Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Tribunale di Catania, decidendo sulla richiesta di riesame di NOME COGNOME, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di strage, così qualificata la condotta di avere dato fuoco, in concorso con altri, ad un’autovettura con due bombole di gas con
le valvole aperte, parcheggiata sulla pubblica via, dinnanzi all’abitazione della famiglia COGNOME tra le 2 e le 3 del mattino del 3 marzo 2024 in Palagonia.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza fondati su un ragionamento presuntivo basato sulle mai rese dichiarazioni spontanee di natura confessoria del ricorrente e su quelle accusatorie del coindagato COGNOME, non riscontrate e contraddistinte da numerose incoerenze dettagliatamente indicate alle pagine 5 e 6 del ricorso. Infatti, sia le immagini di videosorveglianza che l’annotazione di Polizia giudiziaria avevano smentito la presenza di COGNOME sul luogo in cui l’auto era stata parcheggiata, come confermato dalla perquisizione negativa dei vestiti e, in particolare, del giubbotto con riga centrale visibile dal video.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 422 cod. pen. per assenza sia della capacità distruttiva delle bombole, risultate prive di gas, tanto d configurarsi al più un tentativo di incendio o di danneggiamento; sia dell’elemento soggettivo, in quanto la volontà di NOME COGNOME era quella di vendicarsi della famiglia COGNOME, responsabile della morte del fratello, e non di porre in pericolo la vita di una pluralità indeterminata di persone.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in quanto, oltre ad essere estraneo al movente del delitto contestato, è gravato da un solo precedente risalente, è socialmente inserito, svolge una regolare attività lavorativa e manca il pericolo di reiterazione del reato.
2.4. Con il quarto e il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari e alla mancata valutazione degli elementi a favore dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è generico.
1.1. Le dichiarazioni ammissive, rese spontaneamente, in fase di indagini, dal ricorrente, oltre che dal coindagato COGNOME, sono utilizzabili ai sensi
dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. nella fase cautelare, purché rese senza indebite pressioni degli inquirenti (Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284466; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280242), che, peraltro, non risultano neanche adombrate, atteso che COGNOME si è limitato ad escludere di averle rese.
In ordine alla documentazione delle menzionate dichiarazioni vi sono due orientamenti: quello secondo il quale non è richiesta la loro verbalizzazione (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409) e quello che ne esclude l’utilizzabilità qualora non siano inserite in un atto sottoscritto dal dichiara (Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, cit.).
Tuttavia, la relativa doglianza si presenta generica sotto il profil dell’interesse a far valere tale vizio procedurale poiché, dalla motivazione complessiva dell’ordinanza cautelare, dette dichiarazioni rivestono un ruolo marginale alla luce degli altri indizi, di cui si coglie la evidente convergenz idonei a rappresentare il fatto da provare e costituiti innanzitutto dalle immagini della videosorveglianza che mostravano, nella prima fase, alle 02:45, il parcheggio, dinnanzi all’abitazione della famiglia COGNOME, di una “Renault Megane”, risultata rubata, dalla quale scendevano tre uomini con volti nascosti da cappucci, uno dei quali cospargeva l’asfalto con un liquido a cui veniva dato fuoco; nella seconda fase, a qualche minuto di distanza dalla prima, un’auto “Alfa 147” dalla quale scendevano due persone, una delle quali subito identificata in NOME COGNOME, che entravano nella Renault parcheggiata per poi allontanarsene rapidamente.
Inoltre, altri elementi valorizzati erano stati: a) la proprietà di NOME dell’autovettura “Alfa 147”, giunta sul luogo in cui era stato collocato l’ordign esplosivo subito dopo la sua accensione; b) l’ammissione del ricorrente di essere stato in auto con COGNOME e COGNOME; c) le dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia dal coindagato COGNOME, che aveva confermato di avere accompagnato, insieme a COGNOME, COGNOME a parcheggiare l’auto “Megane” nel luogo in cui era stata trovata.
A fronte di detti elementi il verbale negativo in ordine all’abbigliamento indossato dal RAGIONE_SOCIALE non assume alcuna capacità di disarticolazione di detta ragionevole e coerente argomentazione.
1.2. L’ordinanza impugnata, per accertare la gravità indiziaria in capo a NOME, ha utilizzato la prova critico-indiziaria per tale intendendosi il contrib conoscitivo che, pur non rappresentando, in via diretta, il fatto da provare, consente, sulla base di un’operazione di raccordo logico tra più circostanze, di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l’indizio, si perviene al conoscenza di quello ignoto).
Sulla base del complesso delle emergenze investigative, richiamate nella motivazione, il Tribunale ha evidenziato le circostanze di fatto dell’azione delittuosa, articolatasi in due fasi, tratte innanzitutto dalle immagini captate da sistemi di videosorveglianza installati in zona.
Gli operanti, intervenuti alle 9 del mattino, avevano accertato che: a) dentro l’auto, che aveva ancora un forte odore di gas, vi erano due bombole aperte; b) la ruota posteriore sinistra era stata danneggiata dal fuoco; c) per terra c’era una striatura di bruciato e una bottiglia di plastica con benzene.
Dalle successive indagini era risultato che l’auto “Alfa 147” era di proprietà di NOME COGNOME e questi, insieme a NOME COGNOME, nell’immediatezza aveva ammesso la propria responsabilità indicando in COGNOME il terzo complice, salvo fornire altra versione durante l’interrogatorio di garanzia.
Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, manifestamente infondato e in parte generico.
2.1. La fattispecie di strage è incentrata sul dato obiettivo dell’esposizione a pericolo della pubblica incolumità (Sez. 6, n. 16740 dei 24/03/2021, COGNOME, Rv.281053; Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264747) e l’eventuale esito letale può anche non prodursi, bastando il compimento di atti dai quali possa scaturire il concreto pericolo che ciò avvenga e tale valutazione, come per il delitto tentato, va operata ex ante trattandosi di un delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283904).
Al fine di ritenere integrato il delitto contestato si è ritenuto che non s dirimente l’avvenuto utilizzo di mezzi dalla intrinseca capacità distruttiva (bombe o esplosivi) quanto, piuttosto, la verifica delle concrete modalità del fatto tali denotare non solo la volontà di uccidere una persona, ma anche l’esposizione a pericolo di altre (Sez. 6, n. 333 del 20/11/1998, Rv. 213579), guardando alle circostanze di contesto (spaziale, temporale, eccetera) in cui l’azione è stata realizzata e all’impossibilità di prevederne anticipatamente gli effetti in potenza dannosi per l’incolumità pubblica (Sez. 6, n. 25770 del 17/05/2023, Fagone, Rv. 284887).
In ordine all’elemento psicologico è richiesto che l’agente, oltre a rappresentarsi e perseguire la finalità specifica di uccidere almeno una persona, sia consapevole, in virtù delle modalità prescelte e secondo un dato empirico di piena evidenza, delle alte capacità lesive dell’ordigno utilizzato e della ineludibil compresenza, dato il luogo prescelto, di un numero consistente di altri soggetti.
2.2. La censura difensiva, che esclude l’elemento oggettivo del reato per mancanza di gas nelle bombole e quello soggettivo per assenza della volontà di
porre in pericolo una pluralità indeterminata di persone, non si confronta con il testo dell’ordinanza impugnata, che, in base alle evidenze investigative, descrive una condotta rientrante nella casistica giurisprudenziale relativa alla collocazione di bombe o altri ordigni esplosivi nei pressi di edifici abitati o frequentati da u pluralità di persone (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283904).
Infatti, nel caso di specie, per uccidere NOME COGNOME, autore dell’omicidio del fratello di NOME, era stata scelta una modalità esecutiva idonea allo scopo, ovverosia un’auto parcheggiata sulla pubblica via, dinnanzi ad un edificio abitato dalla famiglia COGNOME e da altre persone, al cui interno erano due bombole a gas aperte, con «benzina cosparsa abbondantemente sui luoghi e accendini per favorire l’innesco e soprattutto il fatto di avere dato fuoco alla vettura, che p mera casualità non è esplosa» (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
I motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia cautelare in carcere possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Il Tribunale ha motivatamente giustificato, allo stato, il vaglio di inidoneità una diversa misura cautelare sulla base della particolare gravità delle condotte, che avrebbero potuto portare a conseguenze devastanti per la pubblica incolumità, rispetto alle quali l’indagato ha mostrato di non comprenderne la portata, oltre che per la sua proclività a delinquere, non risultando elementi a favore di COGNOME diversamente da quanto rappresentato nel ricorso.
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 giugno 2024.