Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24679 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
NOME COGNOME nato il 24/09/1999 a Caltagirone avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Catania, sezione per il sul ricorso proposto da riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME imputato dei delitti di cui agli
artt. 110 e 422 (capo 1), 648 (capo 2) e 337 (capo 3) cod. pen., avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. In particolare, COGNOME era indagato, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di strage, così qualificata la condotta di avere dato fuoco a un’autovettura recante due bombole di gas con le valvole aperte, parcheggiata sulla pubblica via, dinanzi all’abitazione della famiglia COGNOME la notte del 3 marzo 2024 in Palagonia.
Il Tribunale confermava il giudizio di gravità del quadro indiziario (come già positivamente scrutinato in sede di riesame e di ricorso per cassazione con riguardo al provvedimento coercitivo originario nei confronti dei coindagati COGNOME e COGNOME per la vicenda relativa al posizionamento di un ordigno esplosivo presso l’abitazione della famiglia COGNOME contro la quale COGNOME nutriva sentimenti di vendetta dopo l’omicidio del fratello), valorizzando in particolare la prova cautelare costituita dagli esiti investigativi di polizia giudiziaria e dal relazione tecnica del nucleo artificieri dei Carabinieri di Catania, non contraddetta da quella dei Vigili del Fuoco.
Circa le esigenze cautelari connesse al rischio di recidivanza, il Tribunale giustificava l’applicazione della più grave misura coercitiva con il riferimento alla gravità dei fatti e al persistente atteggiamento di molestie e minaccia contro la famiglia COGNOME, rimarcato anche con la condotta aggressiva verso i Carabinieri al momento del suo arresto. Il che giustificava il più mite trattamento cautelare riservato ai coindagati che avevano ammesso i fatti e tenuto un comportamento collaborativo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza la difesa dell’indagato, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla definizione del quadro indiziario in ordine al delitto di strage: le relazioni tecniche del nucleo artificieri dei Carabinieri di Catania e dei Vigili de Fuoco avevano escluso la presenza di esalazioni di gas proveniente dalle bombole presenti nell’autovettura rubata e data alle fiamme; dal punto di vista del dolo, la condotta criminosa presentava un connotato meramente intimidatorio e dimostrativo, in termini di semplice “bravata”, inidonea a mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di più persone.
Il ricorrente contesta in particolare la qualificazione giuridica del fatto a sensi dell’art. 422 cod. pen. per l’assenza sia della capacità distruttiva delle bombole, risultate prive di gas, sia, quanto all’elemento soggettivo, dell’intento di porre in pericolo un numero indeterminato di persone, in quanto la volontà di COGNOME era quella di vendicarsi solo della famiglia COGNOME Né la valutazione di
gravità indiziaria poteva essere mutuata dalle decisioni del riesame e di cassazione reiettive dei precedenti ricorsi dei due coindagati.
In merito alle esigenze cautelari, il ricorrente ne contestava la persistente attualità e la disparità di trattamento rispetto alla posizione dei due coindagati, i quali avevano beneficiato della più mite misura degli arresti domiciliari.
Le suindicate ragioni di censura dell’ordinanza impugnata sono state ribadite con successiva memoria difensiva intitolata “Motivi nuovi”.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso si palesa, oltre che per taluni versi aspecifico, infondato.
Circa la qualificazione giuridica del fatto, la censura difensiva, che esclude l’elemento oggettivo del reato di strage per l’assenza di gas nelle bombole e quello soggettivo per l’assenza della intenzione dell’agente di porre in pericolo una pluralità indeterminata di persone, non si confronta con l’apparato argomentativo del provvedimento coercitivo e dell’ordinanza del riesame.
I giudici del merito cautelare, in base agli esiti investigativi, descrivono invero una condotta che, viceversa, rientra nella casistica giurisprudenziale relativa all’ipotesi di collocazione di bombe o altri ordigni esplosivi nei pressi d edifici abitati o frequentati da una pluralità di persone, sembrando essa – almeno allo stato – perfettamente coerente con le caratteristiche della fattispecie di strage (sul punto, cfr. Sez. 6, 13/06/2024 n. 33591, riguardante la posizione del coindagato COGNOME, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali), tenuto conto del contesto spazio-temporale in cui l’azione è stata realizzata e all’impossibilità di prevederne anticipatamente gli effetti potenzialmente dannosi per l’incolumità pubblica (Sez. 6, n. 25770 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 284887).
Osserva il Tribunale del riesame, con motivazione in fatto congrua e logicamente adeguata – perciò incensurabile in questa sede -, che nel caso di specie, per vendicarsi dell’omicidio del fratello, COGNOME aveva scelto una modalità esecutiva idonea allo scopo, ovverosia un’auto rubata e parcheggiata sulla pubblica via, dinanzi ad un edificio abitato dalla famiglia COGNOME e da altre persone, al cui interno erano due bombole di gas aperte, con benzina cosparsa sul luogo per favorire l’innesco, e soprattutto aveva dato fuoco alla vettura, che solo per mera casualità non è esplosa. Pertanto, anche in ordine all’elemento psicologico, l’agente, oltre a rappresentarsi e perseguire la finalità specifica di uccidere, era consapevole, in virtù delle modalità prescelte empiricamente evidenti, delle
elevate capacità lesive dell’ordigno utilizzato e della compresenza, dato il tempo e il luogo prescelto, di un numero consistente di altri soggetti (Sez. 2, n. 38184
del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904).
2. Il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia cautelare in carcere si palesa anch’esso infondato, oltre che per taluni
profili inammissibile attenendo peculiarmente al merito della soluzione decisoria.
Il Tribunale ha motivatamente apprezzato con argomenti logicamente congrui, ai fini del rischio di recidivanza, l’inidoneità di una diversa e meno grave
misura cautelare sulla base della particolare gravità della condotta criminosa, che avrebbe potuto causare effetti devastanti per la pubblica incolumità, insieme
con l’insistente e ripetuto atteggiamento di molestie e minacce verso la famiglia
COGNOME, rimarcato anche con la condotta aggressiva tenuto verso i Carabinieri al momento del suo arresto. E ciò a differenza dei coindagati, i quali hanno
beneficiato di un più mite trattamento cautelare avendo ammesso i fatti e tenuto un comportamento collaborativo.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/05/2025