Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29918 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
r« esente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196iO3 in guanto:
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato’a BRESCIA il 29/06/1977
Q disposto d’ufficio
O a richiesta di parte
gr imposto dalla legge
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli arti. 612-bis, primo e secondo comma, cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione.della penale responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di atti persecutori nella forma tentata – è inammissibile e manifestamente infondato, ponendosi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, il delitto di atti persecutori, reato abituale di evento, è configurabile nel forma tentata allorquando alla condotta unitaria, costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, non segua la realizzazione di uno degli eventi tipici previsti dall’art. 612-bis, cod. pen. (Sez. 5, n. 1943 del 06/10/2020, dep. 2021, M. P.M. NOMECOGNOME Rv. 280252), come invece avvenuto nel caso di specie, atteso che i giudici di merito hanno individuato nello stato di grave ansia e paura, sofferto dalla persona offesa, il realizzarsi dell’evento (si veda, in particolare, pag. 7 del provvedimento impugnato). Il motivo di ricorso, pertanto, si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che contesta la violazione di legge relativamente alla ritenuta configurazione del reato di atti persecutori in luogo di quello di molestie – è manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati
I
ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Invero, il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 cod. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto d cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 cod. pen ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Considerato che a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli
altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 02/07/2025.