Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41530 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 17 gennaio 2023, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 588, secondo comma, cod. pen. per aver partecipato a una rissa insorta tra i medesimi, a seguito della quale NOME COGNOME, non partecipante alla riss riportava lesioni giudicate guaribili in giorni sette.
Nell’interesse degli imputati, sono stati proposti quattro distinti atti di rico cassazione (due dei quali nell’interesse del COGNOME), affidati ai motivi, di seguito enunciat limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 588, secondo comma cod. pen., per avere la Corte territoriale travisato il contenuto delle risultanze istruttorie nel corso del giudizio di primo grado (segnatamente, i filmati tratti da sistem videosorveglianza e prove testimoniali del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME), dalle quali e emerso che l’imputata aveva posto in essere unicamente condotte finalizzate a far desistere i due coimputati dalle reciproche aggressioni. Il convincimento della Corte d’appello, secondo cui la COGNOME avrebbe, al contrario, attivamente partecipato alla rissa si pone in insanabile contra con quanto dichiarato dai testi indicati.
3.1 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all’art. 546, prim comma, n. 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine al richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite. Sebbene tale richiesta non fosse stata oggett di un articolato motivo d’appello, essa risultava comunque formulata nel petitum dell’impugnazione, avendo la difesa richiesto, in subordine, una pena più mite.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, con cui si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, p avere i giudici dell’appello ravvisato, nella vicenda oggetto del ricorso, gli estremi del re rissa, erroneamente applicando al caso in scrutinio i principi giurisprudenziali in tema di art. cod. pen. Non ricorre, infatti, nel caso in scrutinio, né l’elemento oggettivo né quello soggett infatti, non è stata comprovata l’esistenza di più centri d’aggressione, né la presenza di almen tre soggetti partecipanti alla colluttazione, né l’elemento psicologico della volon consapevolezza di partecipare a una contesa tra più parti o la vicendevole volontà di attentare all’altrui incolumità personale.
Più in particolare, la difesa osserva che, proprio a tener fede alla vicenda come ricostruita da Corte distrettuale, appare evidente che 1) la contesa aveva coinvolto i soli COGNOME e COGNOME; 2) la COGNOME era subentrata in un secondo momento al solo scopo di dividere i due contendenti; la
repentinità dell’intervento di quest’ultima non consente di ritenere che il COGNOME si f rappresentato e fosse stato consapevole dell’intervento della coimputata. La difesa chiede inoltre al Collegio di considerare l’altro ricorso presentato nell’interesse d vista la revoca del mandato difensivo
COGNOME, a firma dall’AVV_NOTAIO, tamquam non esset, ai precedenti difensori, contestuale alla nomina dell’AVV_NOTAIO.
5. Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, col primo dei quali si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 588 cod. pen. nonostante la ma ricorrenza degli elementi costitutivi del reato ascritto. In particolare, osserva la dif condotta del COGNOME si è caratterizzata in termini di pura difesa rispetto alla aggressione po in essere dal COGNOMECOGNOME come risulta, del resto, dagli elementi probatori valorizzati dalla Cor stessa (i filmati), che hanno restituito l’immagine del COGNOME, che soltanto in seguito all’at del COGNOME COGNOME resistenza. Mancherebbe, dunque, nella condotta ascritta al COGNOME, la coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo, che sono richieste dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del reato di rissa. Inoltre, ove si che la condotta della COGNOME (intervenuta soltanto in un secondo momento per dividere, seppure con modalità maldestre, gli RAGIONE_SOCIALE due imputati) deve arrivarsi alla conclusione che manchi, nel fattispecie in esame, il numero minimo di partecipanti (ossia tre persone) necessario ai fini del configurazione del delitto ascritto.
Con i motivi secondo e terzo, posti in subordine rispetto alle censure di cui al primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, malgrado si fosse evidenziato, con atto d’appello, la condotta tenuta dall’imputato nell’immediatezza dei fatti e il buon comportamento processuale dello stesso. Si contesta, infine, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli art e 133 cod. pen., con riguardo alla dosimetria della pena, determinata con ampio quanto immotivato scostamento dal minimo edittale.
6. Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME si articola in cinque motivi
6.1 I primi due motivi hanno a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 588 cod. pen. in man dell’elemento qualificante la fattispecie incriminatrice in parola vale a dire la partecipazio tre soggetti (o più) alla rissa. Infatti, secondo la ricostruzione della vicenda propost medesimi giudici di merito, la colluttazione fisica ha coinvolto soltanto i due coimputati COGNOME e COGNOMECOGNOME inoltre, le lesioni alla persona offesa sono state provocate esclusivamente dalla COGNOME, di cui non è stato dimostrato il contributo (morale o materiale) alla colluttazione tra i due uom
La condotta scritta avrebbe dovuto, pertanto, essere al più riqualificata ai sensi dell’ad 58 primo comma, cod. pen., come dedotto con atto d’appello. Tuttavia, la Corte territoriale h omesso qualsivoglia motivazione sul punto.
6.2 Col terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Il denegato proscioglimento dell’imputato avrebbe dovuto essere pronunciato alla luce della minima lesività del fatto contestato. La Corte d’appello ha introdotto nel giudizio elementi estranei, valutando genericamente la “biografi giudiziaria” del ricorrente e riferendosi a condanne per fatti analoghi non risultanti dal casel giudiziale, omettendo, inoltre, di valutare la lontananza, nel tempo, delle altre condanne ( fatti di reato diversi).
6.3 Col quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, malgrado si fosse evidenziata, con atto d’appello, l’incensuratezza dell’imputato e la mera occasionalità della condotta ascrit In parte motiva, la Corte territoriale si è limitata a rimarcare la gravità della condot COGNOME, trascurando altresì il buon comportamento processuale dello stesso.
6.4 Col quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte distrettuale rideterminato la pena nel minimo edittale, a dispetto della ricorrenza, caso di specie, di tutte le circostanze valutabili in senso positivo dal giudice ex art. 133 pen., (in particolare, la condotta di vita e la personalità del ricorrente).
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi; memorie di repli requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale nell’interesse dei tre imputati, con reitera la richiesta di accoglimento dei ricorsi.
Considerato in diritto
1. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
1.1 Il primo motivo è inammissibile, perché privo di specificità e reiterativo. Dacché l ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al presunto travisamento della prova, pe avere entrambi i Giudici del merito ricostruito il fatto travisando le risultanze istr (segnatamente, le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dai testi ricordati dalla difesa stessa), gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta “dop conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesiste nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sol caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamen travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione d provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso).
Detto RAGIONE_SOCIALEmenti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di a processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, dovendo, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fatt il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svol nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invoca nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicar ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coere della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’imp argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).
Ora, in nessun punto del motivo in esame la ricorrente riesce a contrastare efficacemente la motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità tra l’impianto argomentativo provvedimento impugnato e i dati probatori invocati. La dinamica del fatto, come ricostruita da giudici di merito, si è basata sugli inequivocabili elementi di riscontro già citati (immagini dal sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni testimoniali); la ricorrente tent disarticolare la ricostruzione offerta dai giudici di merito in maniera, tuttavia, del tutto g e aspecifica, semplicemente contrapponendo una propria, alternativa ricostruzione della dinamica dell’evento, non corroborata da argomentati e specifici rilievi critici relativ ricostruzione del fatto operata in sentenza (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Tanto sarebbe sufficiente a dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso, ove s consideri che in entrambi i gradi di giudizio la censura oggetto del presente ricorso è stata gi esaminata e disattesa con argomenti logici e corretti in punto di diritto.
In ogni caso, deve aggiungersi che la Corte d’appello ha adeguatamente illustrato come la partecipazione al delitto ascritto da parte dell’imputata sia stata riscontrata sia dalle imm tratte dal sistema di videosorveglianza sia dalle dichiarazioni rese dai testi ricordati dalla d stessa. In particolare, la Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva illustrando l’imputata, intervenuta in un momento successivo all’inizio della colluttazione, abbia tenuto un condotta violenta (lanciando tutto ciò che le capitava a tiro, ivi compreso il boccale di vetro avrebbe poi colpito la persona offesa, ferendola): condotta, questa, che i giudici d’appello hann ragionevolmente ritenuto -con motivazione logica e scevra dai dedotti vizi- incompatibile con la mera volontà di pacificare gli animi e dissuadere i due coimputati dal confronto violento in at
Così descritta la condotta dell’imputata, la Corte ha fornito altresì persuasive ragion merito alla ricorrenza, nel caso di specie, del concorso dell’imputata nel reato di rissa, posto gli atti processuali hanno restituito elementi -non efficacemente contrastati dalla difesaindicavano la chiara partecipazione alla colluttazione di tutti e tre gli imputati, divisi in due fronti
contrapposti (COGNOME e COGNOME, da un alto, COGNOME dall’altro) di aggressione. Ciò che implica l corretta applicazione al caso in scrutinio dei principi elaborati da questa Corte in tema configurabilità del delitto di cui all’art. 588 cod. pen. (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Sterrantino, Rv. 275631 – 01: «ai fini della configurabilità del reato di rissa s necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l’individuazione, nella contesa, di più cent di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona»).
1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto generico, privo di specificità (non indicando, la difesa, neppure alternativi parametri di valutazione per la determinazion della pena, più plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adott giudice del merito: cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), oltre ch carente di confronto con l’esplicita motivazione del giudice dell’appello.
Quest’ultimo ha infatti disatteso la richiesta di un trattamento sanzionatorio p favorevole all’imputata evidenziando la condotta violenta della COGNOME, espressa nel contesto di un ruolo non marginale, giocato dalla stessa, nel fatto di reato ascritto. In ogni caso, va ricor che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibil la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dell pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che, come già illustrato, non ricorre nel caso di specie.
2. Ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME
2.1. Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO e il primo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO (che qui viene preso in esame, poiché la mancata comunicazione della revoca del mandato all’originario difensore, non ha privato quest’ultimo della legittimazione all’impugnazione e de possibilità di avvalersi di un sostituto processuale, secondo la puntualizzazione di Sez. U, 40517 del 28/04/2016, Taysir Rv. 267627 – 01), nel riproporre la questione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rissa, è, anche alla luce di quanto rilevato supra sub 1.1., a proposito delle censure sviluppate nell’interesse della COGNOME, finalizzato a conseguire u rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede di legittimità. A q sopra rilevato, va aggiunto che la prosecuzione dell’attività aggressiva, una volta intervenuta COGNOME, rende prive di qualunque fondamento le censure che, soprattutto sul piano dell’elemento psicologico, mirano ad escludere la consapevole partecipazione ad una colluttazione tra gruppi contrapposti, restando irrilevante l’accertamento, secondo la puntualizzazione della giurisprudenza di questa Corte, quanto a chi per primo sia passato a vie di fatto (v. Sez. 1, 18788 del 19/01/2015, Casa, Rv. 263567 – 01).
Questa Corte ha, peraltro, chiarito che non viene meno l’unicità di contesto spaziotemporale allorché la violenta, reciproca aggressione tra più soggetti contrapposti abbia un dinamica progressiva e si verifichi attraverso manifestazioni tra loro concatenate e prive soluzioni di continuità, anche se in luoghi diversi e vicini, posto che a nulla rileva, in ta che i gruppi si scindano in sottogruppi, anche di due sole persone o che, al limite, ad uno deg episodi in successione rimangano presenti solo due dei corrissanti (Sez. 5, n. 9933 del 24/11/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 272557 – 0, motivazione; nonché Sez. 5, n. 7013 del 03/11/2010 – dep. 23/02/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 249827; Sez. 5, n. 1729 del 16/10/1987 dep. 11/02/1988, COGNOME, Rv. 177558; Sez. 5, n. 3866 del 23/01/1986, Palaia, Rv. 172731).
Come detto sub 1.1., in maniera argomentata, e muovendo dall’analitico esame delle risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha chiarito perché la condotta ascritta al ricor quella tipica di un corrissante, posto che 1) la colluttazione violenta si è verificata tra tre divise in due fronti contrapposti (COGNOME e COGNOME, da un alto, COGNOME dall’altro); 2) è stata rit non plausibile la versione fornita dal COGNOME, il quale, lungi dal limitarsi a difendere se st seguito al colpo sferrato dal COGNOME, ha continuato a picchiare l’avversario una volta che entrambi erano caduti a terra nel corso dello scontro fisico, nonostante i reiterati tentati alcuni astanti di porre fine alla contesa; 3) è stato ritenuto sussistente il reciproco int recare offesa all’avversario (v. Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Casa, Rv. 263567 – 01, a proposito della necessità, ai fini della configurabilità del reato di rissa, una volta ac l’esistenza di gruppi contrapposti, che ricorra la vicendevole intenzione offensiva dell’altrui incolumità personale).
2.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO sono inammissibili al luce della genericità di formulazione delle censure e, in ogni caso, alla stregua dei principi s ricordati al punto 1.2. in tema di limiti del sindacato di legittimità con riferimento alle val discrezionali del giudice di merito nella determinazione della pena.
Con specifico riferimento alla critica che investe il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche, va ribadito che, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice pre in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, pu valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle speci considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01). Razionalmente la Corte territoriale ha valorizzato, al riguardo, modalità dell’aggressione reciproca, avvenuta in luogo pubblico e nonostante i tentativi operat dai presenti di placare gli animi.
3. Ricorso nell’interesse del COGNOME
3.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili, in quanto ripropongono questioni analoghe a quelle sollevate dagli RAGIONE_SOCIALE du ricorrenti, a proposito della sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del contest
reato di rissa (vedi supra sub 1.2. e 2.1.). D’altra parte, una volta ritenuta la partecipazione de ricorrenti al reato plurisoggettivo del quale si tratta, anche l’evento lesivo occorso è esattamente loro attribuito, tenendo conto della struttura dell’aggravante prevista dall’art. secondo comma, cod. pen.
Al riguardo, va osservato che, come chiarito dal giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. del 1971), i partecipanti alla rissa, nell’assumere un atteggiamento aggressivo sono consapevoli di porre in essere un’immediata situazione di pericolo per l’incolumità propria e per quella alt e, quindi, di accettare che l’evento lesivo abbia a realizzarsi, talché la norma che prevede aggravamento sanzionatorio per tale eventualità non si pone in contrasto con il principio dell personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.
Conferma di tale ricostruzione normativa si trae dalla consolidata conclusione giurisprudenziale in forza della quale la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 588 cod. pen. sussiste anche nei confronti del partecipante alla rissa che abbia riport lesioni personali (Sez. 5, n. 9933 del 24/11/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 272557 – 0; Sez. 5, n 4402 del 09/10/2008 – dep. 02/02/2009, P.G. in proc. Corrias e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242597; Sez. 5, n 2991 del 02/02/1984, COGNOME, Rv. 163442), posto che colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva, che connota il delitto di rissa, si assume una responsabilità per r semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione.
3.2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, ai fini della configurabilità della causa di esclusione de punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispec concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dell condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).
In questa prospettiva, non si colgono illogicità nella valutazione della Corte territoriale ha sottolineato, con analisi puntuale delle modalità dei fatti, la particolare gravità della cond oltre che la personalità del COGNOME, documentata dai suoi precedenti).
3.3. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, nel quadro della cornice valutati ricordata supra sub 2.2., tenuto conto che, sia nella determinazione della pena base che nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è dato cogliere alcun profilo di manifest illogicità nell’esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito.
Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi. Alla pronunc inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/09/2024
Il consigliere estensore
presidente