lui applicata;
ha confermato l’affermazione di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di riciclaggio e ha ridotto la pena a lui inflitta, revocando di conseguenza la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
Avverso detta sentenza ricorre COGNOME NOME, con atto sottoscritto dal difensore avvocato AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova con specifico riferimento alla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla person offesa del reato di usura, COGNOME, in merito alla responsabilità del COGNOME NOME. Il difensore osserva che la responsabilità concorsuale del COGNOME si fonda sulla circostanza che questi ha ricevuto in una o due occasioni somme di denaro dal COGNOME per versarle al fratello NOME, affinché questi le consegnasse al NOME, effettiv creditore, così fornendo un contributo materiale alla condotta di usura. Lamenta al riguardo una sospetta progressione accusatoria da parte della persona offesa che inizialmente non aveva riferito in ordine al coinvolgimento del ricorrente e solo in seguito lo ha rappresentato come presente e attivo nella ricezione del denaro ed anche in occasione delle trattative aventi ad oggetto la conclusione di prestiti usurari.
Rileva inoltre il ricorrente che COGNOME a riprova della inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, emerge che dopo la notizia dell’avvenuto sequestro di denaro COGNOME si presentava in Questura per dichiarare, a dispetto di quanto in precedenza affermato, che le somme da lui consegnate dopo essere state contate venivano riposte in una cassetta rossa, così smentendo quanto in precedenza dichiarato e cioè che le somme venivano messe in tasca dai consegnatari.
2.2 Violazione di legge e in particolare degli artt. 110, 644 cod.pen. per avere erroneamente utilizzato, con motivazione apodittica e manifestamente illogica, il compendio probatorio assunto a carico di COGNOME NOME per il reato di usura anche nei confronti di COGNOME NOME e violazione di legge in relazione al travisamento della prova costituita dal contenuto di alcune captazioni a sostegno della consegna di denaro da parte del COGNOME in favore di COGNOME NOME.
Il ricorrente lamenta che la Corte ha inopinatamente esteso la valutazione degli elementi probatori a carico del COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME.
Denunzia inoltre il travisamento della prova costituita dall’intercettazione di una telefonata avvenuta il 21 gennaio 2020 n. 996, utilizzata a supporto della responsabilità di COGNOME NOME, che invece non riguarda per nulla la posizione di COGNOME ed è stata in maniera illogica posta a riprova del concorso nel reato in danno di COGNOME del ricorrente.
2.3 Violazione degli articoli 192 cod. proc.pen. , 40 e 110 cod.pen., 132 decreto legislativo n. 03/08/5993 per avere esteso a COGNOME NOME le risultanze del quadro probatorio a carico di COGNOME NOME in ordine al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria contestato al capo 3 e travisamento della prova costituita dal contenuto delle dichiarazioni di alcuni testi.
Per giustificare l’affermazione di responsabilità concorsuale Di COGNOME COGNOME sono stati valorizzati la presenza sul luogo e la messa a disposizione del box dei fratelli al COGNOME, che il ricorrente non ritiene idonei a dimostrare il concorso di NOME nell’attività illecita svolta dal fratello NOME.
3.COGNOME NOME, deduce vizio di motivazione in ordine alla prova della intenzionalità della commissione del reato di riciclaggio.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha aderito alla tesi accolta dal GUP senza fornire adeguata motivazione circa le ragioni per cui non è stata ritenuta plausibile una diversa valutazione degli stessi fatti e ha trascurato di considerare che se il versamento in banca di denaro contante, stante la fungibilità del bene, è idoneo a realizzare ex se la sostituzione del denaro di provenienza illecita con conseguente integrazione del delitto di riciclaggio, altrettanto non può sostenersi per l’attività di versamento ed eventuale successiva monetizzazione di assegni, condotta posta in essere dal ricorrente, che secondo la giurisprudenza di legittimità integra la condotta di ricettazione poiché manca la condotta dissimulatoria.
Nel caso di specie NOME versava gli assegni ricevuti, sul proprio conto corrente personale e non su quello della ditta a lui intestata, e detti comportamenti a giudizio della difesa non dimostrano la piena consapevolezza della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione.
Gli assegni peraltro erano di piccolo importo e ammontavano ad una complessiva somma non rilevante e ciò aveva indotto il ricorrente a ritenere di fare una cortesia a colui che ne aveva chiesto la negoziazione.
Osserva il ricorrente che la prova indiziaria deve consentire la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza, tali da escludere la prospettiva di ogni altra ragionevole soluzione,mentre nel caso in esame la non ipotizzabilità di una diversa ricostruzione della vicenda è una mera opinione personale di chi scrive e non risulta motivata. In conclusione la prova della responsabilità del NOME è assolutamente priva di rigore logico e ciò avrebbe dovuto portare alla sua assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili perché generici, in quanto si limitano a reiterare le medesime censure già sollevate con l’atto di gravame, non confrontandosi con le esaustive argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte di Appello.
Gli stessi sono anche manifestamente infondati COGNOME poiché sia la Corte che il Tribunale hanno concordemente ricostruito la vicenda sulla base di una esaustiva valutazione del compendio probatorio e hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di usura e riciclaggio più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità .
2.RICORSO NOME COGNOME
2.1 La prima censura è manifestamente infondata e generica per molteplici ragioni.
E’ noto che in tema di delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l’illeci pattuizione integra il momento di consumazione e non costituisce un “post factum”
penalmente irrilevante. La Corte ha precisato che il delitto di usura si atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo sino a quando non cessano le dazioni degli interessi. (Sez. 2, Sentenza n. 34910 del 10/07/2008 Cc. (dep. 08/09/2008 ) Rv. 241818 – 01)
Inoltre giova ricordare che in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro. (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud. (dep. 03/05/2001 ) Rv. 218525 – 01)
Il ricorrente trascura di considerare che il deposito dei fratelli COGNOME fu sottoposto a monitoraggio audiovisivo per circa due mesi, nel corso dei quali venne osservata all’interno di questo locale la presenza quotidiana del COGNOME, che vi svolgeva indisturbato la sua attività illecita, come riferito da NOME COGNOME. Questi h ricordato che tutte le operazioni di consegna erano avvenute nei pressi di questo box dei fratelli COGNOME e che in diverse occasioni avevano coinvolto direttamente NOME COGNOME, il quale si prestava occasionalmente a ricevere il denaro destinato al COGNOME, mostrandosi consapevole della natura dell’attività svolta da quest’ultimo e disponibile ad offrire un suo contributo per agevolare l’esecuzione del reato. In modo analogo altri testi hanno dichiarato di avere restituito il denaro preso in prestito nel box dei COGNOME, consegnandoli a uno dei fratelli.
La Corte ha formulato un motivato giudizio di attendibilità della persona offesa, che non risulta inficiato dalle generiche censure formulate con il ricorso, e ha osservato che le dichiarazioni integrative rese dalla persona offesa non si pongono in contrasto con quelle rese precedentemente, in quanto la maggiore progressiva valorizzazione del ruolo di NOME COGNOME, inizialmente indicato come consegnatario di un’unica rimessa e successivamente anche di altre, non inficia la attendibilità complessiva e la coerenza del suo racconto, confermato da altre prove dichiarative.
Dal robusto compendio probatorio emerge che NOME COGNOME era a conoscenza delle condotte criminali del COGNOME, il quale prestava denaro a strozzo, e che aveva ricevuto somme di denaro destinate al COGNOME, prestandosi a svolgere un attivo contributo per agevolare l’esecuzione del reato di usura in corso.
2.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha effettuato un chiaro distinguo tra le due posizioni dei fratelli proprio in ragione della diversa condotta dagli stessi posta in essere e tuttavia ha confermato l’evidente coinvolgimento, anche se con un ruolo marginale e di supporto occasionale, di NOME COGNOME in relazione al reato di usura in danno del COGNOME in forza delle specifiche accuse del COGNOME, confortate da diversi riscontri,anche indiretti,che hanno confermato il ruolo occasionale ma comunque consapevole e attivo del ricorrente.
2.3 Anche la terza censura relativa al concorso nell’attività abusiva di esercizio del credito realizzata dal COGNOME è manifestamente infondata in quanto la Corte rende a pagina 30 adeguata motivazione evidenziando che NOME COGNOME ha svolto reiterate attività di supporto delle condotte di erogazione e di rinegoziazione finanziaria posta in essere dal COGNOME, nei confronti di numerosi clienti; attività di suppor consistita nella gestione dei prestiti e delle rimesse effettuate a titolo di restituzione. Le censure formulate dal ricorrente deducono vizi della motivazione ma invocano in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio che esula dal sindacato di questa
Corte.
3.RICORSO COGNOME
L’unica articolata censura formulata con il ricorso da NOME è generica poiché si limita a reiterare il motivo di appello cui la Corte ha reso adeguata e congrua risposta a pagina 32 e 33 della sentenza.
E’ stato precisato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione. (Fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall’imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro). (Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017 Ud. (dep. 16/06/2017 ) Rv. 270302 – 01)
L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza. (Sez. 5, Sentenza n. 25924 del 02/02/2017 Ud. (dep. 24/05/2017 ) Rv. 270199 – 01)
Facendo corretta applicazione di detti principi, la Corte di merito ha osservato che in caso di versamento di assegni di provenienza illecita, come quelli che sono stati messi all’incasso dal NOME sul proprio conto corrente, e di monetizzazione degli stessi, attraverso il prelievo del denaro corrispondente, sussiste il delitto di riciclaggio e non la mera ricettazione in quanto tale condotta ha comportato una sostituzione dei titoli con denaro contante, anche con contestuale emissione di fatture per operazioni inesistenti, il che ha ostacolato la individuazione della provenienza illecita del denaro frutto dell’incasso.
Come osservato dalla Corte nessun dubbio può, infine, COGNOME residuare in ordine alla consapevolezza dell’imputato della provenienza illecita degli assegni, che si desume dal tenore delle intercettazioni e dalla costatazione che non ha fornito alcuna lecita spiegazione al riguardo.
4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 15 novembre 2023
il consigliere estensore
NOME COGNOME
COGNOME
NOME COGNOME