Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20076 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20076 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 07/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, con cui insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 18/10/2022 in composizione monocratica, che aveva condannato NOME COGNOME a pena (t giustizia per aver
partecipato ad una rissa in cui ciascuno dei partecipanti riportava lesioni personali, in Saponara il 22/09/2019.
In data 21/06/2023 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento all’art. 601, COMM.3 3, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a seguito di irreperibil dell’imputato, il decreto di citazione per il giudicio di appello era stato notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore, il quale avanzava istanza di trattazione orale nel termine di giorni quindici dalla notifica del decreto di citazione all’imputato, nonostante non fossero stati rispettati i termini a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte di merito ha rigettato l’istanza ritenendola tardiva, con conseguente nullità della sentenza;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 52 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non essendo stata riconosciuta la legittima difesa, considerato che la motivazione risulta in contrasto con il testimoniale, in assenza di immagini riprese all’interno del bar, essendo state solo parzialmente riprese le immagini dell’esterno; in particolare, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano assistito ai fatti, hanno riferito dell’aggressione subita dall’imputato da parte del COGNOME, ma tali dichiarazioni sono state travisate dalla Corte di merito; anche il teste COGNOME ha riferito di come l’imputato fosse stato sopraffatto, all’interno del bar, dall’aggressione di un individuo, dalla quale, quindi, aveva la necessità di difendersi, non potendo fuggire; in tale fase, inoltre, la vicenda aveva coinvolto solo due persone, tanto è vero che la altre due persone presenti, NOME e COGNOME, non sono mai state coinvolte nell’imputazione, mentre non è possibile considerare attendibili i testi che erano in compagnia del COGNOME e del COGNOME; né risulta chiara l’identità dell’individuo che per primo aveva aggredito l’imputato all’interno del bar, considerato che il COGNOME ha riferito che a tale aggressione aveva preso parte anche il COGNOME, il che dimostra, in ogni caso, come l’imputato fosse stato aggredito, trovandosi, quindi, nella necessità di difendersi;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quant alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 538, comma secondo, cod. pen., fondata sulle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, benché quest’ultimo avesse dichiarato di essersi trovato troppo lontano per notare se alcuno avesse riportato RAGIONE_SOCIALE ferite; la deposizione del COGNOME, inoltre, risulta palesemente contraddittoria, avendo egli dapprima negato di aver visto alcuno
dei soggetti convolti sanguinare e poi, incalzato dal pubblico ministero, aveva genericamente affermato detta circostanza; alla luce dell’inattendibilità dei testi e della carenza di immagini registrate, quindi, non appare possibile configurare la contestate aggravante, con conseguente necessità di rideterminare nel minimo la pena;
2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, alla luce dell’incensuratezza dell’imputato ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen., atteso lo stato d’ira dell’imputato, messo alle strette senza alcuna ragione.
3. In data 26/12/2023 sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato, con cui ci si riporta ai motivi di ricorso e se ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Quanto al primo motivo, come condivisibilmente osservato dal AVV_NOTAIO generale, risulta che la difesa aveva depositato, in grado di appello, memoria in data 07/06/2023, senza nulla eccepire in merito alla mancata trattazione orale del ricorso, né in merito al mancato rispetto del termine per il giudizio e, trattandosi di eccezioni a regime intermedio, i relativi vizi risultano sanati; pertanto, l’eccezione in sede di legittimità è, senza alcun dubbio, tardiva (Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Miranda NOME, Rv. 285585; Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, COGNOME NOME, Rv. 285774).
Il secondo ed il terzo motivo risultano palesemente versati in fatti, tesi ad una ricostruzione alternativa della vicenda, attraverso una diversa valutazione dell’attendibilità dei testi, operazione del tutto estranea ai giudizio di legittimità.
Come si evince dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, la dinamica dei fatti appare chiaramente descritta dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi dipendenti del bar all’interno del quale si era svolto l’accaduto: entrambi avevano ricordato l’ingresso di un gruppo di quattro o cinque ragazzi, uno dei quali litigava ed aggrediva un uomo che già si trovava all’interno della sala RAGIONE_SOCIALE slot machines, in compagnia, a sua volta, di altro soggetto. I due si erano azzuffati e da ciò era scaturita una vera e propria rissa, svoltasi all’esterno del bar, in cui erano coinvolti anche gli altri ragazzi che erano entrati nel locale.
Dichiarazioni analoghe erano rese da NOME COGNOME, che aveva assistito all’ingresso del gruppo di giovani nel bar mentre egli si trovava nel parcheggio, udendo, subito dopo, RAGIONE_SOCIALE grida dall’interno del locale, per cui si era reso conto che era scoppiata una rissa ed aveva visto i quattro ragazzi lasciare il bar
insieme ad altri due uomini, proseguendo l’aggressione tra i due gruppi contrapposti al di fuori del bar; il teste ricordava che uno dei due uomini presentava una ferita sanguinante sulla guancia ed anche il più robusto dei quattro ragazzi sanguinava all’altezza del naso e della bocca.
Anche il teste NOME COGNOME riferiva che, insieme all’amico NOME COGNOME e su richiesta di quest’ultimo, dopo aver trascorso la serata in discoteca, aveva dato un passaggio in auto a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, e che si erano fermati al bar CH di Saponara, dove lui aveva acquistato le sigarette, andando, poi, a fumare all’esterno, mentre gli altri prendevano un caffè; in quel frangente sentiva RAGIONE_SOCIALE urla e, rientrato nel bar, assisteva ad un litigio tra il COGNOME ed il COGNOME, da una parte, ed il COGNOME, dall’altra, mentre il COGNOME cercava di separare i tre che, tuttavia, continuavano ad insultarsi, anche al di fuori del bar; qui, in particolare, il COGNOME continuava a provocare il COGNOME, che non reagiva, e colpiva con un pugno al volto il COGNOME, che reagiva a sua volta, ferendo il COGNOME; dopo essersi allontanati dal bar, i quattro si fermavano in una piazza poco lontana, dove il COGNOME si lavava il viso, ma venivano raggiunti dal COGNOME e dal COGNOME e, quindi, ricominciavano le provocazioni e la lite tra il COGNOME ed il COGNOME da una parte, ed il COGNOME ed il COGNOME dall’altra. Anche il COGNOME rendeva dichiarazioni dello stesso tenore, ricordando di aver visto, all’interno del bar, il COGNOME che aveva aggredito il COGNOME allorquando questi si era allontanato per recarsi in bagno.
Le immagini RAGIONE_SOCIALE telecamere di videosorveglianza consentivano, inoltre, di verificare come, all’esterno del bar, fosse dapprima arrivata una vettura con a bordo il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME, nonché l’accesa lite all’esterno del bar, allorquando si vedeva il COGNOME ed il COGNOME discutere animatamente: in particolare, il COGNOME spingeva il COGNOME, che gli sferrava un pugno innescando la rissa, a cui partecipavano anche il COGNOME ed il COGNOME, mentre il COGNOME ed il COGNOME cercavano di separare i c:orissanti.
Già il primo giudice, quindi, aveva evidenziato come i fatti si erano svolti in due fasi, essendo sorta dapprima una violenta contesa all’interno del bar, che aveva costituito l’innesco della vera e propria rissa, svoltasi all’esterno del locale e riprodotta dalle telecamere, secondo la minuziosa descrizione della sentenza di primo grado.
La sentenza di appello ha nitidamente escluso la sussistenza della legittima difesa, ricordando come il COGNOME, dopo il litigio all’interno del bar, dove era stato aggredito dal COGNOME, aveva proseguito la contesa all’esterno ed, anzi, rientrato sanguinante all’interno del bar, aveva chiesto una bottiglia di birra che aveva impugnato in modo da poterla utilizzare per colpire qualcuno, e, subito dopo, aveva afferrato un cavalletto in legno che si trovava all’esterno del bar e lo aveva scagliato contro il COGNOME.
La sussistenza RAGIONE_SOCIALE lesioni riportate da due dei corissanti, comprovata dalle immagini riprese e confermate dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, rende palese la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 588, comma secondo, cod. pen.
Del tutto immune da vizi rilevabili nella presente sede risulta la motivazione posta a base del diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito evidenziato la pervicacia nella condotta aggressiva e la pericolosità della stessa, posta in essere in un locale pubblico alle prime luci dell’alba.
Quanto all’attenuante della provocazione, essa è normalmente inapplicabile al reato di rissa, in cui la provocazione fra i corissanti è reciproca e si elide vicendevolmente, salvo che l’azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa tracotante e illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall’altro gruppo (Sez. 5, n. 8020 del 13/12/2012, dep. 19/02/2013, COGNOME ed altro, Rv. 255218; Sez. 1, n. 710 del 14/12/1992, dep. 26/01/1993, COGNOME COGNOME ed altri, Rv. 192794); detta ultima circostanza non emerge in alcun modo dallo sviluppo della vicenda descritto in sentenza, e, per la verità, non risultando neanche dedotta dalla difesa.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presi nte