Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 14 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Reggio Calabria
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Calabria il 10 ottobre 2013 che aveva dichiarato la responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME per concorso nel riciclaggio di un ciclomotore Aprilia Scarabeo provento di furto.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati.
COGNOME NOME ha dedotto:
3.1violazione dell’art. 648 bis cod.pen. e vizio di motivazione poichè manca la prova che l’imputato, sorpreso a bordo di un ciclomotore di provenienza furtiva, abbia manomesso il telaio o la targa e la sua consapevolezza della provenienza delittuosa del ciclomotore
non può comportare in automatico la sua responsabilità per il reato di riciclaggio ma, al più, per la ricettazione.
3.2Violazione dell’art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha negato il beneficio valorizzando i precedenti penali del ricorrente e l’assenza di elementi di fatto positivi, mentre avrebbe dovuto valutare il ruolo assunto dal ricorrente e l’entità del danno cagionato.
4.COGNOME deduce:
vizio di motivazione poiché le doglianze difensive mosse in sede di appello non sono state oggetto di concreto vaglio critico e la Corte si è limitata a richiamare le argomentazioni del tribunale, incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
4.11 ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
4.1 Il primo motivo in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta ai due imputati come riciclaggio è generico poiché non si confronta con la ricostruzione in punto di fatto offerta da entrambe le sentenze di merito. I due imputati sono stati trovati nel possesso di un ciclomotore di provenienza furtiva, su cui era apposta la targa poco prima sottratta ad altro ciclomotore Piaggio Zip. Il tribunale ha ritenuto entrambi corresponsabili del furto del targhino, valorizzando la circostanza che era stato consumato poco prima del controllo nel medesimo quartiere in cui i due risiedono, e che i predetti erano nel possesso di arnesi da scasso, e li ha di conseguenza assolti dal reato di ricettazione del targhino, rilevando la non procedibilità del furto per assenza di querela.
La Corte ha condiviso tale ricostruzione in fatto e ha respinto la censura difensiva sul presupposto che l’applicazione della targa poco prima sottratta, sul mezzo rubato fosse stata eseguita dagli interessati per poter utilizzare il motociclo con intenzioni predatorie. La censura proposta con il ricorso non si confronta con questa motivazione ma si limita a ribadire principi generali secondo cui il responsabile del reato di riciclaggio non può limitarsi ad essere consapevole della provenienza furtiva del mezzo, ma deve avere partecipato alle condotte tese ad ostacolare l’accertamento, senza considerare che la Corte ha ritenuto i due imputati responsabili di questa specifica condotta.
4.2 Manifestamente infondata e generica è anche la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti GLYPH generiche, che la Corte ha correttamente basato sulla valutazione della personalità negativa del ricorrente.
Il ricorso di NOME COGNOME è generico.
E’ noto che ai fini della configurabilità dell’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazion per genericità dei motivi, in quest’ultima rientra non solo l’aspecificità dei motivi stes ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, COGNOME, rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, COGNOME, rv 230751).
Il ricorrente si limita a riportare principi generali sviluppati in tema dalla giurisprude e lamenta la mancata valutazione delle doglianze formulate con l’appello, ma neppure indica i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, né, con sufficien specificità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il supposto v motivazionale, così da non consentire al collegio di individuare i motivi posti a sostegno del ricorso.
7.L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende