Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/03/1998
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., risulta privo di specificità perché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrue e non illogiche argomentazioni, non è caratterizzato da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 2 e 3);
che la suddetta doglianza risulta anche manifestamente infondata, a fronte della lineare e logica motivazione con cui i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il reato di riciclaggio nel caso di specie, avendo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Rv. 282820 – 01; Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258340 – 01) affermato come configuri tale delitto la condotta di chi compia atti di smontaggio e alterazione degli elementi identificativi di un veicolo, quali telai o targhe di un’autovettura di provenienza illecita (si veda la già richiamata pag. 2 della impugnata sentenza, ove si sottolinea come l’odierno ricorrente era stato visto dagli agenti intento in tali attività all’interno di un box, le cui chiavi erano state po successivamente rinvenute nella sua auto);
che, dunque, del tutto inconferenti, come già sottolineato dalla Corte territoriale, devono ritenersi le argomentazioni del ricorrente concernenti la non configurabilità dell’abitualità della condotta;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena e all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché sul punto l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza);
che, infatti, contrariamente a quanto contestato dal ricorrente, la pena base stabilita dai giudici di merito è stata determinata in misura pari al minimo edittale (anni 4 di reclusione e 5.000 euro di multa);
che, con specifico riferimento alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia posto a base del diniego una congrua motivazione, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME
Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n.
44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
che, infine, del tutto generica, sia per indeterminatezza che per aspecificità,
risulta la conclusiva censura relativa alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di furto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.