Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45876 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45876 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
su; ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FAGGIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALW( GERMANIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23.11.2022, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma dell sentenza del tribunale che aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato di rissa d all’art. 588 commi 1 e 2 cod. pen., appellata, per quanto qui rileva, da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ha ridotto la pena inflitta ai predetti appella mesi sei di reclusione, ciascuno, confermando nel resto.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati suindicat tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME con l’unico motivo articolato dedu nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 546 e 125 del codice di NOMEndo la mancanza di motivazione e contraddittorietà della stessa con riferimento a tutti i rilievi sollevati anche in sede di discussione mai trattati dalla Corte terri particolare si NOME che nessuna valutazione è stata fatta con riferimento alla circostan che ha portato il ricorrente ad essere coinvolto nel litigio contestato, dal momento ch difesa attiva posta in essere dall’imputato, realizzata allo scopo di resistere all violenza, fu sicuramente contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l’aggressi subita.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME quattro mot di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1.Col primo motivo NOME l’erronea valutazione della responsabilità degli imputati La Corte di appello sulla scorta degli elementi acquisiti avrebbe dovuto assolvere gli imput in costanza di un’evidente incertezza in merito all’accertamento della loro responsabili oltre al fatto che il caso, per quanto riguarda la posizione dei predetti, riveste part tenuità visto che la circostanza di reato contestata, per come emersa in dibattimento, lasc spazio a molteplici dubbi circa l’effettiva partecipazione degli stessi; in particolar COGNOME al momento del fatto si trovava in bagno per cui era fisicamente assente, mentre COGNOME COGNOMEeme ad un agente di polizia penitenziaria veniva travolto nel fuggi fuggi gener nell’occasione perdeva una scarpa e COGNOME a sua volta credeva che la confusione creatasi fosse stata determinata da un motivo razziale per il suo colore della pelle.
4.2.Col secondo motivo NOME l’inadeguatezza della motivazione in COGNOME alle circostanze di fatto e manifesta illogicità della stessa. Il presupposto per l’applicab ricorrente dell’art. 116 c.p., che seppur partecipe volle comunque un reato diverso, è che
fatto non sia stato voluto nemmeno a titolo di dolo eventuale e, perciò, che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non sia stato accettato il rischio del suo verificarsi. Solo in caso cont ricorre la figura del concorso pieno ex articolo 110 cod. pen. che si configura quand singoli concorrenti nutrono la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri a perpetrazione del reato. Carente è l’iter argomentativo della sentenza impugnata nella part in cui esclude la possibilità di riconoscere in capo agli imputati il concorso anomalo d all’articolo 116 cod. pen.
4.3.Col terzo motivo NOME la mancata concessione dell’attenuante di cui all’artico 114, comma 1, cod. pen.
4.4.Col quarto motivo NOME l’insufficienza della motivazione in COGNOME alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME due motivi di seguito enunciati limiti di cui all’ad, 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1.Col primo motivo NOME l’erronea applicazione della fattispecie di reato così come trascritta nel capo di imputazione, nonché la violazione dell’art. 192, comma 3, del codice rito in virtù dell’operata valutazione delle fonti di prova e violazione dell’articolo 192, c.p.p. in relazione alla gravità e concordanza degli indizi emersi in dibattimento.
5.2.Col secondo motivo NOME la manifesta infondatezza della sentenza non risultando enunciate le ragioni per le quali sono stati ritenuti non rilevanti di elementi di prova dalla difesa.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME NOME motivi di seguito enunci nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
6.1.Col primo motivo NOME violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agl artt 110 e 588 cod. pen. La sentenza impugnata nella parte iniziale ripercorre i fatti c ricostruiti nel corso dell’istruttoria di primo grado principalmente sulla base deposizione del teste COGNOME ispettore della polizia penitenziaria e delle dichiarazioni aut etero accusatorie rese da COGNOMECOGNOME COGNOME imputato, che nel corso del giudizio di primo gra ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia. Il ricorrente era tra i so presenti nel corridoio all’interno del quale interveniva l’azione criminosa ciò non signific egli però vi abbia preso parte. In altri termini il fatto che l’imputato unitamente ad stato bloccato all’interno del corridoio mediante la chiusura dei cancelli ivi presenti no assurgere ad elemento di prova certa della partecipazione dello stesso alla rissa atteso ch nessun operatore di polizia penitenziaria era stato in grado di vedere la dinamica dei fatti
6.2.Col secondo motivo NOME violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 131 bis cod. pen.
6.3.Col terzo motivo NOME violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME tre motivi dì seguito enunci nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
7.1.Col primo motivo NOME violazione di legge in relazione all’art. 588 cod. pe Erroneamente i giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato COGNOME al reato di rissa, atteso che il ricorrente non ha posto in essere una condo potenzialmente atta alla partecipazione del fatto. Inoltre, si evidenzia come, in seguito chiusura dei cancelli che ha determinato il riconoscimento di tutti i detenuti presenti spazio interno, non vi sia stata alcuna distinzione tra coloro che hanno partecipato o men alla rissa. In ogni caso è inattendibile la descrizione del coimputato COGNOME COGNOME COGNOME due fasi della rissa.
7.2.Col secondo motivo NOME violazione di legge con riferimento all’art. 131 bis cod pen. o allo specifico motivo di appello con cui si era fatta richiesta di applicazione disposizioni di cui all’art. 131-bis cod. pen. Al riguardo, si assume che proprio il car episodico ed occasionale del fatto contestato all’imputato propende per la sussistenza dell non abitualità del comportamento richiesta dalla norma in questione.
7.3.Col terzo motivo NOME vizio di motivazione e violazione di legge in relazione mancato riconoscimento delle circostanze attuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen, che l’imputato avrebbe meritato visto che egli sarebbe intervenuto in soccorso della vittim dell’aggressione.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME due motivi di seguito enunciati limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
8.1.Col primo motivo NOME violazione di legge e vizio di motivazione che si sarebbero concretizzati per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, maturata, prima de sentenza impugnata, il 6 aprile 2022. A sostegno di tale doglianza, si sostiene che il corre computo del termine prescrizionale sia quello di anni sette e mezzo, aumentato di sessanta giorni a causa della sospensione del procedimento ritenuta addebitale all’imputato o a difensore.
8.2.Col secondo motivo NOME violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 546 comma 1 , lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale conferma responsabilità per il reato contestato, limitandosi a richiamare le posizioni di altri i che non riguardano il ricorrente.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con l’unico motivo articola vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
cod. pen. La sentenza della Corte di appello, relativamente all’affermazione del responsabilità dell’imputato, si è limitata a richiamare, senza operare alcuna valutazi riguardo al ricorrente, le motivazioni rassegnate nei confronti dei coimputati COGNOME NOME; né ha considerato che il ricorrente è in realtà rimasto bloccato nel corridoio e non vi è prova che abbia partecipato al fatto di reato contestato.
I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi prop al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
il difensore dell’imputato COGNOME ha COGNOMEstito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono tutti inammissibili, meramente reiterativi di questioni già affron appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanza critiche effettive da parte dei ricorrenti nei rispettivi atti d’impugnazione, che in defi hanno svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. Esso, nel NOMEre che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, motivare la conferma della responsabilità del ricorrente, del fatto che lo stesso sarebbe s coinvolto nel litigio contestato al solo scopo di resistere alla violenza altrui, non so confronta con la ricostruzione svolta al riguardo nella sentenza impugnata che esclude mera difesa (cfr. in particolare pag. 6 della pronuncia della Corte territoriale che parla e propria reazione, e non di mera difesa, riguardo all’azione posta in essere, tra gli al COGNOME in risposta all’aggressione subita), ma non indica neppure le circostanze dei sulla cui base si sarebbe dovuto ritagliare la specifica condotta che si intende attr all’imputato in termini di mera difesa personale; invocando per COGNOME verso, piutto ricorso, in maniera per di più generica, profilo attinente alla spinta ad agire di cui si sempre genericamente, il mancato approfondimento, senza perCOGNOME nemmeno inferirsene la rilevanza specifica ai fini della qualificazione che si intende dare alla azione (ai cui fin condotta per come esteriorizzatasi).
Il ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME E COGNOME è inammissibile per aspecificità.
3.1.La semplice lettura del primo motivo rende evidente come gli aspetti evidenziat perCOGNOME in fatto, del trovarsi il COGNOME nel bagno, dell’essere stato COGNOMECOGNOME COGNOME agente della polizia penitenziaria, travolto nella confusione creata dal fatto e, infine, convinto che la confusione si fosse creata a causa di un motivo razziale – siano del t evanescenti e non idonei a scardinare la compiuta ricostruzione del fatto, e della rela partecipazione, svolta nella sentenza impugnata, che il motivo in scrutinio, in definitiva a screditare adducendo genericamente la mancanza di prova certa in COGNOME alle responsabilità dei ricorrenti (laddove la Corte territoriale ha comunque ricostruito, sull delle convergenti risultanze processuali nuovamente passate in rassegna, la dinamica dei fatto, esplicatosi in fasi, dando conto adeguatamente anche delle ragioni per le quali dove confermarsi la partecipazione dei ricorrenti, trovati anch’essi subito dopo il fa medesimo corridoio in cui si era realizzata una ulteriore fase dello scontro avvenuto detenuti, scontro che sebbene non fosse caduto sotto la diretta osservazione dei verbalizzan si era comunque dipanato sotto gli occhi del detenuto COGNOME che aveva ammesso di aver partecipato alla rissa confermando che coloro che furono identificati vi avevano anch’e preso, tutti, parte).
3.2.11 secondo motivo sul concorso anomalo ed il terzo sulla minima importanza sono parimenti generici; la Corte di appello ha d’COGNOMEnde nella sentenza impugnata già precisa proprio con riferimento ai tre ricorrenti suindicati, che non si comprende neppure in termini si dovrebbe ipotizzare il concorso anomalo o la minima partecipazione nel descrit contesto fattuale; né nella presente sede si offrono ulteriori elementi di valutazione.
3.3.Quanto al diniego delle attenuanti generiche, di cui vi è doglianza nel quarto mot di ricorso, è solo il caso di osservare che vi è sufficiente motivazione al riguardo sentenza impugnata che a pag. 8 rileva la mancanza di elementi suscettibili di valutazio favorevole ai fini della concessione delle invocate attenuanti (la stessa Corte di appello ha tuttavia, comunque, mancato di ridurre la pena ritenendo congrua una più prossima al minimo edittale tenendo conto proprio della dinamica con cui si sviluppò la rissa).
Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e de capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazion elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 – 01), elementi di segno positivo che devono perCOGNOME essere divers dall’incensuratezza, non più sufficiente, dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai della concessione dell’attenuante in parola; elementi positivi ulteriori evidentemente riscontrati nel caso di specie.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME è anch’esso innanzitutto intrinsecamente generi e ,a tratti,manifestamente infondato, limitandosi a NOMEre, genericamente, che la sentenz della Corte di appello è viziata in quanto non esporrebbe adeguatamente, in motivazione, l ragioni di diritto sottostanti alla decisione, né offrirebbe una ragionata valutazion risultanze probatorie e delle censure prospettate in sede di appello, contenenti una seri dati oggettivi e documentati, che, se presi in considerazione, avrebbero potuto offrire differente ricostruzione dei fatti; laddove, perCOGNOME, la sentenza impugnata ha invece ricostruito – come già sopra osservato in occasione dell’esame dei precedenti ricorsi vicenda attraverso le dichiarazioni rese dai vari testimoni che ebbero ad assistere a segme fattuali che messi COGNOMEeme hanno consentito di cementare la versione del fatto resa dall’un teste oculare della rissa, il coimputato, corrissante, COGNOMECOGNOME
Del tutto generico è poi il ricorso nella parte in cui si censura l’errata valutazio credibilità e attendibilità delle dichiarazioni offerte dalle persone offese, attraverso richiamo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione della persona les – laddove perCOGNOME nel caso di specie si tratta piuttosto di dichiarazioni del correo risulti contrastata da più elementi probatori, deve essere valutata con estremo rigore contenuto della stessa, a fronte degli elementi di contrasto, per essere positivame apprezzato e utilizzato a fini probatori, deve essere sottoposto a verifica dettagliata accettato con generica giustificazione argomentativa, specie per l’evidente intere accusatorio che inevitabilmente è connaturato alla testimonianza resa da persona portatric di interessi confliggenti con quelli dell’imputato; evidente è la massima astrattezza d impostazione di censura non facendo essa alcun specifico riferimento alla vicenda in argomento, sconfinando anzi in implicazioni di diritto non del tutto pertinenti rispetto a di specie.
Il ricorso nell’interesse di NOME è meramente reiterativo di doglianze a cui l sentenza impugnato aveva già dato risposta, oltre che in fatto e comunque generico.
5.1. Il primo motivo sul presunto travisamento probatorio dedotto con riferimento a dichiarazioni rese dal testimone COGNOME è manifestamente infondato, non risultando neppure dirimente la circostanza che si assume trascurata, dal momento che rimane il dat ricostruttivo delle conformi pronunce di merito che hanno concluso per la coincidenza de corrissanti con tutti coloro che furono identificati nel corridoio ove si sviluppò l’ult della rissa, affermata sulla base di convergenti dichiarazioni provenienti da diversi sog tra i quali anche il coimputato COGNOME COGNOMECOGNOME per sua stessa ammissione, ebbe a partecipare alla rissa ed ebbe quindi modo di vedere chi COGNOME vi prese parte.
5.2.Quanto al motivo relativo alla fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen .è il caso di osservare che la Corte di appello, a differenza di quanto si assume in ricorso, ha esplicita ragioni per le quali il fatto non potesse ritenersi di particolare tenuità evidenziando c rissa – scoppiata all’interno del carcere – a cui prese parte anche il ricorrente prolungata e cruenta.
5.3. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche nella parte in cui NOME c sentenza impugnata avrebbe motivato sul punto rifacendosi alle motivazioni adottate per l posizione dei coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME è aspecifico basando perCOGNOME prospettato vizio argomentativo su circostanze di fatto non suscettibili di verifica in legittimità.
Quanto al resto non possono che valere le considerazioni sopra svolte in COGNOME ai presuppost legittimanti il riconoscimento delle attenuanti generiche richiamando la giurisprudenz questa Corte sopra riportata.
Il ricorso nell’interesse di COGNOMECOGNOME al pari di quello proposto nell’interess NOMENOME NOME vizi di violazione di legge e di motivazione rispetto alal ricostruzio fatto e alla prova del coinvolgimento dell’imputato, oltre che in relazione al di dell’applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto e delle at generiche. Sicché per esso non può che reiterarsi quanto già sopra esposto, essendo anche tale ricorso meramente reiterativo dì doglianze a cui la sentenza impugnato aveva già dat risposta, oltre che in fatto e comunque generico.
E’ solo il caso di precisare quanto alla prospettata violazione dell’art. 131 bis c.p. eventuale insussistenza del presupposto dell’abitualità non consente di per sé di ravvisare fattispecie prevista dall’art. 131 bis c.p. , dovendosi valutare anche altri aspetti tra gravità del fatto (gravità del fatto che nel caso di specie come sopra esposto è stata pos base del rigetto del motivo in argomento).
Quanto alle circostanze attenuanti generiche si deve solo aggiungere che la Corte di appell con motivazione qui non censurabile ha ritenuto di riconoscerle unicamente al coimputato che ebbe a fornire un contributo concreto alla ricostruzione della vicenda e all’individuazion responsabili, reputando al contempo di poter comunque modulare la pena per gli altri imputati riconducendola in prossimità di quella minima edittale.
7. Il ricorso nell’interesse di COGNOME è anch’esso inammissibile.
7.1. Il primo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato. Ed invero, termine massimo di prescrizione in relazione al reato di rissa aggravata è, ai sensi d combinato disposto di cui agli artt. 157-161 cod. pen., di anni sette e mesi sei, che ten della data di commissione dei reato del 6.8.2014, e dei periodi di sospensione pe complessivi giorni 386 – come ricostruiti sulla base dei verbali delle udienze di secondo
primo grado – è scaduto il 27.2.2023, ossia dopo la pronuncia della sentenza di appello de 23.11.2022, con la conseguenza che non è rilevabile alcunchè in questa sede, stante la inammissibilità del ricorso (cfr., dì recente, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Rv. 2752 01; Sez. 6, Sentenza n. 25807 del 14/03/2014, Rv. 259202; Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 – 01).
7.2. Il secondo motivo è del tutto generico, limitandosi a NOMEre che la Cort Appello nel motivare in COGNOME alla posizione del ricorrente abbia fatto riferiment posizione di altri imputati, laddove un siffatto modulo argomentativo non è di per sé erra censurabile purché risulti congruo rispetto alle deduzioni a cui occorreva dare risposta, ma punto la doglianza qui articolata tace esaurendosi in una mera lamentela di impostazione che, come detto, risulta di per sé priva di una effettiva critica.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME – che parimenti si limita in bu sostanza, a NOMEre, con l’unico motivo articolato, che la sentenza impugnata sì s allineata, senza operare alcuna valutazione rispetto alla posizione del ricorrente, motivazioni rassegnate nei confronti dei coimputati COGNOME e COGNOME, senza considerare, come già rilevato in appello, che il ricorrente è rimasto bloccato nel corridoi non aveva preso parte ai fatti di reato contestati – è anch’esso inammissibile per aspecific perché meramente reiterativo. Avendo, esso, nella sostanza addotto censure analoghe a quelle di altri coimputati, devono in particolare richiamarsi le considerazioni sopra analizzando i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME (punto 3. considerato in diritto) e di COGNOME (punto 5.1. del considerato in diritto) che non p che valere anche per il ricorso di COGNOME.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2023.