Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49951 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49951 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata il DATA_NASCITA a Maglie (LE) avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 30/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO difensore di NOME con le quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
vt
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30/11/2022 la Corte d’appello di Lecce riformava, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Brindisi rideterminando la pena irrogata a NOME per più delitti di truffa, in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 330,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata deducendo i seguenti motivi di ricorso:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 512 c.p.p.
In particolare si eccepisce l’ inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offes contenute nella querela;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 213 e 214 e 191 c.p.p.;
2.3. vizio di motivazione in relazione alla eccezione di inutilizzabilità dell trascrizione delle conversazioni registrate in privato dalle persone offese;
2.4. violazione di legge in relazione agli artt. 491 e 493 c.p.p., per avere la Corte d’appello (e il Tribunale) ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dalla persona offesa successivamente all’udienza dedicata alle richieste istruttorie;
2.5. vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri costitutivi del delitto di truffa posto che le persone of assunsero volontariamente il rischio di ottenere guadagni extra che altrimenti non avrebbero conseguito.
La motivazione, sul punto, sarebbe carente essendosi la Corte d’appello limitata a riprodurre principi di diritto senza considerare il caso concreto;
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 c.p.p., : Corte d’appello ha irrogato la pena di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 330,00 di multa per il reato più grave di cui al capo a) partendo da una pena base di mesi 8 di reclusione ed euro 90,00 di multa che, aumentata di 2/3 per la recidiva, non consentiva di addivenire alla pena in mesi 15 di reclusione; inoltre la Corte avrebbe motivato in maniera apparente, ricorrendo a mere clausole di stile, il diniego della continuazione con riferimento ai reati giudicati con sentenza irrevocabile del 7/6/2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato avuto riguardo all’ultimo motivo sulla dosimetria della pena che va ricalcolata ed è inammissibile nel resto perché basato su motivi generici oltre che manifestamente infondati.
I fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali.
Il ricorso è in gran parte (ovvero relativamente ai primi 5 motivi) inammissibile perché del tutto generico in quanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano (in termini persino letterali) gli argomenti già prospettati nell’atto appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la ricorrente tuttavia non ha in alcu modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l’appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (cfr. per la inammissibilità del ricorso in quanto genericamente riproduttivo delle doglianze spese in appello: Sez. 3, 18.7.2014 n. 44.882, COGNOME; Sez. 2, 29.1.2014 n. 11.951, COGNOME; Sez. 6, 11.3.2009 n. 20.377,COGNOME).
2.1 Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela sporta da NOME, acquisite a dibattimento ex art. 512 c.p.p., la Corte dl’appello ha applicato correttamente i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della legittimità della lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dalla part privata o dal giudice nel corso dell’udienza preliminare, a norma dell’art. 512 c.p.p., l’irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali, integra, se accertata con rigore, una ipotesi oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell’atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ( Sez. 36747/2005, Rv. 225470; Sez. 5, 13522/2017, Rv. 269397).
E’ vero quanto affermato dalla difesa circa la necessità di effettuare con estremo rigore le ricerche del teste da escutere, la cui infruttuosità è il presupposto per la certificazione dell’irreperibilità tanto che è stato affermato che ai fini della lettu e della utilizzabilità delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulle cause di irreperibilità attraverso rigorose ed accurate verifiche se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale, non essendo sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’ art 159 c.p.p. ( Sez.1, n. 14243/2014 Rv. 266601; Sez. 6 24039/2011, Rv. 250109), tuttavia nel caso in esame la Corte d’appello ha fatto coincidere l’irreperibilità sopravvenuta del teste con la materiale impossibilità di rintracciare fisicamente questo soggetto, applicando il principio di diritto secondo cui l’irreperibilità del testimone si verif o quando è impossibile notificargli la citazione a comparire in giudizio (che è l’ipotesi verificatasi nel nostro caso dato che la Sorgean risultava cancellata
dall’anagrafe della popolazione residente in Carovigno, né risultava censita all’archivio SIDET del RAGIONE_SOCIALE della giustizia, né aveva dichiarato di essere rientrata nel suo paese di origine), o quando risulti impossibile esaminare questo soggetto nonostante la sua citazione e nonostante l’infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti imposti dalla legge (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195; Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, Rv. 282182).
Anche la seconda censura è generica perché meramente reiterativa di una eccezione avanzata in grado di appello ed ivi adeguatamente superata ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Va in proposito ribadito che l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 c.p.p. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il liber apprezzamento del giudice (Sez. 5, 23090/2020, Rv. 279437).
Nel caso esaminato la Corte d’appello ha ritenuto che l’individuazione dell’imputata effettuata dalla persona offesa fosse certa in considerazione dei preg ressi rapporti di conoscenza.
Quanto alla denunciata inutilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni con la NOME registrate dalla persona offesa e della documentazione prodotta dal P.M. successivamente al termine di deposito degli atti, la censura si profila, ancora una volta, generica avendo la Corte d’appello puntualmente risposto al riguardo rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. C.p.p., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest’ultima con la specifica finalità d precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 12347/2021, Rv. 280996).
Non appare corretta la deduzione difensiva circa l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal P.M. successivamente al termine di deposito di cui agli artt. 491 e 493 c.p.p. Ed invero, l’unica preclusione alle richieste probatorie delle parti, consegue al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell’art. 468 c.p.p., e non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta; ne consegue che deve
escludersi che l’art. 493 c.p.p., il quale disciplina l’esposizione introduttiva e l richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all’ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all’art. 468 c.p.p. Ha sottolineato poi la Corte d’appello che in ogni caso, alla parte era stato garantito il diritto di esaminare la documentazione secondo quanto prescrive l’art. 495, comma terzo, c.p.p., (Sez. 5, n. 23004 del 09/03/2017, Rv. 270218; Sez. 2, n. 48861 del 18/11/2009, Rv. 246472), sicchè alcuna lesione delle prerogative difensive si configura nel caso di specie.
Quanto alla materialità della truffa non si ravvisa il dedotto vizio di illogicità carenza di motivazione e travisamento della prova; ed invero l’atteggiamento psicologico delle persone offese che intendevano procurarsi ” guadagni extra” non rileva ai fini dell’integrazione del reato poiché in tema di tema di truffa, quando l’agente si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, il delitto sussi anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito motivato da fini illecit poiché in tal caso non viene meno l’oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall’esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali ( Sez.1, n. 42890 del 27/09/2013, Rv.257296).
In relazione al trattamento sanzionatorio appare destituita di fondamento la doglianza difensiva con la quale si contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati e quello oggetto della sentenza irrevocabile del Gip del Tribunale d Brindisi in data 10/5/2018. Al riguardo i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno escluso la ricorrenza dell’istituto giudicando alla stregua degli indici rivelatori della continuazione (Sez 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, Rv. 276387).
In particolare hanno evidenziato la non omogeneità dei reati commessi e la notevole distanza temporale (quattro anni) tra il delitto per il quale la NOME stata condannata con sentenza passata in giudicato e quello oggetto del processo.
Fondato appare invece l’ultimo motivo di ricorso inerente alla dosimetria della pena che il collegio intende rideterminare non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto ( Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Rv. 272458).
La Corte d’appello partendo dalla pena base di mesi 8 di reclusione, nell’aumentare la pena ai sensi dell’art. 63, co. 4, c.p. in considerazione del concorso di più circostanze aggravanti, è pervenuta alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ( con incremento superiore a due terzi ) anziché alla pena di anni uno, mesi 1 e gg. 10 di reclusione; ha poi incrementato la pena di mesi tre
per l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., con ulteriore aumento per la continuazione interna (mesi tre).
Occorre pertanto ricalcolare la pena nei seguenti termini: pena base mesi otto di reclusione, aumento di due terzi ex art. 63 , co. 4, c.p.: anni uno, mesi uno e gg. dieci di reclusione, ulteriori aumenti nella misura sopra indicata: anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 330,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 330,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 26 ottobre 2023