Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41127 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41127 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME COGNOME, nato a Campobello di Mazara il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12.4.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile Comune di Campobello di Mazara e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile RAGIONE_SOCIALE e dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si riporta alle conclusioni scritte, che deposita;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME COGNOME, che si riporta alle conclusioni scritte, che deposita;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17.12.2019 il Tribunale di Marsala aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti in imputazione e, esclusa la aggravante di cui al n. 2) del quinto comma dell’art. 644 cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i fatti, lo aveva condannato alla pena finale di anni 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; aveva applicato al COGNOME le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale, ordinato la confisca di denaro, beni ed altre utilità nei limiti della somma di euro 17.149 e, da ultimo, condannato l’imputato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili e per ciascuna di esse direttamente liquidate in dispositivo;
la Corte di appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla difesa, ha ridotto la pena inflitta al NOME ad anni 6 di reclusione ed euro 17.500 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore RAGIONE_SOCIALE costituite parti civili;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore deducendo:
3.1 violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.: rileva la illogicità e contraddittorietà del motivazione con cui la Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di riapertura del dibattimento con la acquisizione dei verbali RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni rese da NOME COGNOME in data 5.11.2012 e 25.12.2014 che sono state giudicate non assolutamente necessarie ancorché, invero, inserite nella relazione di consulenza tecnica a firma del dr. COGNOME;
3.2 violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 523 cod. proc. pen.: segnala che, all’udienza del 12.12.2019, il difensore della parte civile NOME COGNOME, soltanto durante la discussione della difesa, e perciò a suo avviso ormai tardivamente, aveva chiesto al Tribunale di presentare le conclusioni scritte e di essere autorizzato a depositarle; segnala che la Corte di appello, cui era stata devoluta la censura, ha sostenuto che si sarebbe trattato di questione di nullità in realtà insussistente dal momento che, in ogni caso, la difesa aveva avuto la possibilità di concludere la discussione; osserva che, al contrario, la difesa non aveva mai sollevato una
questione di nullità ma di revoca implicita della costituzione di parte civile ai sensi dell’art. 82 comma secondo cod. proc. pen., con conseguente illegittimità della condanna risarcitoria;
3.3 violazione dell’art. 111 Cost. in relazione agli artt. 507, 514, 526, 191 e 508 cod. proc. pen. 81, comma secondo, 644, commi primo e quinti, nn. 3 e 4 cod. pen.: rileva che, con l’atto di appello, la difesa aveva posto due questioni di natura processuale: la prima concernente la illegittimità della ordinanza del 15.10.2019 con cui il Tribunale, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., aveva disposto l’audizione del consulente del PM AVV_NOTAIO, non indicato nella lista ex art. 568 cod. proc. pen., e, la seconda, la acquisizione dell’elaborato di consulenza da costui redatto sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari e di cui non è consentita l’utilizzazione in dibattimento; richiama, quindi, la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto i rilievi difensivi ed osserva che proprio dalla verifica dell’iter processuale risultava la violazione RAGIONE_SOCIALE regole che disciplinano il dibattimento poiché l’invocato potere-dovere del giudice di accertare la verità non può andare th discapito del rispetto RAGIONE_SOCIALE regole dettate dal codice di rito; richiama, ancora, le censure difensive articolate in ordine agli elementi su cui il consulente aveva ancorato le sue conclusioni con riguardo al capitale dato in prestito, alla somma che il mutuatario si era impegnato a restituire o aveva effettivamente restituito ed i tempi intercorsi tra il prestito e la restituzione o la promessa di restituzione evidenziando come per molte RAGIONE_SOCIALE operazioni indicate nella imputazione (capo a, sub 1 e 2, capo b, sub 1, capo c, sub 1) questi elementi difettano, tanto da indicare dei tassi di interesse molto superiori e comunque distanti da quelli relativi alle altre operazioni;
4. la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, DL 137 del 2020, per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello dato conto – con motivazione conforme a diritto e immune da manifeste aporie motivazionali – RAGIONE_SOCIALE ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale; osserva che il secondo motivo ripropone la questione della revoca implicita della costituzione della parte civile COGNOME, questione manifestamente infondata posto che le conclusioni sono state formulate nel processo, a nulla rilevando che vi fosse stata una parziale alterazione dell’ordine di discussione dei difensori RAGIONE_SOCIALE parti private; segnala che il terzo motivo, oltre che reiterativo RAGIONE_SOCIALE doglianze articolate in appello, è manifestamente infondato, sia quanto alla audizione del CT del PM sia, anche, con riguardo alla circostanza per cui il CT, al fine di accertare l’entità dei tassi di interesse praticati dall’imputato, avesse fatt
ricorso alle dichiarazioni rese dalle persone offese nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini, in quanto l’acquisizione nel materiale probatorio e la conseguente valutazione giudiziale del contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese non ha nulla a che fare con la consentita consultabilità, da parte del CT del PM, di tali dichiarazioni e dei relativi dati contenutistici e, conseguentemente, con la naturale possibilità che tali dati vangano esposti in dibattimento dal CT in sede di sua escussione;
la difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE – ammessa al patrocinio a spese dello Stato – ha trasmesso le proprie conclusioni scritte chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese;
la difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE – ammessa al patrocinio a spese dello Stato – ha trasmesso le proprie conclusioni argomentando in merito ai motivi di ricorso proposto dalla difesa del COGNOME di cui rileva la manifesta infondatezza sia per quanto riguarda il primo motivo che, anche, quanto al secondo motivo concernente la ritenuta implicita revoca della costituzione di parte civile di NOME COGNOME; e, infine, per il terzo motivo, di cui sostiene il carattere reiterat rispetto alle doglianze già avanzate con l’atto di appello e correttamente vagliate dalla Corte territoriale;
la difesa della costituita parte civile Comune di Cannpobello di Mazara ha, a sua volta, trasmesso le proprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
Il primo motivo e la seconda parte del terzo motivo sono logicamente collegati e vanno esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo, infatti, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ingiustificatamente respinto la richiesta difensiva di riapertura del dibattimento con la acquisizione dei verbali RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME in data 5.11.2012 e 25.12.2014, nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, utilizzate dal consulente tecnico del PM, AVV_NOTAIO, per l’espletamento dell’incarico ricevuto che era quello di accertare le condizioni cui i prestiti erano stati (peraltro pacificamente) erogati dall’indagato.
Nel contempo, nella seconda parte del complesso terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di illegittima acquisizione dell’elaborato di consulenza tecnica redatto dal consulente nominato dal PM e che si era avvalso, per l’espletamento dell’incarico ricevuto, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese agli inquirenti dalle persone offese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari e non utilizzabili in dibattimento; lamenta, quindi, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali (ovvero degli artt. 500 e ssgg. cod. proc. pen.) che disciplinano, per l’appunto, i casi, le condizioni ed i limiti in cui le dichiarazioni rese al di fuori del dibattimen possano trovarvi ingresso e, soprattutto, possano essere utilizzate ai fini della decisione.
In definitiva, dunque, la difesa lamenta che la consulenza tecnica sarebbe stata redatta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese ovvero di atti non suscettibili di essere utilizzati in dibattimento.
Tanto precisato, ed in punto di diritto, è opportuno richiamare la costante ed univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di attività cognitive del perito, la previsione di cui all’art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. – per la quale il perito può, ai fini dell’accertamento peritale, richiedere notizie all’imputato alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto – deve essere intesa nel senso che non solo il perito si possa rivolgere direttamente a dette persone per assumere notizie, ma anche che il perito possa prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, valutando gli stessi elementi da altri acquisiti, mentre a nulla rileva l’eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento (cfr., in tal sen e tra le altre, Sez. 3 – , n. 24145 del 14/03/2019, M., Rv. 275980 – 01; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 258447 COGNOME 01; Sez. 4, n. 5060 del 04/11/2009, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 246638 COGNOME 01; Sez. 2, n. 752 del 21/11/2003, NOME, Rv. 227861 – 01).
Non v’è dubbio, poi, che le notizie apprese dal perito o dal consulente tecnico (cfr., in particolare, sul consulente tecnico, Sez. 3, n. 16854 del 04/03/2010, B., Rv. 246984 – 01) dall’imputato, dalla persona offesa o da altri, esauriscono la loro valenza all’interno dell’incarico e sono utilizzabili soltanto ed esclusivamente a tali fini (art. 228, comma 3, cod. proc. pen.).
E, tuttavia, il motivo di ricorso trascura e non tiene conto di quanto puntualmente sottolineato dalla Corte di appello che ha in primo luogo segnalato che “… il consulente tecnico è stato esaminato in dibattimento, la sede naturale di formazione della prova dichiarativa” e che “… in tale sede, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, avrebbero potuto e dovuto essere formulate tutte le domande relative al
modus operandi ed all’esito dell’accertamento tecnico con la possibilità di contestare le divergenze esistenti tra gli esiti della consulenza e le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese, parimenti esaminate in dibattimento, al fine evidentemente di saggiare l’affidabilità dell’accertamento di natura tecnica svolto dal consulente nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari” (cfr, pag. 5); ma, soprattutto, la Corte di appello ha chiarito che le persone offese, le cui dichiarazioni predibattimentali erano state utilizzate dal consulente per l’espletamento del suo incarico, sono state poi sentite in dibattimento e nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, dove hanno reso dichiarazioni precise e puntuali “… in ordine alla somma ricevuta in prestito, al tempo convenuto per la restituzione ed all’ammontare della somma che avrebbe dovuto essere corrisposta a titolo di interessi” (cfr., pag. 6 della sentenza di appello) consentendo di confermare il giudizio di responsabilità dell’imputato con riguardo ai vari episodi descritti nel capo di imputazione formulato proprio sulla scorta degli esiti degli accertamenti e RAGIONE_SOCIALE valutazioni operati dal consulente del PM.
In definitiva, il motivo di ricorso risulta anche generico omettendo il confronto con il contenuto della sentenza impugnata proprio in relazione alla circostanza, evidentemente decisiva, della sostanziale conferma, in dibattimento, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari ed utilizzate ai fini dell redazione dell’elaborato.
In tal modo, infatti, la responsabilità dell’imputato è stata correttamente fondata sulle emergenze dibattimentali e non già sulle dichiarazioni acquisite dagli investigatori nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari che, pure, avevano fornito al consulente tecnico del PM elementi per formulare la diagnosi di usurarietà dei prestiti successivamente però validata e confortata all’esito della istruttoria dibattimentale.
2. Il secondo motivo del ricorso che, a dire il vero, dovrebbe ritenersi non consentito in quanto non oggetto di uno specifico motivo di appello (dove la questione è soltanto accennata nel “titolo” ma non argomentata) è, comunque, manifestamente infondato: correttamente, infatti, la Corte di appello, al di là del riferimento più o meno pertinente ad un profilo di nullità, che non rileva nel caso in esame, ha comunque correttamente concluso nel senso che formulazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni della parte civile dopo l’inizio della discussione RAGIONE_SOCIALE difese (e, perciò, in violazione dell’ordine stabilito dall’art. 523 cod. proc. pen.), non determina alcuna decadenza purché, come è pacifico sia accaduto nel caso di specie, entro il termine della discussione (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 21210 del 19/04/2012, Cozza Rv. 252967 – 01, in cui la Corte ha spiegato che non integra la revoca di costituzione di parte civile l’omessa presentazione per iscritto della richiesta di
condanna nei confronti del responsabile civile nei termini di cui all’art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. – poi autorizzata dal giudice in sede di udienza fissata per le repliche – trattandosi di mera irregolarità, considerato che la previsione di cui all’art. 523 cod. proc. pen. – con esclusione del disposto del comma quinto, concernente altra ipotesi – ha un carattere meramente ordinatorio e non sono previste sanzioni processuali).
Il terzo motivo è, per il resto, a sua volta manifestamente infondato, essendo appena il caso di ribadire che il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr., per tutte, Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 – 01 che, come è noto, aveva affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 Cost. ed aveva ritenuto che condizioni necessarie per l’esercizio di tale potere sono l’assoluta necessità dell’iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti, la cui facoltà di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell’art. 495 comma secondo COGNOME cod. COGNOME proc. COGNOME pen.; COGNOME cfr., COGNOME in COGNOME precedenza, COGNOME già, Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, COGNOME, Rv. 191606 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, in difetto di condizioni per l’esonero.
Il COGNOME va inoltre condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Campobello di Mazara, che liquida come in dispositivo nonché di quelle sostenute dalle parti civili NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed in favore RAGIONE_SOCIALE quali saranno liquidate dalla Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Campobello di Mazara che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli art 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 27.9.2023