Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49643 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a GALLIPOLI il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME NOME2a SCORRANO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE
L
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la corte d’appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha assolto l’imputato dalla accusa di truffa in relazione all’acquisto di una autovettura, a di leasing finanziario ed ai danni della società di leasing.
La difesa della parte civile ha formulato ricorso in cassazione in base a tre motivi riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
Il primo motivo è incentrato sulla violazione dell’art.606 comma 1 lett. b) cod. proc. pe relazione agli artt.538, 576 e 74 cod. proc. pen. e 185 c.p. nonché 606 lett. e) cod. proc. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenz impugnata erroneamente afferma che oggetto del giudizio sia esclusivamente un illecito civile ex art. 2043 cod. civ., ritenendo invece esclusa dalla cognizione l’accertamento del fa
astrattamente previsto dalla legge penale come reato.
;
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art.606 lett. b e lett. e) cod proc. relazione agli artt. 1704, 4395, 1394, 1710, 1375 cod. civ.. La Corte d’appello, si sostien ricorso, ha fatto cattivo governo dei principi di diritto civile poiché ha ritenuto che l’ in essere rientrasse tra quelli consentiti anche disgiuntamente al singolo amministrat mentre gli atti a titolo gratuito debbono essere esclusi dal novero delle attività consen una società fondata sul fine di lucro.
Con il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, basat considerazioni indimostrate ed apodittiche, come ad esempio l’affermazione che il diritto riscatto non sarebbe stato esercitato. La sussistenza di un contrasto tra i soci non signific un accordo sull’esercizio del diritto di riscatto non potesse essere trovato.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore ha chiesto che il ricorso veniss dichiarato inammissibile. Con memoria inviata con lo stesso mezzo, la difesa della parte civi rappresentata dall’AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti. In verità, esso si riduce alla riproposizione in questa sede delle questio formulate, ed adeguatamente affrontate e risolte in senso sfavorevole al ricorrente, nelle del giudizio di merito, ove è stato correttamente affermato che la vicenda concerne aspet civilistici, senza rilievo in sede penale.
Il primo motivo è meramente teorico e come tale non consentito. Esso vede sull’interpretazione di una pronuncia della Corte Costituzionale. Si contesta da parte ricorrenti la ‘lettura’ fornita dalla Corte d’appello sullo standard probatorio da applicare concreto (beyond any reasonable doubt piuttosto che balance of probability) senza ricavarne alcun argomento concreto ai fini della soluzione del caso. La richiesta di annullamento de sentenza (che pure conclude il motivo) risulta priva di premessa e quindi priva di intere concreto. In quanto tale, essa non è consentita.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati unitariamente, per semplicità e log espositiva.
Si lamenta l’errata applicazione al caso concreto di una serie di articoli del codice ci tema di contratto in generale e del contratto di mandato in particolare (art. 1375, 1394, 1 1704 e 1710). Secondo la tesi difensiva, il conflitto di interessi provocato dalla cession stesso del diritto di riscatto della autovettura a titolo gratuito è un abuso del manda esula dal potere dell’amministratore e che costituisce l’artificio alla base della truffa, i non rappresentato alla controparte contrattuale (la compagnia di leasing).
In realtà, come osservato tanto nella sentenza di primo che di secondo grado, non vi alcuna falsa rappresentazione per omissione: il potere gestorio implicito nel mandato non abusato né in relazione alla cessione del diritto di riscatto a se stesso, né all’esercizio de stesso. La ricostruzione alternativa (in verità sostenuta in appello ma non ribadita nel rico cassazione) che fa aggio sul valore residuo del mezzo (C 14.500,00) per affermare la necessità
del consenso di entrambi gli amministratori perché superiore alla soglia prevista dallo sta per la rappresentanza disgiunta è smentita dalla considerazione che l’importo sopra indicat non corrispondeva in realtà al valore di mercato della vettura, dovendosi da esso sottrarre oneri ancora gravanti sul veicolo (il diritto di riscatto e gli oneri collegati al pa proprietà per oltre C 6.000,00). La cessione a se stesso costituiva quindi una operazione d valore di poco superiore agli C 8.000,00, come tale consentita all’amministratore.
A prescindere da ogni altra considerazione, il reato di truffa ha bisogno di un inganno e d truffato per poter essere realizzato e nel presente caso mancano tanto l’uno che l’altro. Non inganno, posto che la situazione rappresentata alla società finanziaria corrispondeva a quella una cessione consentita (in relazione al valore effettivo del bene: C 14.500,00 – C 6.000,00 C 8.500,00) e di un acquirente legittimato. Né vi fu una vittima della truffa, es indifferente per la cedente l’identità del soggetto riscattante, una volta che il pre riscatto fosse stato onorato.
Quanto poi alla gratuità della cessione del diritto di riscatto ed alla conclusione del co con se stesso, i temi afferiscono ai rapporti interni alla società ed alla annullabilità (non dell’atto di cessione, ma non ai rapporti esterni ed all’ipotetico artificio ideato tenendo n alla società di leasing gli aspetti appena menzionati. In definitiva, vale sul punto osservato dalla sentenza di secondo grado (in quella di primo grado non è rinvenibi l’affermazione della gratuità del negozio): da parte della società non vi è stata alcuna a giudiziale diretta alla contestazione della validità del contratto di talché se qualche validità dell’atto vi fosse originariamente stato, l’inerzia lo ha saNOME. D’altronde implicitamente desumibile dalla sentenza di appello, è difficile perfino comprendere, al d della mera logica del dispetto e della (tardiva) ripicca, quale fosse l’interesse all’annull del contratto, posto che l’opposizione della società all’esercizio del diritto di riscatto comunque comportato la perdita del valore residuo del mezzo, con eventuali riflessi d responsabilità per negligente gestione del patrimonio aziendale in capo agli amministratori c ora non possono lamentare danni adducendo la propria negligenza (nemo auditur suam turpitudinem allegans).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così d ciso in Roma, 13 settembre 2023