Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 855 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 855 Anno 2022
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
~ns!”:i qli 21t:t1, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a reiazlone svolte dal Consigliere COGNOME; uft:; il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore NOME COGNOME ( … 1. , IY. A~ Il. n ·. ~ ·..v-VK ~ cpe ha concluso chiedendo J ~~ VJ.J…t .w;u…w. ~v’: ~~~~. J.Jt. · .,gVlf w-“”‘-< , e-,·:1~. 4! .f'1~uv~ 1 a..1. ~·-o t .1 ~.U (. ~ · cf:~?, JJ!v~' w ""~ …d ·1.4 ;{;.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
l.Con sentenza del 3.2.2022 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di NOME e NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di rissa art. 588 comma 2 cod. pen. entrambi e il solo NOME anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1.Col primo motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rissa; si evidenzia, in particolare, come i due imputati fossero parte di un gruppo che non ha preso parte attiva al delitto di rissa, essendosi limitato a difendersi dall'altrui aggressione posta in essere dal gruppo contrapposto i cui componenti non sono stati identificati in quanto datisi repentinamente alla fuga; i due imputati si sono limitati a una difesa passiva e hanno subito i danni maggiori dell'aggressione, in particolare NOME riportava lesioni per trauma facciale e ferite multiple al braccio sinistro guaribili in 7 giorni
2.2.Col secondo motivo deducono vioazione di legge circa la mancata declaratoria di prescrizione del reato di porto illegale di cocci di bottiglia; tale "'* reato di natura contravvenzionale alla data di pronuncia della impugnata sentenza risultava ampiamente prescritto; quindi si insta per la relativa declaratoria di estinzione del reato
Il ricorso Ł stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato limitatamente al reato contravvenzionale perchØ estinto per prescrizione, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
4.I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo Ł aspecifico. A fronte della ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito e in particolare in quella di secondo grado che ha offerto una chiara descrizione della seriazione causale degli accadimenti attingendo soprattutto dai riferimenti offerti dall'ufficiale di P.G. intervenuto sul posto, che procedette all'arresto degli imputati, che danno conto di una vera e propria partecipazione armata dei ricorrenti alla colluttazione e alla rissa col gruppo dei connazionali; e alla stregua di essi contrastati con la prospettazione di una diversa ricostruzione proposta in modo del tutto generico, si precisa nella pronuncia impugnata, già in appello si Ł ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte la
legittima difesa Ł configurabile nello scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo e non quando la difesa si esplica attivamente. A fronte di tale impostazione che trova pieno riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. 5, n. 33112 del 08/10/2020, Rv. 279972 01) il motivo in scrutinio si limita a riproporre in maniera nuovamente generica la prospettazione di una mera difesa passiva che per quanto spiegato nella pronuncia impugnata non trova spazio nelle fonti probatorie in atti.
4.2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato, essendo stati gli imputati assolti già in primo grado dalla contravvenzione per la quale si invoca la declaratoria di prescrizione.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod . proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonchØ, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2022. spese