Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38763 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad Asti il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/04/2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 26/03/2024, appellata da NOME COGNOME, condannata in primo grado per delitto di riciclaggio, disponeva la confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 648quater e 240bis cod. pen., di beni mobili, beni mobili registrati, immobili, rapporti finanziari ed altre utilità nella disponibilità dell’COGNOME fino all’ammontare di euro 230.500 (in luogo della confisca del fabbricato e del terreno in sequestro disposta con la sentenza di primo grado), confermando nel resto l’appellata sentenza.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino propone ricorso il difensore di fiducia della imputata, AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce erronea applicazione di legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen., individuato come delitto presupposto del riciclaggio, nonchØ mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo, rileva la ricorrente come difetti la prova del delitto presupposto, ed in particolare del dolo specifico, e come la motivazione della sentenza sia sul punto conseguentemente apparente: invero, sebbene la Corte di appello, condividendo la tesi difensiva, abbia escluso che l’intestazione fittizia di beni potesse essere stata nella specie sostenuta dalla finalità di eludere le misure di prevenzione, tuttavia ha poi motivato, in modo palesemente illogico a parere della ricorrente, circa la sussistenza della alternativa finalità di agevolare, anni dopo, un reato di riciclaggio da parte della figlia della NOME COGNOME. Sostiene come, di contro, in piø punti della motivazione, facendosi rinvio alle argomentazioni
contenute nell’ordinanza cautelare e richiamo, eccentrico e inconferente, alle plurime condanne per reati contro il patrimonio da cui la COGNOME era gravata, il riferimento fosse rimasto alla finalità di evitare che il denaro investito dalla NOME COGNOME potesse essere sequestrato nell’ambito del processo penale in corso a carico della medesima COGNOME. Evidenzia quindi la ricorrente come la motivazione così strutturata presenti profili di manifesta illogicità.
Deduce vieppiø essere errata in diritto la considerazione della Corte territoriale nella parte in cui, ai fini della integrazione del delitto presupposto, ha ritenuto sufficiente il dolo specifico in capo alla sola COGNOME e non anche alla concorrente NOME COGNOME, e ritenuto la prova di esso con formula meramente assertiva. Evidenzia, inoltre, come la volontà di agevolare avrebbe dovuto essere verificata, e sussistere, ad una valutazione ex ante , e non possa essere desunta da fatti futuri.
Si deduce quindi mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo da parte della concorrente necessaria, NOME COGNOME, nel reato di cui all’art 512 -bis cod. pen. Dopo avere richiamato pronunce di legittimità, a delineare le differenti opzioni ermeneutiche circa il dolo specifico del concorrente nel reato di trasferimento fraudolento di valori, la ricorrente evidenzia come la Corte di appello non potesse esimersi dalla valutazione dell’elemento soggettivo del soggetto interposto rispetto alla finalità perseguita dall’agente e come nella specie, invece, fosse stata totalmente omessa ogni valutazione delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva ritualmente depositata, finendo la Corte per affermare, erroneamente, che Ł sufficiente che la finalità prevista dalla norma sia perseguita da uno solo dei concorrenti.
2.2. Con secondo motivo di ricorso viene dedotta erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 648 -bis cod. pen., nonchØ mancanza e manifesta illogicità della sentenza.
In particolare, la ricorrente censura come apparente la motivazione sul punto, laddove la Corte di appello ha ritenuto il reato di riciclaggio in quanto sussistente il reato presupposto con finalità di agevolazione e lo stesso reato presupposto perchØ verificatasi la condotta riciclatrice.
Lamenta altresì che nella sentenza Ł omessa l’indicazione delle ragioni per le quali, alla data del 23.5.2008 e del 30.5.2008, NOME COGNOME avrebbe potuto rappresentarsi, o anche solo ritenere plausibile e concreto, il fatto che le somme presenti sul conto di NOME COGNOME potessero essere di provenienza illecita.
Anche quanto all’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio, la motivazione della sentenza viene censurata nella parte in cui non ha individuato la condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, evidenziando come NOME COGNOME si sia limitata a sottoscrivere alcuni strumenti finanziari ed essendo la prima sottoscrizione dello strumento finanziario presso l’ufficio postale effettuata non da costei, bensì da NOME COGNOME.
Inoltre, si censura come mancante la motivazione della Corte di appello in ordine alla provenienza delittuosa della residua somma di euro 38.500.
2.3. Con terzo motivo si deduce l’estinzione del reato per prescrizione, in particolare censurando il ragionamento della Corte di appello, che ha portato ad individuare la condotta come protratta sino al 20 dicembre 2019, data in cui sarebbe avvenuto l’ultimo prelievo in contanti, che non assumerebbe tuttavia, a parere della ricorrente, alcuna valenza dissimulatoria, non essendo condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni. Di talchØ, avendo la Corte rideterminato e limitato l’oggetto
della confisca all’importo di euro 230.000, ossia a quello occultato mediante le operazioni avvenute tra il 23 ed il 30 maggio 2008, il reato avrebbe dovuto ritenersi prescritto alla data del 30 maggio 2020 (essendo il primo atto interruttivo successivo alla maturazione del termine prescrizionale).
2.4. Con quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 133 cod. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione sul discostamento dal minimo edittale. Si sostiene che i giudici di appello, facendo leva sulle plurime operazioni e sulle articolate modalità della condotta, non avrebbero considerato la giovane età dell’imputata, i vincoli di parentela della stessa con NOME COGNOME, autrice del reato presupposto, e l’operata riduzione, in appello, dell’importo della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, presentando argomentazioni in parte comuni ed in parte tra loro correlate, presentano profili di manifesta infondatezza e di aspecifità o risultano non previamente dedotti con l’atto di appello.
2.1. Risulta anzitutto non scrutinabile la censura relativa al dolo del concorrente del reato di cui all’art 512bis c.p., trattandosi di motivo nuovo, non consentito in quanto non previamente devoluto con l’appello (e che non avrebbe potuto, dunque, neppure fare ingresso con la formulazione di eventuali motivi nuovi, nØ tanto meno può ritenersi, nella specie, validamente dedotto innanzi alla Corte di appello con la memoria difensiva depositata in data 08/04/2025).
Analogamente, deve dirsi con riferimento alla censura che attinge il profilo del dolo della COGNOME, ed in particolare la finalità di agevolazione della commissione del delitto di riciclaggio, trattandosi di profilo che non ha formato oggetto di previa, specifica devoluzione con l’atto di appello: sebbene invero, tale finalità risulti, per i giudici di appello, l’esclusiva perseguita dall’agente, Ł altrettanto vero che tale profilo del dolo risultava contenuto nella contestazione così come nella motivazione della sentenza del primo giudice (pagg 10-11 sentenza primo grado) e su di esso avrebbe dovuto essere previamente sollecitato l’esame dei giudici dell’impugnazione di merito.
2.2. Con riferimento alle censure che attingono la motivazione in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio, il motivo risulta aspecifico e manifestamente infondato.
Invero, risulta principio di diritto consolidato quello secondo cui, in tema di riciclaggio, non Ł necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT c/COGNOME, Rv. 277609 – 02; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, COGNOME, Rv. 269017 – 01).
Inoltre, lo stesso delitto di trasferimento fraudolento di valori può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648ter cod. pen. (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, PM in proc. COGNOME e altri, Rv. 267694 – 01;Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022,COGNOME, Rv. 283439 – 01).
Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi come nella specie, con motivazione conforme nei due gradi di merito, sia stata ritenuta la provenienza delittuosa, da delitti contro il patrimonio, delle somme di danaro trasferite dalla COGNOME alla NOME e successivamente oggetto del delitto di riciclaggio contestato all’imputata (vds. pagg. 11, 12
della sentenza di appello e pagg. 9-11 della sentenza di primo grado).
Sul punto, peraltro, entrambe le sentenze contengono motivazioni conformi, con cui Ł esposto in modo logico e compiuto il ragionamento probatorio operato, dandosi rilievo assorbente, anche della deduzione circa la mancata coincidenza tra quanto prelevato dalla COGNOME e quanto riversato sul conto della NOME COGNOME, ad una pluralità di elementi precisi, tra cui la confessione stragiudiziale dello COGNOME, ritenuti convergenti ed univocamente indicativi della riferibilità alla sola COGNOME dell’intera somma oggetto di contestazione (vds. pag. 10 sentenza appellata). Si tratta di lettura del materiale probatorio che risulta esposta con motivazione compiuta, logica e coerente dai giudici del doppio grado di giudizio e rispetto alla quale la ricorrente propone una mera rilettura, non consentita in questa sede.
2.3. Le ulteriori questioni non risultano scrutinabili, trattandosi, come detto, di motivo non consentito, che mira ad introdurre doglianze che non risultano previamente devolute, con motivi specifici, con l’atto di appello.
Quanto al terzo motivo di ricorso, esso risulta non consentito laddove tende a proporre questioni (relative alla ‘rilevanza dissimulatoria’ di operazioni e prelievi), non previamente fatte oggetto di specifico motivo di appello, benchØ attinenti al fatto così come contestato e anche così ritenuto dal giudice di primo grado, ed avendo la Corte di appello modificato le statuizioni sulla confisca non già ritenendo di circoscrivere le condotte o di ridimensionare la somma oggetto del riciclaggio, ma proprio per definirla in aderenza alla contestazione (laddove, di contro, il primo giudice aveva ritenuto di disporre la confisca dell’intero fabbricato e del terreno in sequestro: si legge infatti, a pag. 13 della sentenza appellata, che «il profitto del reato (ma anche il prodotto) va piø correttamente individuato nella somma di euro 230.500,00 ossia quella la cui origine illecita Ł stata occultata mediante le plurime operazioni poste in essere dalla prevenuta»).
Di contro, se il motivo con cui si deduce essere stato erroneamente ‘allargato l’orizzonte temporale’ includendo operazioni successive a quelle del 23 e 30 maggio 2008 (pag. 14 ricorso), mirasse a dedurre – a fronte della chiara diversa indicazione, contenuta nella sentenza, della data dell’ultimo prelievo – un travisamento della prova, lo stesso, per ritenersi consentito, avrebbe dovuto indicare specificamente l’atto travisato.
Dunque, correttamente Ł stata ritenuta non maturata la prescrizione, siccome decorrente dal 20/12/2019, data dell’ultimo prelievo in contanti (vds pag.12 sentenza appello).
Invero, risulta principio di diritto costantemente affermato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di riciclaggio, ove piø siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere ( Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re e altri, Rv. 267856 – 01).
Quanto al motivo che attiene al trattamento sanzionatorio, lo stesso risulta aspecifico. Invero, la correlata doglianza risultava formulata già in appello in modo generico e senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza del primo giudice (siccome argomentata sulla incensuratezza e sul comportamento processuale della imputata, a fronte di motivazione che di contro dava ampio rilievo alle modalità della condotta, alla pluralità delle operazioni e al rilevante arco temporale: vds. pag. 14 sentenza di primo grado) e cionondimeno la Corte di appello ha esposto, con motivazione congrua e logica, con cui la ricorrente neppure si confronta in modo critico, le ragioni per cui, con valore assorbente, ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale. Il motivo risulta poi anche aspecifico laddove,
ritenendo essere stata operata dalla Corte di appello una delimitazione delle condotte di riciclaggio, finisce per non confrontarsi con la motivazione della sentenza.
Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME