Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6414  Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
rilevato che con un unico motivo d’impugnazione i ricorrenti sostengono che la condotta contestata non configura gli artifici e/o i raggiri richiesti per i perfezionamento del reato di truffa;
considerato che il motivo si risolve in una valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa e antagonista a quella prospettata dai giudici di merito oltre che reiterativa dell’identica questione sollevata con il gravame e correttamente risolta dalla Corte di appello alla pagina 11 della sentenza impugnata, dove è stata rimarcata la valenza ingannatoria insita nel rappresentare una disponibilità economica non corrispondente alla realtà e nel presentarsi quali appartenenti a una nota famiglia criminale, al fine di consguire l’ingiusto profitto individuato non solo nel mancato pagamento dei conti, ma anche nel fatto di allontanarsi indisturbati dai locali e nel non consegnare i documenti che sarebbero serviti alla loro identificazione;
ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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