Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9646 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9646 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., e che più specificamente denuncia l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
ritenuto che lo stesso motivo deve ritenersi altresì manifestamente infondato perché prospetta un vizio che non emerge dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, declina correttamente e logicamente i passaggi argomentativi diretti all’accertamento della responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, esplicitando le ragioni del convincimento giudiziale con motivazione esente da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, con riferimento alla titolarità della carta Postepay su cui era confluito l’accredito, come elemento dirimente nell’imputazione della truffa al ricorrente, unito alla mancanza di denuncia per furto o smarrimento della stessa e ad altri elementi di natura indiziaria, quali la falsa qualifica di direttore di banca vantata dal ricorrente per trarre in inganno la persona offesa);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego di concessione di tali circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);
che tale motivo è pertanto anche manifestamente infondato, giacché non si rilevano vizi di manifesta illogicità nella sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevata la congruità della pena inflitta al ricorrente, implicitamente si esclude qualsivoglia attenuazione in suo favore, rientrando a pieno titolo tale valutazione nella discrezionalità del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove ad impedire l’applicazione delle attenuanti generiche vengono richiamati la gravità della condotta, la non esiguità del lucro conseguito e l’assenza di qualsivoglia tentativo di ristorare il danno arrecato alla persona offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.