Reato di spaccio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Introduzione: la specificità dei motivi di ricorso
Affrontare un procedimento per reato di spaccio, anche se di lieve entità, richiede una difesa tecnica attenta e precisa in ogni fase processuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un aspetto cruciale del processo penale: l’ammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per essere esaminato, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, ma deve sollevare questioni di legittimità specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), ossia per un fatto di spaccio di lieve entità. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità. I motivi del ricorso si concentravano principalmente sulla presunta assenza di prova della natura drogante della sostanza ceduta, in quanto non era stato possibile determinare il quantitativo esatto di principio attivo.
La Decisione della Corte e il reato di spaccio
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero una semplice riproduzione di motivi già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e riproduttivo. I giudici di legittimità hanno sottolineato che i motivi presentati non facevano altro che ripetere le argomentazioni già valutate e disattese dai giudici di merito. In sede di Cassazione, non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo contestare vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse doglianze senza evidenziare specifici errori giuridici rende il ricorso inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito riguardo all’accertamento del reato di spaccio. I giudici hanno chiarito che, per affermare la responsabilità penale, non è sempre indispensabile l’analisi quantitativa del principio attivo. Nel caso specifico, la natura stupefacente della sostanza era stata sufficientemente provata attraverso altri elementi, come il narcotest effettuato e le concrete modalità della cessione. Le argomentazioni difensive sulla natura non drogante della dose sono state quindi liquidate come ‘puramente evocative’ e prive di concreto fondamento probatorio.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura processuale: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore, individuando vizi specifici della sentenza impugnata e non limitandosi a una generica riproposizione delle tesi difensive. La seconda riguarda il diritto penale sostanziale: la prova di un reato di spaccio può basarsi su un quadro indiziario solido, dove elementi come il narcotest e le circostanze del fatto possono essere sufficienti a dimostrare la natura illecita della sostanza, anche in assenza di una perizia tossicologica che ne determini la percentuale di principio attivo. La decisione consolida l’orientamento secondo cui la valutazione del giudice di merito, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Un ricorso in Cassazione viene sempre esaminato nel merito?
No. La Corte di Cassazione valuta prima l’ammissibilità del ricorso. Se i motivi sono ritenuti generici, ripetitivi di argomenti già trattati o non consentiti dalla legge, il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini la fondatezza delle questioni sollevate.
Per una condanna per spaccio è sempre necessaria l’analisi quantitativa del principio attivo della droga?
No. Secondo questa ordinanza, la condanna può essere confermata anche se non è stato possibile determinare la quantità esatta di principio attivo, a condizione che la natura stupefacente della sostanza sia stata accertata con altri mezzi, come un narcotest e le concrete modalità della vendita.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47497 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 07/02/1992
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati .i motivi del ricorso di PCOGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito r che hanno ritenuto accertata la natura stupefacente della droga ceduta, accertata attraverso il narcotest e conclamata dalle concrete modalità del fatto pur non essendo stato possibile il quantitativo di principio attivo: le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della dose ceduta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere stensore
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