Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5713 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5713 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d’appello di Salerno dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che Ł manifestamente infondato il primo motivo d’impugnazione, con il quale si eccepisce che la sola intestazione del conto corrente su cui veniva versato l’ingiusto profitto non Ł da solo sufficiente a far affermare la responsabilità. A tale proposito va osservato che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienza ritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito -e dunque riceve l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte- sia anche il soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l’intervento di soggetti terzi. La riconducibilità del profitto all’autore dell’azione tipica segue infatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggio patrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, ma ne rappresenta lo sbocco fisiologico. ¨ quindi pienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro. Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario, suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo in presenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dalla catena causale -quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero la dimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo al giudice una piø approfondita verifica. Tale interruzione della catena causale non Ł stata dedotta dal ricorrente, dal che discende la manifesta infondatezza del motivo;
rielevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, non configurandosi alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando la riqualificazione giuridica del fatto sia il risultato dell’accoglimento del motivo d’impugnazione in tal senso rivolta dallo stesso
Ord. n. sez. 465/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. 28159NUMERO_DOCUMENTO
appellante
, che non può dolersi dell’esito positivo che ha sortito la censura, nØ può ritenere violato il contraddittorio sulla questione.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME