Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 884 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 884 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2021, rideterminava la pena alla quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di usura (capo a) e NOME COGNOME per i reati di usura di cui ai capi e) e m).
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1.1 la violazione dell’art. 178 lett. c) cod.proc.pen., con specifico riferimento alla rinnovazione della citazione dell’imputato a seguito della sospensione del processo causa COVID 19, effettuata con comunicazione indirizzata al solo difensore e non all’imputato;
1.1.2. l’inutilizzabilità delle intercettazioni e captazione ambientali;
1.1.3 l’irrilevanza ed inconsistenza probatoria degli ulteriori accertamenti disposti dal Tribunale ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen e la mancanza di motivazione sul punto nell’impugnata sentenza;
1.1.4 l’errata applicazione dell’art. 644 cod.pen. con specifico riferimento ai relativi elementi oggettivi, ovvero la precisa e puntuale determinazione del tasso di interesse applicato, ovvero del superamento del relativo tasso-soglia, con conseguente vizio di motivazione consistito in una motivazione apparente;
1.1.5 l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, sollevando le medesime censure del difensore di COGNOME (che però ha argomentato solo sul primo e l’ultimo dei motivi) ed eccependo inoltre il diretto di motivazione in quanto era stata irrogata una pena pecuniaria superiore al minimo edil:tale, malgrado la pena detentiva fosse stata irrogata nel minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
1.1 Relativamente alla eccezione, proposta da entrambi i difensori, di violazione dell’art. 83, commi 13 e 14 del decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27, appare opportuno riportare la norma citata: “le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche’ dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema de difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio”
Si deve quindi osservare come dal tenore letterale della norma, la legislazione cd. “emergenza Covid” ha previsto una ipotesi tassativa di modalità della notifica degli avvisi agli imputati, che sono effettuate mediante invio a mezzo EMAIL al difensore, senza che sia prevista una ulteriore notifica all’imputato, per cui l’eccezione sul punto è manifestamente infondata.
Come efficacemente precisato da Sez.5, n. 20713/22 del 25.01.2022, non massimata: “E’ legittima anche la notifica del disposto rinvio di ufficio, effettuata anche essa espressamente, come ammesso in ricorso, ai sensi delle correlata disciplina emergenziale conseguente alla intervenuta pandemia, mediante pec inviata al difensore. L’art. 83, comma 14, del decreto-legge n. 18 del 2020, invero, è norma eccezionale, dettata proprio per derogare al regime ordinario delle notificazioni, al fine di affrontare la situazione di emergenza derivante dall’esplodere della pandemia e, quindi, non può essere interpretata alla luce della normativa precedente (in tal senso, in motivazione, Sez. 1 – n. 43703 del 21/10/2021 Rv. 282223 – 01). Riguardo al caso in esame, il dettato del citato comma 14, nella parte in cui dispone che le comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati al comma 13 ‘agli imputati e alle altre part’; siano eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certific:ata di sistema del difensore di fiducia, non impone, nel quadro di una scelta emergenziale, una duplice comunicazione, e assicura, attraverso l’esplicito quanto chiaro dettato normativo sopra indicato, la riferibilità della medesima comunicazione al difensore titolare della pec ed al suo assistito.
Cosicchè, anche il rinvio al DL 18/2020, inequivocabile, nel caso di specie, nel suo riferimento al comma 14 citato, alla luce del contenuto di quanto comunicato, riferito al rinvio di udienza, è assolutamente sufficiente…”
1.2 Vengono quindi esaminati i rimanenti motivi di ricorso, prendendo in esame quelli contenuti nel ricorso di NOME COGNOME, posto che i motivi sono i medesimi, ma nel ricorso di NOME COGNOME si è argomentato solo sulla nullità della notifica e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
1.3 II motivo sulla inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondato in quanto assolutamente generico, non essendo stato precisato di quali intercettazioni si eccepisca l’inutilizzabilità.
1.4 Il motivo sulla errata applicazione dell’art. 507 cod.proc.pen. è manifestamente infondato in quanto deve essere ribadito c:he il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod.proc.pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quigsato tale potere è funzionale a garantire il controllo giudizial sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio, su ciii deve fondarsi la decisione (vedi Sez.2, n.35868 del 4/7/2019, Lanza, Rv. 276430)
1.5 Quanto al superamento del tasso soglia, già la sentenza di primo grado lo aveva determinato sulla base di semplici operazioni matematiche; il motivo di ricorso (argomentato nel ricorso COGNOME) contrappone inammissibili valutazioni di merito.
1.6 Quanto all’eccezione di contraddittorietà della motivazione per essere stata inflitta una pena pecuniaria superiore al minimo edittale, malgrado la pena detentiva fosse stata irrogata nel minimo, si deve ribadire che non sussiste l’obbligo del giudice di merito, nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, di seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria (vedi Sez. 4, n. 20228 del 15/03/2012, Lucky, Rv. 252682).
1.7 Del tutto privo di specificità è il motivo di ricorso relativo al dichiarazioni del teste COGNOME sull’assegno contenuto nel capo M).
1.8 Quanto infine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il motivo è inammissibile in quanto non proposto in appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, cornma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/11/2022