Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4771 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4771 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Corigliano Calabro il 19/01/1943 avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2024 con cui la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza, emessa in data 16 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Castrovillari, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di usura aggravata.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 644-ter cod. pen., 157, 158, 159, 160 e 161 cod. proc. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di usura.
La difesa ha rimarcato che, pochi mesi dopo l’arresto del COGNOME, il figlio ricorrente avrebbe avvicinato NOME COGNOME COGNOME chiedendo la restituzione del solo capitale elargito dal padre con conseguente accettazi da parte della persona offesa e consegna della somma di euro 15.000,00. Pertanto, tra il 2018 ed il 2019, si sarebbe verificata una novaz dell’originario accordo “che da prestito con restituzione a tasso di interesse usuraio è stato novato in prestito con restituzione a tasso di interesse illecito” (vedi pag. 3 del ricorso).
Secondo il ricorrente, il termine di prescrizione del contestato reato di u decorrerebbe, pertanto, dal momento dell’originaria pattuizione usuraria quindi nel momento in cui il Russo avrebbe trattenuto, nel primo trimestre d 2011, la somma di euro 600,00 a titolo di interessi) e non dal 2019, co erroneamente affermato dai giudici di appello in considerazione del fatto che nuovo accordo tra le parti avrebbe annullato l’originaria pattuizione illecita.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazion degli artt. 178, 521, 522 e 598 cod. proc. pen. e la conseguente nullità sentenze di merito.
La Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la statuizione con cui il giudice di primo grado avrebbe condannato il ricorrente per un fatto nuov rispetto a quello contestato al capo A) dell’imputazione; la difesa h particolare, rimarcato che il Russo sarebbe stato condannato per condotte pos in essere fino al 2019 e quindi successive alla data di consumazione del re espressamente indicata nel capo di imputazione (“fino al marzo 2011”).
La restituzione del capitale non rientrerebbe, infatti, nella contestaz elevata nei confronti dell’imputato in quanto conseguenza di una nuov pattuizione che non prevedeva alcun tasso di interesse usurario e n dell’originario accordo illecito.
Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, errone applicazione dell’art. 56 cod. pen.
L’imputato avrebbe spontaneamente rinunciato ad ottenere dal Chiodo gli interessi usurari originariamente pattuiti con conseguente volontar impedimento della verificazione dell’evento dannoso (indebito depauperamento del patrimonio della persona offesa) ed applicabilità della diminuente previ dall’ultimo comma dell’art. 56 cod. pen.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell’art. 62 -bis cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avre erroneamente affermato il “non trascurabile disvalore complessivo dei fatti” e rimarcato l’assenza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione dell pena, senza considerare che il reato risalirebbe al lontano 2011, che il concordato con il Chiodo sarebbe superiore del solo 6.03% annuo rispetto a tasso legale e che il ricorrente si sarebbe determinato spontaneamente rinunciare al pagamento degli interessi pattuiti con conseguente restituzione solo capitale.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta carenza contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravant cui all’art. 644, comma quinto, cod. pen.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la persona offes ha accettato condizioni particolarmente onerose a causa della situazione estrema criticità economica in cui versava, senza tenere conto che il Chiodo no si sarebbe trovato in una condizione di effettiva mancanza di mezzi economici idonei a far fronte ad esigenze primarie.
Secondo la ricostruzione difensiva, il COGNOME avrebbe chiesto il prestito per fronte ad una mera difficoltà economica “costituita dalle spese da sostenere per la coltivazione dei terreni e degli alberi da frutta, al fine di ottenere i fu guadagni” (vedi pagg. 9 e 10 del ricorso).
I giudici di merito non avrebbero, inoltre, tenuto conto del fatto che il Ch avrebbe dichiarato di avere in corso rapporti di fideiussione ed aperture crediti e fidi nonché di essere in attesa di ricevere finanziamenti pubb dichiarazioni che dimostrerebbero che la persona offesa era nella condizione ottenere prestiti di denaro ricorrendo al credito bancario.
La Corte territoriale avrebbe, infine, erroneamente affermato che lo stato bisogno sarebbe comprovato dall’accettazione da parte della persona offesa d “un prestito a condizioni oggettivamente inique”, affermazione del tut contraddittoria con quanto affermato dagli stessi giudici di appello in relaz alla quantificazione del superamento del tasso di interesse legale del 6.03% annuo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e manifestamente infondato.
1.1. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato l
pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorre ordine al reato di cui all’art. 644 cod. pen. così come contestato al Russo.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che le attendibili dichia della persona offesa hanno permesso di accertare che il reato si è perfezio nel 2011 al momento dell’accordo usurario e del conseguente pagamento delle prime due tranches del debito da parte del Chiodo, rimarcando l’assenza di pro in ordine alla presunta “novazione” dell’originario accordo usurario che secon la difesa sarebbe avvenuta nel 2019 (vedi pagg. 8 e 10 della sente impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo d completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede.
Peraltro, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo tasso di interesse praticato nell’ambito di un prestito, nel corso del soggetto passivo ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato base dell’art. 1194 cod. civ., secondo cui tali acconti vanno imputati anz agli interessi già scaduti e non al solo capitale (vedi in proposito Sez. 2, n del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268376 – 01 , da ultimo Sez. 2, n. 22058 18/04/2023, COGNOME, non massimata), con conseguente manifesta infondatezza di quanto affermato dal ricorrente in ordine al fatto che la somma restituit COGNOME sarebbe pari al capitale elargito dal ricorrente e che, quindi, non sa stata versata alcuna somma a titolo di interesse.
1.2. I giudici di appello, inoltre, hanno correttamente richiamato l’art. cod. pen. nella parte in cui dispone che la prescrizione per il reato d “decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale” ed affermato, di conseguenza, che, nel caso di specie, il termine di prescri deve essere fatto decorrere dall’aprile del 2019, data in cui il Chio consegnato l’ultimo assegno “mediante il quale è stato restituito il capitale” (vedi pag. 10 della sentenza impugnata).
Deve essere ricordato, in proposito che il delitto di usura si configura reato a consumazione prolungata, sicché i pagamenti compiuti in esecuzion dell’originario patto usurario, non costituiscono un post factum non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (vedi Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020 Ud. (dep. 15/12/2020 ) R 280313 – 01;
1.3. Peraltro, la Corte distrettuale ha correttamente affermato che, a facendo decorrere il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 18 e mesi dalla data dell’accordo usurario -come richiesto dalla difesa-, il contestat
di usura aggravata si prescriverebbe solo nel dicembre 2029 (vedi pag. 10 del sentenza oggetto di ricorso).
2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità.
La questione della diversità del fatto e del difetto di corrispondenza tra ac e sentenza è stata sollevata per la prima volta in questa sede (nell’at appello e nei motivi aggiunti di appello non vi è traccia di questa speci violazione tra i motivi di gravame), sicché trova applicazione il principio volte affermato (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269886 – 0 da ultimo Sez. 6, n. 36578 del 18/09/2024, COGNOME, non massimata e Sez. 1, n 36518 dell’11/04/2024, COGNOME, non massinnata), secondo cui la violazione de principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a reg intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fi alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che dett violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con percorso argonnentativo analogo a quello seguito d primo giudice, ha correttamente escluso la configurabilità dell’istituto recesso attivo in considerazione del fatto che il delitto di usura si è cons al momento dell’accordo tra il Russo ed il Chiodo e del versamento delle prim due mensilità a titolo di interessi con conseguente irrilevanza della “eventuale e non provata rinuncia” del ricorrente al pagamento delle ulteriori somme pattuite (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza oggetto ricorso).
I giudici di merito hanno, pertanto, fatto buon uso del principio di di secondo cui il delitto di cui all’art. 644 cod. pen. si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promess degli interessi, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli st mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l’integrale adempimento dell’obbligazione illecita contratta, perché restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito i esecuzione del negozio usurario, compongono anche esse il fatto lesivo penalmente rilevante (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 27948 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 13550 del 06/02/2024, COGNOME, non massimata).
È stata, quindi, correttamente esclusa la configurabilità dell’invocato rec attivo in considerazione del fatto che l’evento normativo (accettazio dell’accordo usurario) si era già verificato al momento dell’ipotizzata rinu agli ulteriori pagamenti con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
Il quarto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del dinieg gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibi precedenti penali anche specifici e la mancanza di elementi favorevoli al mitigazione della pena (vedi pag. 10 della sentenza impugnata).
Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessi delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorev o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decis comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
5. Il quinto motivo di impugnazione è aspecifico.
Entrambe le motivazioni ricostruiscono, in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, gli elementi da cui dedurre la sussistenza della circost aggravante di cui all’art. 644 comma 5, n. 3 cod. pen.; i giudici di me hanno, infatti, evidenziato che il COGNOME -imprenditore agricolo- versava in st di bisogno in quanto lo stesso, non essendo riuscito ad accedere al cred bancario, dovette accettare condizioni di prestito inique ed onerose, condizi che lo ponevano in uno stato di necessità che ne comprometteva la libert negoziale in modo significativo e che era stato comunicato al ricorrente momento della richiesta di denaro (cfr. pagina 11 della sentenza di primo grad e pagg. 9 e 10 della sentenza oggetto di ricorso).
I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell’univoco e consolid orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di bisog va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assolut qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie, assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso né l’utilizzazione del prest usurario, non essendo richiesto dall’art. 644 cod. pen. che lo stato di bis presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (cfr. in proposit Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259962- 01; Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279548 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
e estensore Il
Così deciso il 21 novembre 2024
La Presidente