Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48628 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48628 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRICASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/11/2020, aveva dichiarato NOME colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di giustizia.
Rilevato che:
-il primo motivo che censura l’omessa rilevazione della tardività della querela è precluso dalla mancata devoluzione in appello. La questione non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità comportando accertamenti di fatto propri della fase di merito;
il secondo motivo che lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione è generico, avendo la Corte di merito richiamato in senso ostativo i numerosi precedenti specifici che militano a carico dell’imputato, contraddicendo il difensore che ne assume l’incensuratezza senza, tuttavia, le dovute allegazioni atte a smentire l’assunto dei giudici di merito;
-il terzo motivo in punto di diniego delle attenuanti generiche si limita ad enunciazioni di principio senza evidenziare gli elementi positivi che i giudici di merito avrebbero pretermesso nella valutazione in ordine alla commisurazione della pena a fronte dell’adeguata motivazione rassegnata dalla Corte territoriale ( pagg 2/3);
-il quarto motivo che denunzia la violazione dell’art. 539 cod.proc.pen. è manifestamente infondato giacché nella specie il primo giudice non si è limitato ad accordare una provvisionale, ma ha liquidato integralmente il danno ( sul punto pag. 4 sent. GIP), sulla base delle conclusioni rassegnate dalla p.c. e degli elementi acquisiti al processo;
-il conclusivo motivo che lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità è precluso in quanto non erano stati devoluti motivi al riguardo in sede d’appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delW proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
(,C 1 ,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023