Reato di rissa: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di rissa è una fattispecie che coinvolge la partecipazione attiva a uno scontro violento tra più persone. Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro i quali è possibile impugnare una condanna per questo delitto, sottolineando l’impossibilità di richiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
I fatti di causa
Due soggetti sono stati condannati dalla Corte di Appello di Firenze per aver partecipato a una rissa. Mentre per il primo imputato la condanna è stata confermata integralmente, per il secondo è stata concessa la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Entrambi i condannati hanno proposto ricorso per Cassazione tramite un unico atto difensivo, contestando la ricostruzione dell’evento e la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il fulcro della decisione risiede nella natura del ricorso presentato: la difesa ha tentato di rimettere in discussione la dinamica dei fatti, chiedendo implicitamente una rilettura delle prove che non compete alla Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità deve infatti limitarsi a verificare se la legge sia stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
Il limite della valutazione probatoria
Contestare come il fatto storico sia stato inquadrato nel reato di rissa richiede spesso un’analisi dettagliata delle testimonianze e dei rilievi. Tuttavia, se tale contestazione si risolve in una mera critica alla ricostruzione fattuale, il ricorso viene considerato non consentito dalla legge. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è adeguatamente motivata.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza evidenziano che l’unico motivo di ricorso proposto era basato su doglianze in punto di fatto. La difesa mirava a ottenere una “alternativa lettura delle fonti probatorie”, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la sussunzione del fatto nel reato di rissa era stata operata correttamente dai giudici di appello e che non sussistevano vizi logici tali da giustificare un intervento. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro ciascuno verso la Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere la propria colpevolezza nel merito. Per evitare l’inammissibilità, i motivi di ricorso devono riguardare violazioni di legge specifiche o vizi motivazionali evidenti. Nel caso del reato di rissa, la distinzione tra partecipazione attiva e legittima difesa o semplice presenza passiva deve essere risolta nelle fasi di merito, poiché una volta giunti davanti alla Suprema Corte, la ricostruzione dei fatti cristallizzata nella sentenza di appello diventa tendenzialmente definitiva.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione si basa solo sui fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Corte di Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e non della ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può convertire la pena per rissa in sanzione pecuniaria?
Sì, il giudice può concedere la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria a seconda della gravità del fatto e dei precedenti dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50401 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50401 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di rissa; mentre ha concesso al secondo imputato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
Ritenuto che l’unico motivo proposto, che contesta l’erronea sussunzione del fatto storico nel reato di rissa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2023